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- Credito d'imposta "investimenti 4.0" (L. 178/2020) dal 16/11/2020 - 31/12/2022 + 2023-2025


NOVITA' LDB 2021 (Legge 178/2020). Da lunedì 16 novembre 2020 al 31/12/2022 (con finestra al 30/6/2023) gli investimenti in beni strumentali nuovi sono agevolabili con il nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 1051-1063 (e 1065), della L. n. 178/2020. Le misure sono diversificate a seconda che si tratti di beni strumentali ordinari o di beni 4.0.

NOVITA' LDB 2022 (Legge 234/2021). Per i soli investimenti 4.0 è stata introdotta l'estensione dal 2023 al 2025, ma con misure più contenute e regole meno favorevoli (vedi atti convegno 02/02/2022 e circ. AdE 14/E/2022). 


NOVITA' 2024.   L'articolo 6 del D.L. 39/2024 ha introdotto l'obbligo di trasmettere una comunicazione (consuntiva) al MIMIT/GSE per gli investimenti realizzati dal 1/1/2023 al 29/3/2024; per quelli realizzati dal 30/3/2024 la comunicazione deve essere sia preventiva che consuntiva. Fermi restando tutti gli altri requisiti, nei casi citati, la trasmissione al GSE delle suddette comunicazioni "costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta" (la modulistica comunicativa è stata approvata con DDM MIMIT 24/4/2024). Per approfondimenti, clicca qui


NOVITA' LDB 2025 (L. 207/2024). Per gli investimenti 4.0 realizzati dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (ovvero entro il 30/06/2026 se con ordine e acconto del 20% pagato il 31/12/2025), il credito d’imposta spetta, nei limiti delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva nel portale del GSE e sino ad esaurimento delle risorse stesse (art. 1 co.446 L. 207/2024). Vale l'ordine di prenotazione delle risorse stanziate nel limite di € 2,2 miliardi. 

- Con D.D. MIMIT 15/5/2025 è stata approvata la nuova modulistica: ben 3 comunicazioni necessarie ovvero (i) preventiva, (ii) intermedia/confermativa, entro 30 gg dalla preventiva, dell'acconto pagato sull'ordine sottoscritto e (iii) consuntiva; con D.D. MIMIT 16/6/2025  è stato comunicato che i nuovi modelli possono essere presentati a decorrere dalle ore 14:00 del 17/6/2025. E' stato altresì precisato che i nuovi modelli  devono essere presentati (di fatto "ripresentati") anche da chi aveva già presentato le comunicazioni in base alla precedente modulistica, richiamandone i riferimenti del protocollo, per mantenere la priorità del vecchio invio; il tutto entro 30 gg dal 17/06/2025 pena (fermo restando l'onere di ripresentazione) la perdita della priorità (con rischio di imbattersi nell'esaurimento delle risorse stanziate).

- Con R.AdE 41/E/2025  è stato istituito a tal riguardo il nuovo codice tributo 7077

N.B. La nuova disciplina (LDB 2025) non riguarda gli investimenti con ordine accettato e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31/12/2024 e completati nel 2025; per questi rimane valida la precedente modulistica ex DD MIMIT 24/04/2024 (art. 1, co. 2, D.D. MIMIT 15/5/2025) e il codice tributo 6036.  Per approfondimenti, clicca qui

N.B. In caso di indisponibilità delle risorse (esaurite a novembre 2025, ndr) i 30 gg della comunicazione intermedia decorrono dalla data della comunicazione del GSE, nel caso di sopravvenuta disponibilità, in ordine cronologico di trasmissione della comunicazione preventiva (art. 2, co.3 e co.9, del DD MIMIT 15/5/2025 smi). 

N.B. A seguito dell'esaurimento fondi riguardanti transizione 5.0 (determina MIMIT del 6/11/2025) anche i fondi  fondi 4.0 sono ultimati (nota MIMIT 11/11/2025).  Con DL 175 del 21/11/2025 è stato decretato che chi, per lo stesso investimento, ha effettuato sia prenotazione 4.0 che 5.0 dovesse optare per l'una o l'altra agevolazione entro il 27/11/2025 (clicca qui).  Le prenotazioni rimangono acquisite salvo completamento dell'iter a seguito di comunicazione del GSE per l'eventuale disponibilità di nuove risorse (art. 2, co.3 e co. 9, DD MIMIT  15/5/2025 smi).

- Investimenti ultimati entro il 31/12/2025. Il modello di comunicazione consuntiva (il terzo) va presentato entro 30 gg dal completamento degli stessi ovvero entro il 31/01/2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31/12/2025 (art. 2 co. 4 D.D. MIMIT 15/5/2025); questo termine è stato differito al 31/03/2026 dal D.D.MIMIT 28/1/2026. Per consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse, con D.D.MIMIT 31/7/2026, il termine del 31/3/2026 (e quello dei 30 gg per la confermativa) è stato differito al 15/9/2026 anche per gli investimenti ultimati entro il 31/12/2025 (per approfondimenti, su quest'ultima proroga, vedi Apiweekly 202608N1).

- Investimenti ultimati entro il 30/6/2026 per effetto della finestra concessa (vedi sopra) agli investimenti con ordine e acconto entro il 31/12/2025. In tal caso il modello di comunicazione consuntiva (il terzo) va presentato entro il 31/07/2026; il termine del 31/7/2026 è stato differito al 15/09/2026 dal D.D. MIMIT 31/7/2026 (per approfondimenti, su quest'ultima proroga, vedi Apiweekly 202608N1). 

 



RACCOLTA DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO CREDITO L. 178/2020 SMI


- Schema di sintesi, norma pubblicata sulla G.U. del 30/12/2020 ed elenco beni agevolalbili 4.0 (Apiweekly 2021-01-N1) - clicca qui 

- Testo L. 178/2020 aggiornato con Legge di Bilancio 2022  + elenco A e B L. 232/2016 - clicca qui 
- Codici tributo per utilizzo del credito d'imposta (Ris. AdE 3/E del 13/01/2021) - clicca qui 
- Chiarimenti circolare AdE 9/E del 23/7/2021 (Apiweekly 2021-07-N4) - clicca qui   
- Atti convegno 02/02/2022 (Apiweekly 2022-02-N1 - vedi schede 22-33) - clicca qui  
- Chiarimenti circolare AdE 14/E del 17/5/2022 novità LdB 2022 (Apiweekly 2022-05-N3) clicca qui  
- Proroga (al 31/12/2022) realizzazione investimenti prenotati entro il 31/12/2021 (Apiweekly 2022-03-N1) - clicca qui 
- Credito imposta "prenotabile" entro il 31/12/2022 per ultimazione entro il 30/6/2023 (Apiweekly 2022-11-N1) clicca qui
- Atti convegno 12/02/2024 (Apiweekly 2024-02-14 - vedi schede C.Ronzani da 40 a 64) - clicca qui
- Nuovi moduli comunicativi MIMIT/GSE ex art. 6 D.L.39/2024 (Apiweekly 2024-05-N1) - clicca qui

- Credito 4.0: indicazioni AE per evitare scarto modello F24 (Apiweekly 2026-02-N2) - clicca qui 



N.B.
Per l'individuazione degli investimenti rientranti nell'elenco degli investimenti 4.0, agevolabili nella misura maggiorata, si consiglia anche la consultazione della circolare congiunta AdE-Mise n. 4/E/2017 e della circolare Mise 177355/2018  in materia di iperammortamento  (vedi argomenti correlati a seguire). Si evidenza che il rispetto delle 5 caratteristiche tecniche sempre obbligatorie (§ 11.1.1 circ. 4/E/2017) e delle ulteriori   2 (minime) su 3  (§ 11.1.2 circ. 4/2017),  oltre al requistio dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.; mantenimento che l'impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, per tutto il periodo di fruizione dei benefici (vedi RIsposta AdE 394/2021 e Circ.AdE 9/E/2021 § 5.4)
N.B. In merito alla perizia asseverata (comma 1062) richiesta ai fini della misura maggiorata 4.0, per i beni di costo superiore a € 300.000 (ma consigiabile anche sotto),  nella circolare AdE-Mise n. 4/E/2017 è stato espressamente specificato che il firmatario della stessa (ingegnere o perito industriale iscritto nei rispettivi albi) deve dichiarare la proprie terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni agevolati. Non è plausibile, quindi, la fornitura con la formula "macchinario + perizia tutto compreso".  Per i beni "sotto soglia" , in luogo della perizia l'onere documentale (sussistenza delle caratteristiche 4.0 e dell'interconnessione al sistema aziendale) può essere adempiuto attraverso una dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante. 

N.B. Anche la L. 178/2020 (vedi comma 1062), al pari della precedente L. 160/2019,  impone l'indicazione in fattura dell'espresso riferimento delle disposizioni agevolative. Come confermato nella circolare AdE 9/E/2021 per i rimedi in caso di omessa (o errata) indicazione e possibile fare riferimento ai chiarimenti già forniti dall'AdE con le risposte 438 e 439/2020 per la precedente agevolazioni di cui alla citata L. 160  (Apiweekly 2020-10-N2) - clicca qui
N.B.
In merito alla regolarità contributiva richiesta dalla norma (comma 1052) nella circolare AdE 9/E/2021 è stato precisato che detta regolarità (DURC) va verificata alla data di ciascun utilizzo del credito d'imposta.



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Pubblicato il 14 Gennaio 2021