- Credito d'imposta "investimenti 4.0" (L. 160/2019) - investimenti 2020
Con la legge di bilancio 2020 è stata sostituita la disciplina del super e iper ammortamento (che rimane valida per gli investimenti realizzati entro i termini della precedente disciplina) con un credito d’imposta a valere per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi, destinati a strutture ubicate in Italia, a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto di almeno il 20%.
Materiale di approfondimenti
- Testo normativo (art. 1 co. 194-197 L. 160/2019) - clicca qui
- Apiweekly 2020-01-N1 - Novità legge di bilancio 2020 (vedi pag da 2 a 5) - clicca qui
- Atti convegno 27/1/2020 (vedi da sceda 5 a 19) - clicca qui
- Apiweekly 2020-10-N2 - Credito imposta investimenti L. 160/2019, la mancanta indicazione in fattura è rimediabile - clicca qui
- Apiweekly 2021-01-N2 - Codici tributo credito d'imposta (Ris. AdE 3/E del 13/01/2021) - clicca qui
N.B. Per l'individuazione degli investimenti rientranti nell'elenco degli investimenti 4.0, agevolabili nella misura maggiorata, si consiglia anche la consultazione della circolare congiunta AdE-Mise n. 4/E/2017 in materia di iperammortamento (vedi argomenti correlati a seguire).
N.B. In merito alla perizia tecnica (comma 195) richiesta ai fini della misura maggiorata 4.0, per i beni di costo superiore a € 300.000 (ma consigiabile anche sotto), nella circolare AdE-Mise n. 4/E/2017 è stato espressamente specificato che il firmatario della stessa (ingegnere o perito industriale iscritto nei rispettivi albi) deve dichiarare la proprie terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni agevolati. Non è plausibile, quindi, la fornitura con la formula "macchinario + perizia tutto compreso". Per i beni "sotto soglia" , in luogo della perizia l'onere documentale (sussistenza delle caratteristiche 4.0 e dell'interconnessione al sistema aziendale) può essere adempiuto attraverso una dichiarazionedi atto notorio del legale rappresentante.
Argomenti correlati
- Disciplina e chiarimenti iper ammortamento 2017-2019 - clicca qui
- Nuova Sabatini ter - clicca qui
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- Atti convegno 27/1/2020 (vedi da sceda 5 a 19) - clicca qui
- Apiweekly 2020-10-N2 - Credito imposta investimenti L. 160/2019, la mancanta indicazione in fattura è rimediabile - clicca qui
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N.B. Per l'individuazione degli investimenti rientranti nell'elenco degli investimenti 4.0, agevolabili nella misura maggiorata, si consiglia anche la consultazione della circolare congiunta AdE-Mise n. 4/E/2017 in materia di iperammortamento (vedi argomenti correlati a seguire).
N.B. In merito alla perizia tecnica (comma 195) richiesta ai fini della misura maggiorata 4.0, per i beni di costo superiore a € 300.000 (ma consigiabile anche sotto), nella circolare AdE-Mise n. 4/E/2017 è stato espressamente specificato che il firmatario della stessa (ingegnere o perito industriale iscritto nei rispettivi albi) deve dichiarare la proprie terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni agevolati. Non è plausibile, quindi, la fornitura con la formula "macchinario + perizia tutto compreso". Per i beni "sotto soglia" , in luogo della perizia l'onere documentale (sussistenza delle caratteristiche 4.0 e dell'interconnessione al sistema aziendale) può essere adempiuto attraverso una dichiarazionedi atto notorio del legale rappresentante.
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