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Novità e aggiornamenti in campo "Estero"

Si segnalano le seguenti novità su CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e riconoscimento a tempo indeterminato marchio CE da parte Regno Unito.

CBAM, periodo transitorio (1.10.2023-31.12.2025): comunicazione trimestrale delle emissioni incorporate

Come già anticipato l’UE ha istituito il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) con il Regolamento UE 2023/956.

Operativamente, il meccanismo si tradurrà in un prelievo (c.d.“Carbon Tax” o “dazio ambientale”) sull’importazione dei prodotti (“prodotti CBAM”) delle industrie più inquinanti originari di paesi terzi aventi normative sull’abbattimento delle emissioni di gas serra meno restrittive rispetto a quelle UE. Attualmente detti prodotti sono: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro, acciaio, alluminio, sostanze chimiche (puntualmente identificati con il codice doganale nell’allegato I del Reg. 2023/956).

Il regolamento sarà a regime dal 2026 ma già nel periodo transitorio 1.10.2023 - 31.12.2025 gli importatori UE, per non avendo esborsi finanziari, dovranno rispettare nuovi obblighi comunicativi presentando la c.d. Relazione CBAM. Questa relazione dovrà essere predisposta trimestralmente e presentata alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre attraverso il Registro transitorio CBAM, e dovrà indicare la quantità e tipologia delle merci CBAM importate nel trimestre, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci, l’eventuale costo sostenuto nel paese terzo per dette emissioni.

La prima relazione CBAM dovrà essere presentata entro il 31.1.2024, per le merci importate nel IV trimestre 2023; l’ultima relazione dovrà essere presentata entro il 31.1.2026 per le merci importate nel IV trimestre 2025.

In data 17 agosto u.s. la Commissione UE ha pubblicato al link https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en il testo del Regolamento di esecuzione (di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE) che disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione. La Commissione ha anche approntato un modello (CBAM communication template for installations – PRELIMINARY 22.8.2023) per la raccolta delle informazioni dai fornitori extraUE necessarie per produrre le relazioni CBAM nonché due documenti di orientamento, uno per gli operatori UE (Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU) e un altro per gli operatori extraUE (Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU) disponibili al link https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Durante il periodo transitorio valgono le deroghe già previste dall’art.2 del Reg. 2023/956 e pertanto gli obblighi comunicativi non si applicano, per esempio, alle merci CBAM se il loro valore non supera, per spedizione, 150 euro oppure alle merci originarie dei paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Svizzera, paesi che applicano l’EU ETS, nonché dei territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla.

Il Regno Unito annuncia il riconoscimento a tempo indeterminato del marchio CE

Come forse si ricorderà, a seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE (Brexit – 1.1.2021), il governo inglese introdusse il marchio di conformità di prodotto UKCA – United Kingdom Conformity Assessed da apporre sui prodotti immessi in Inghilterra, Scozia e Galles. Dopo un periodo di transizione, per permettere alle imprese di prepararsi alla novità, in cui poteva essere apposta sia la marcatura CE che UKCA, il marchio UKCA avrebbe dovuto essere obbligatoriamente utilizzato a partire dal 1.1.2023, scadenza successivamente posticipata al 1.1.2025.

Recentemente, con un comunicato pubblicato nel sito del Governo inglese, il Department for Business and Trade (DBT) annuncia l’intenzione di estendere a tempo indeterminato l'uso del marchio CE per le imprese, applicandolo a 18 regolamenti gestiti dal DBT – v. https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-extension-of-ce-mark-recognition-for-businesses

Il marchio UKCA rimarrà valido e potrà essere applicato ai prodotti, ma la conformità e l'apposizione del solo marchio CE consentirebbe di vendere i prodotti in Gran Bretagna oltre il 2024. Diventerebbe pertanto scelta delle imprese continuare ad utilizzare la marcatura CE e/o utilizzare la marcatura UKCA introdotta con Brexit. Ovviamente nel presupposto che i requisiti richiesti dalle rispettive legislazioni/conformità siano equivalenti.

Sull’argomento v. anche la nota predisposta dall’Help Desk Brexit dell’ufficio ICE di Londra al link: https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/flash%20news%20UKCA%20Agosto%202023.pdf


A cura di Elena Fassa
del servizio Estero di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


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