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- Detrazione Iva su spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande

fiscale

Con la conversione in legge del D.L. n. 112/2008, sono state introdotte talune disposizioni che, a partire dal 01/09/2008, rendono totalmente detraibile l’Iva sulle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande a meno che non configurino spese di rappresentanza. La modifica normativa (abrogazione dell'indetraibilità oggettiva precedentemente nell'art. 19-bis1 del dPR 633/72) è stata introdotta al fine di evitare contenziosi presso la Corte di Giustizia UE, considerata l’incompatibilità della previgente disciplina nazionale con il diritto comunitario. Di converso, al fine di contenere i penalizzanti effetti per le entrate erariali, sono state previste (a partire dal 2009) delle limitazioni in materia di imposte sui redditi.

IIDD.
Le citate spese, infatti, dal 2009 diventanto deducibili, per le imprese, nel limite del 75% del costo, ferma restando la deducibilità (salvo i limiti giornalieri di €180,76/€258,23 di cui all'art. 95, co.3, del TUIR) di quelle sostenute per trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.
Per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, il tetto di deducibilità IIDD al 75% dei relativi costi, è valido anche per le spese di rappresentanza

IVA
In mancanza di limitazioni soggettive (pro-rata o afferenza a operazioni attive che non danno diritto alla detrazione), l’Iva relativa ai costi in oggetto risulterà detraibile a condizione che:
·   la spesa sia documentata da fattura intestata all’azienda (non è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale, ancorché parlanti, né potrà essere detratta l’imposta esposta su fatture intestate a dipendenti, amministratori e/o co.co.pro. dell’azienda);
·   la spesa sia inerente all’esercizio dell’impresa, arte o professione (al riguardo, pare opportuno che oltre alla consueta descrizione della natura, qualità e quantità del servizio, nel corpo della fattura venga riportato anche il nominativo del fruitore del servizio);
·   la fattura venga annotata nel registro acquisti entro la liquidazione Iva nella quale si esercita il diritto alla detrazione.
Seguendo le riportate indicazioni, le imprese potranno godere della possibilità di detrarre l’Iva sulle spese in questione effettuate (fatturate) dal 01/09/2008 tenendo però presente che la novella non ha apportato modifiche alla disciplina sull’indetraibilità totale dell’Iva sulle spese di rappresentanza (né a quella relativa agli acquisti di alimenti e bevande).  

Volendo esemplificare: l’Iva esposta su una fattura relativa al pasto consumato da un dipendente in occasione di una trasferta legata ad esigenze aziendali potrà essere portata in detrazione, mentre quella esposta su una fattura per un pranzo d’affari qualificabile come spesa di rappresentanza continua invece a subire l’indetraibilità. 

E' stato precisato che nei documenti giustificativi (direttamente in fattura o in nota allegata) è necessario indicare le generalità degli effettivi fruitori (ad esempio il dipendente) quando sono diversi dal committente (ad esempio il datore di lavoro) che sostiene effettivamente la spesa (C.AdE 53/E/2008 e C.AdE 6/E/2009). Si ritiene che la precisazione sia utile/necessaria al fine di distinghere le prestazioni alberghiere o di ristoranazione con Iva detraibile da quelle con Iva non detraibile (quanto costituiscono spese di rappresentanza o sono estranee/non interenti l'attività).

Approfondimenti riguardanti le novità in oggetto

-  Circ. AdE n. 53/E del 05/09/2008 - clicca qui;   Estratto notiziario Apindustria n.8/2008 - clicca qui
-  I chiarimenti della circolare AdE n. 6 del 03/03/2009  -
clicca qui;  Indeducibilità Iva pasti non detratta e circ. 6/E: il fisco dimendica le semplificazioni volute dal legislatore (estratto notiziario n. 5/2009) - clicca quiIva pasti e alberghi: il fisco ritrova il lume della ragione - clicca qui

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