OCCHIO ALLE TRIANGOLAZIONI SENZA DOPPIA CESSIONE
a cura dell'UFFICIO FISCALE
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Le conclusioni che emergono dalla vicenda oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 22172 del 27/09/2013 devono indurre il (primo) fornitore (cedente) che invia la merce all'estero su indicazione del proprio cliente, promotore di una triangolazione, a prestare attenzione alla causa negoziale del rapporto fra quest'ultimo e il cliente finale estero (UE o extra UE). Questa la considerazione che si può ritrarre dall’epilogo giurisprudenziale di una triangolazione promossa da una società di leasing nazionale. Invero, come vedremo, qualche dubbio sulla praticabilità dei benefici della triangolazione, in mancanza di effetto traslativo immediato, era già rintracciabile in precedenti di prassi ma va da sé che, dopo la sentenza in questione, diventa oltremodo opportuno elevare il livello di attenzione. Il primo fornitore, in particolare, farà bene a farsi assicurare per iscritto dal promotore (meglio nel contratto/ordine) che fra il medesimo e il proprio cliente estero sussite un contratto di cessione di beni e non, invece, una cessione con effetti traslativi sospesi, né operazioni di altra natura.
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