AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/07/2014 PER IL CREDITO D’IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO II TRIMESTRE 2014
a cura dell'UFFICIO FISCALE
tel. 0444.232210 - fiscale@apindustria.vi.it
tel. 0444.232210 - fiscale@apindustria.vi.it
La disciplina relativa credito d’imposta sui consumi di gasolio[1] dispone che l’istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all’inserimento del comma 13-ter all’art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012[2], viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà.
In relazione alla necessità di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall’attuazione di varie disposizioni contenute nel D.L. n. 69/2013, l’art. 61, co. 1 lett. e) del medesimo decreto dispone l’aumento dell’aliquota dell’accisa in modo da assicurare, per l’anno 2014, le maggiori entrate. Con la Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane RU 145733 del 23/12/2013 viene fissata la misura dell’incremento dell’accisa di euro 2,40 per mille litri di prodotto - benzina e gasolio utilizzato come carburante - con decorrenza dal 1° marzo 2014 e fino al 31/12/2014.
Per il secondo trimestre 2014, il termine di presentazione della predetta richiesta scade il prossimo 31 luglio 2014.
________
[1] Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d’imposta sui consumi di gasolio.
[2] Il comma 13-ter dell’art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell’art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.
Registrati per leggere il seguito …
- Creato il .