CESSIONE DI BENI LAVORATI IN ALTRO STATO UE: LA CORTE DI GIUSTIZIA METTE I “PALETTI”
a cura dell'UFFICIO FISCALE
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La recente sentenza della Corte di Giustizia 2/10/2014 (causa C-446/13) affronta il caso di una cessione (apparentemente) intracomunitaria, ma che tale non è se i beni, prima della consegna al cliente UE, subiscono nel paese del cessionario (diverso quindi dall’Italia) una lavorazione per conto del fornitore nazionale.
** Lavorazione in altro Stato UE per conto del cedente IT **
Il caso
Nel 2001 il fornitore italiano (IT) ha venduto dei prodotti metallici verniciati (questo l’oggetto del contratto) al cliente francese (FR2). I pezzi metallici sono stati spediti al lavorante francese (FR1) il quale ha eseguito la verniciatura (lavorazione) per conto di IT e successivamente ha spedito il prodotto finito direttamente all’acquirente finale (FR2). All’epoca dei fatti (si noti che il caso risale a prima del 2010) IT si è visto negare il rimborso dell’Iva pagata in Francia sulla lavorazione. Secondo il fisco d’oltralpe, infatti, il fornitore IT avrebbe dovuto applicare l’Iva francese alla cessione in questione (con conseguente inibizione alla procedura del rimborso Iva non residenti). Il fornitore IT riteneva, invece, di aver compiuto una cessione intracomunitaria dall’Italia. Nell’ambito del ricorso presentato in Francia dall’azienda Italiana, il Giudice, ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se, in base alle disposizioni della Direttiva, il luogo della cessione in questione sia da considerarsi nel paese del venditore (IT) o del destinatario finale (FR).
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