NUOVE MODALITA’ DI UTILIZZO PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DI TIPO “B”
a cura dell'UFFICIO SINDACALE
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Con due circolari emanate a breve distanza di tempo (n. 26 del 7 novembre 2014 e n. 28 del 14 novembre 2014), il Ministero del Lavoro regolamenta in maniera univoca l’utilizzo dei contratti di solidarietà “di tipo B”, intendendosi per tali quelli utilizzabili dalle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigs.
Tali contratti hanno, com’è noto, una portata ridotta rispetto a quelli standard, detti anche “di tipo A”, sia in termini di durata massima (2 anni, anziché 4), sia di integrazione concessa al lavoratore (nel tipo A il lavoratore percepisce un’integrazione a carico Inps pari al 60% della retribuzione persa, percentuale che sale al 70% fino al 31 dicembre 2014; nel tipo B, lavoratore e azienda devono spartirsi un contributo complessivo del 50% della retribuzione persa).
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