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CONFIMI INDUSTRIA: "STOP AI LIMITI PER FOTOVOLTAICO EXTRA UE E PERMUTE IVA DA RIVEDERE"

Roma, 15/04/2026. Confimi Industria è intervenuta in audizione ai d.d.l. di conversione del decreto “fiscale” e dei decreti “carburanti”. A presentare le osservazioni il Responsabile Fiscale Francesco Zuech.

Nuovo iper-ammortamento. Il decreto fiscale ha eliminato il vincolo di provenienza Ue per i beni strumentali, ma la limitazione è rimasta per i moduli fotovoltaici destinati all'autoproduzione. Considerata l’esigenza estrema di ampliare in tutti i modi detta autoproduzione, sarebbe opportuno estendere l’agevolazione, eventualmente in misura ridotta, anche per i moduli extra-Ue favorendo così la concorrenza e la riduzione dei prezzi.

Esodati transizione 5.0. Confimi ritiene necessario rivedere il limite inderogabile di utilizzo del credito entro il 2026; andrebbe cioè consentito, come per i non esodati, il recupero dell’eventuale residuo in quote annuali successive E’ stato altresì osservato che il contributo a fondo perduto introdotto in sostituzione del credito d’imposta per gli investimenti per autoproduzione di energia FER non è escluso da tassazione; si chiede pertanto un correttivo per evitare che il beneficio effettivo si riduca di circa il 28%.

Cassetto Unico degli Incentivi. Le difficoltà recente vissute tanto con il 5.0 quanto con il 4.0 riportano all’attenzione l’esigenza di porre un freno alla frammentazione gestionale fra enti (GSE, MIMIT, Agenzia Entrate, Regioni, CCIAA, RNA, ecc.) introducendo un portale nazionale unico per gestire in modo standardizzato ed efficace, in tutta Italia, istruttorie, erogazione e monitoraggio in tempo reale di tutti gli incentivi d’impresa. 

Iva permute. Le modifiche alla disciplina transitoria delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 fanno salvo il valore normale per gli accordi già formati prima del 2026, ma nulla risolvono per le problematiche a regime che derivano dal nuovo criterio che richiama l’ammontare complessivo di tutti i costi. Basta pensare, fa notare Zuech, al caso dell’acquisto di un nuovo veicolo contro permuta dell’usato con conguaglio oppure al caso, ancora più critico, di un terreno edificabile ceduto in permuta con fabbricati da costruire per concludere che servono dei correttivi. Per Confimi il suggerimento è di rimettere mano al testo normativo precisando che la locuzione “tutti i costi” va riferita a quelli che la controparte è disposta a sostenere ovvero al corrispettivo in natura e/o denaro. E’ la stessa CGUE, del resto, che ha precisato che operazioni a corrispettivo e contratti di permuta sono situazioni identiche sotto il profilo della direttiva. Altra modifica normativa, in grado di mettere tutti d’accordo andrebbe ricercata in disposizione che precludano eventuali azioni accertative laddove la base imponibile applicata risulti non inferiore al valore normale dei beni o servizi permutati, tenendo conto degli eventuali conguagli in denaro.

 

 

 

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