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DETRAZIONE IVA: INVIATA NUOVA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE UE

Chiediamo, senza eccezioni, il rispetto dei principi su cui si fonda l’imposta

Roma, 09/03/2020
. È stata spedita oggi la nuova missiva ANC e Confimi indirizzata alla Commissione UE per denunciare la violazione del principio di equivalenza e neutralità della disciplina Iva nazionale in materia di detrazione. La problematica è limitata alle situazioni riconducibili alle fatture di fine anno il cui possesso, inequivocabilmente tracciato in regime di fatturazione elettronica, si perfeziona nei primi giorni del nuovo anno e, per i soggetti che hanno cessato l’attività il 31/12/2019, si presume anche la violazione del principio di effettività del diritto o comunque del principio di proporzionalità laddove si ipotizzino soluzioni attraverso istanze di rimborso anomalo. Ancora più complessa risulta la situazione nel caso in cui l’acquisto pagato e fatturato nel 2019, ma con fattura elettronica recapitata a inizio 2020, riguardi operazioni in inversione contabile. 

La norma incriminata è l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall’art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, nella parte che segue: “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente

Sul fatto che non contrasti con i principi unionali il D.P.R n. 100/98 nel riconoscere la possibile retro imputabilità al mese di effettuazione delle fatture passive il cui possesso si perfeziona in tempo utile per la liquidazione (più precisamente entro il 15 del mese successivo), la Commissione si è già espressa (TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018) in risposta alla sollecitazione avanzata da ANC e Confimi nel contesto dell’istruttoria della precedente denuncia presentata a maggio 2017.

Quello che non è comprensibile è che, per l’effetto della citata eccezione, questo principio funzioni per la norma nazionale solamente 11 mesi su 12. Non vi sono motivi, infatti, se non quelli iniquamente riconducibili al fatto che l’Erario punta a far temporaneamente cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi; il principio di neutralità vieta però che l’Iva gravi sugli operatori intermedi poiché l’Iva è un’imposta sui consumi che deve gravare solo sui consumatori finali. 

Abbiamo responsabilmente atteso anche la conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto milleproroghe) ma nulla di fatto: anche l’emendamento 4.024 al disegno di legge C.2325 di conversione del “milleproroghe”, che proponeva di abrogare detta eccezione, è stato infatti dichiarato “inammissibile” per veti superiori. 

Si tratta di una situazione palesemente irrazionale che a nostro giudizio viòla anche principi di matrice costituzionale quali quello di proporzionalità, ragionevolezza ed equità. Purtroppo l’esperienza italiana insegna che è poco proficuo confidare ed invocare il rispetto di detti principi (basti pensare a quante volte legislatore e Amministrazione finanziaria hanno disatteso i principi dello Statuto del Contribuente che, per inciso, il prossimo luglio compirà i suoi primi poco esaltanti 20 anni) e pertanto, come annunciato lo scorso gennaio (comunicato congiunto del 21/1/2020), abbiamo nostro malgrado ritenuto necessario adire nuovamente la Commissione UE nell’auspicio di richiami sovrannazionali al rispetto dei principi su cui si fonda l’imposta.

Ufficio Stampa Confimi Industria


- Comunicato Stampa del 9 marzo 2020 completo con esempi inviati alla Commissione UE - clicca qui
- Precedente comunicato del 21 gennaio 2020 - clicca qui
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