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E’ partito il 6 giugno scorso il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per le forniture verso le Pubbliche amministrazioni. In una prima fase sono coinvolte solo le fatturazioni verso Ministeri, Agenzie ed Enti previdenziali ma, dal 31 marzo 2015, l’obbligo sarà esteso anche a tutti gli altri enti pubblici (salva la possibilità di quest’ultimi di anticipare lo start).
Il processo di fatturazione elettronica contribuirà (con l’implementazione della piattaforma di certificazione dei crediti) a far conoscere in tempo reale agli organi governativi il debito complessivo delle PA, di risparmiare una montagna di soldi[1] e, ci si augura, di pagare più tempestivamente tali debiti anche perché, da questo versante, incombono le procedure di infrazione comunitarie per violazione della Direttiva 2011/7/UE contro i ritardati pagamenti. [1] Si parla, per la PA, di circa un miliardo di euro l’anno risparmiati e di altrettanti benefici (a giudizio di chi scrive, tutti da verificare, soprattutto nel già problematico breve periodo) dal lato fornitori.
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La disciplina relativa credito d’imposta sui consumi di gasolio[1] dispone che l’istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all’inserimento del comma 13-ter all’art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012[2], viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà.
In relazione alla necessità di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall’attuazione di varie disposizioni contenute nel D.L. n. 69/2013, l’art. 61, co. 1 lett. e) del medesimo decreto dispone l’aumento dell’aliquota dell’accisa in modo da assicurare, per l’anno 2014, le maggiori entrate. Con la Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane RU 145733 del 23/12/2013 viene fissata la misura dell’incremento dell’accisa di euro 2,40 per mille litri di prodotto - benzina e gasolio utilizzato come carburante - con decorrenza dal 1° marzo 2014 e fino al 31/12/2014. [1] Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d’imposta sui consumi di gasolio. [2] Il comma 13-ter dell’art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell’art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.
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La recente sentenza della Corte di Giustizia 2/10/2014 (causa C-446/13) affronta il caso di una cessione (apparentemente) intracomunitaria, ma che tale non è se i beni, prima della consegna al cliente UE, subiscono nel paese del cessionario (diverso quindi dall’Italia) una lavorazione per conto del fornitore nazionale.
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L'articolo 94 comma 4 bis del codice della strada introduce l’obbligo di comunicazione degli atti o eventi alla Motorizzazione Civile, per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, che comportino: 1. una variazione dell’intestatario della carta di circolazione; 2. la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dall’effettivo intestatario del veicolo.
Giovedì 13 novembre 2014, nella mattinata, si terrà un nuovo desk commerciale con uno specialista di Co.Mark spa, società attiva nella ricerca di clienti e creazione di reti commerciali all’estero, con la quale l’Associazione ha siglato una convenzione allo scopo di favorire lo sviluppo commerciale delle aziende associate.
Pubblichiamo l’informazione pervenutaci dall’avvocato tedesco T.O. Schillik, collaboratore dell’Associazione da lungo tempo, relativamente all’estensione del reverse charge (Umkehr der Steuerschuldnerschaft / Reverse-Charge-Verfahren), in Germania, ai metalli (nobili e comuni) grezzi e lavorati. Alla novità sono interessate le imprese italiane che fatturano la vendita delle merci di cui sopra da un loro magazzino / consignment stock in Germania o dalla loro filiale / società tedesca, le qualidevono rispettare la nuova disposizione per non incorrere in problemi fiscali.
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In data 1° settembre 2014 sono entrati in vigore, in via provvisoria, gli accordi di associazione tra l’UE e la Georgia[1] e tra l’UE e la Repubblica di Moldova[2]. Gli obiettivi di tale associazione sono sia politici che economici e mirano a creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in settori di reciproco interesse. Nel settore economico, in particolare, l’accordo vuole stabilire condizioni volte a conseguire la progressiva integrazione dei due paesi nel mercato interno dell'UE, istituendo anche una zona di libero scambio che conduca a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati. [1] pubblicato nella GUUE L261 del 30 agosto 2014 e consultabile al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:261:TOC [2] pubblicato nella GUUE L260 del 30 agosto 2014 e consultabile al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:260:TOC
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Vista la frequenza con cui giungono in Associazione quesiti sul tema in oggetto, si schematizzano qui di seguito le possibili casistiche ricordando: - che la ritardata (oltre la scadenza prevista) o l’omessa o l’incompleta/inesatta/irregolare presentazione degli elenchi costituisce violazione ed è quindi sanzionabile e - che è possibile, per le sole violazioni fiscali, ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso[1] -ovvero pagare una sanzione ridotta tramite modello F24 indicando il codice tributo 8911 e l’anno di riferimento in cui è avvenuta la violazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel quale è stata commessa detta violazione. [1] art. 13 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997 – “la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
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Com’è noto[1], nelle cessioni intracomunitarie di beni, per giustificare il regime di non imponibilità all'IVA, fra le altre, si deve provare il materiale trasferimento dei beni nel paese comunitario di destinazione. L'Agenzia delle Entrate, con la recente R.M. n. 71 del 24 luglio 2014 (disponibile sul sito dell’Associazione) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria nel caso in cui non sia disponibile un documento di trasporto (ndr ci si riferisce, non tanto alla mancanza del d.d.t., ma ad altri documenti di natura non fiscale come, ad esempio, CMR, lettera di vettura, ecc tipici del trasporto eseguito da terzi).
La citata risoluzione affronta il caso particolare di beni (imbarcazioni da diporto) che, nel caso di specie, non vengono trasportati con altri mezzi ma si muovono autonomamente (via mare) a cura del cessionario. Di là delle peculiarità del caso, da tale risoluzione emerge (ulteriormente) rafforzato il ruolo della“dichiarazione di arrivo” richiesta al e rilasciata dal cessionario. Laddove, infatti, non si disponga di altra documentazione che riporti anche la firma per ricezione del destinatario (attenzione non in partenza, ma all’arrivo a destino) è opportuno (in particolare nelle problematiche rese franco fabbrica) farsi rilasciare dal cliente una dichiarazione (in carta libera) che confermi (nel tempo e nel luogo coerenti con il resto della documentazione) l’arrivo a destino (nell’altro stato UE) dei beni. Di tali tematiche si è parlato in occasione del convengo tenuto in associazione lo scorso 18 settembre i cui atti sono a disposizione delle aziende associati sul sito dell’Associazione (vedi indirizzo indicato in calce).
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Diventa operativo lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà di tipo “A”, finanziato con l’art. 5 della L. 78/2014 (legge di conversione del D.L. 34/2014), grazie alla regolamentazione operativa disposta con il Decreto interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014. I presupposti e le modalità di richiesta dello sgravio sono anche oggetto di una successiva Circolare del Ministero del Lavoro, n. 23 del 26 settembre 2014, di cui riassumiamo gli elementi principali.
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Confimi Impresa Meccanica, Fim Cisl, Uilm Uil, dando il via all’iniziativa denominata PMISalute hanno reso efficaci e operativi gli impegni in materia di assistenza sanitaria integrativa assunti con la sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche del 1° ottobre 2013. Pertanto da ottobre 2014 tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL sottoscritto possono aderire a PMISalute, forma di assistenza sanitaria integrativa realizzata in partnership con RBMSalute e finalizzata a fornire prestazioni sanitarie nelle aree del ricovero (anche in day hospital), dell'odontoiatria, della cura, della prevenzione e della riabilitazione.
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Informiamo gli associati che nel sito www.apindustria.vi.it è disponibile un servizio di informazione, costantemente aggiornato, sulle attività promozionali organizzate sia in Italia che all’estero da Apindustria Vicenza e dagli enti con cui l’associazione collabora (ICE, Veneto Promozione, Made In Vicenza, CCIAA, etc.), per supportare ed accompagnare le aziende nei mercati internazionali.
Decorre l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione dei mezzi di trasporto, che sono nella disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 gg., del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale del relativo utilizzo.
Soggetti interessati
Motorizzazione Civile
Per approfondimenti si veda l’articolo presente nella sezione fiscale del presente notiziario.
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19161 del 11.09.2014, affronta un’interessante questione interpretativa in tema di contrattualistica informatica, peraltro molto comune, con riferimento ad acquisti hardware con software integrati. Il caso riguarda un cliente che chiama in giudizio la Hewlett-Packard Italiana srl (HP), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 140,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di quanto da lui pagato per le licenze d'uso del sistema operativo preinstallato "Microsoft Windows XP Home Edition", nonché del software applicativo "Microsoft Works 8" fornito insieme con il notebook da lui contestualmente acquistato.
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Alcune aziende associate ci hanno segnalato di ricevere con una certa frequenza richieste di rilascio di “lettere di invito” provenienti soprattutto da soggetti africani; alla base delle richieste può esservi l’interesse a conoscere la società in Italia e discutere una potenziale compravendita, piuttosto che visitare una fiera che si svolgerà nel nostro paese o in un altro paese comunitario, altre motivazioni non meglio identificate.
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La recente sentenza della Corte di Giustizia 2/10/2014 (causa C-446/13) affronta il caso di una cessione (apparentemente) intracomunitaria, ma che tale non è se i beni, prima della consegna al cliente UE, subiscono nel paese del cessionario (diverso quindi dall’Italia) una lavorazione per conto del fornitore nazionale.
** Lavorazione in altro Stato UE per conto del cedente IT **
Il caso Nel 2001 il fornitore italiano (IT) ha venduto dei prodotti metallici verniciati (questo l’oggetto del contratto) al cliente francese (FR2). I pezzi metallici sono stati spediti al lavorante francese (FR1) il quale ha eseguito la verniciatura (lavorazione) per conto di IT e successivamente ha spedito il prodotto finito direttamente all’acquirente finale (FR2). All’epoca dei fatti (si noti che il caso risale a prima del 2010) IT si è visto negare il rimborso dell’Iva pagata in Francia sulla lavorazione. Secondo il fisco d’oltralpe, infatti, il fornitore IT avrebbe dovuto applicare l’Iva francese alla cessione in questione (con conseguente inibizione alla procedura del rimborso Iva non residenti). Il fornitore IT riteneva, invece, di aver compiuto una cessione intracomunitaria dall’Italia. Nell’ambito del ricorso presentato in Francia dall’azienda Italiana, il Giudice, ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se, in base alle disposizioni della Direttiva, il luogo della cessione in questione sia da considerarsi nel paese del venditore (IT) o del destinatario finale (FR).
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Come anticipato al Convegno di Apindustria lo scorso 18 ottobre, l’art. 26 del DL n. 91/2014, cd. “Decreto Competitività”, ha disposto importanti modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Nello specifico viene previsto che:
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Com’è noto, lo scorso 6 giugno è partito l’obbligo di fatturazione elettronica per le forniture verso le Pubbliche amministrazioni. Nella prima fase sono interessate solo le fatturazioni verso Ministeri, Agenzie ed Enti previdenziali ma, dal 31 marzo 2015, l’obbligo sarà esteso anche alle forniture verso tutti gli altri enti pubblici (Regioni, Comuni, Asl, ecc), salva la possibilità di quest’ultimi di anticipare lo “start”. Uno dei nodi critici del nuovo adempimento è sicuramente legato alla necessità di utilizzare soluzioni software in grado garantire sia l’emissione della fattura nel formato (XML) sia la conservazione sostitutiva a norma delle stesse. Lo scorso 22 ottobre l’Agenzia per l’Italia digitale, Uniocamere e Infocamere hanno rilasciato un nuovo strumento on line e gratuito per compilare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (FePa).
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L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni confluiti in un fondo patrimoniale se i debiti contratti sono estranei alle necessità della famiglia. E’ quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con la sentenza n. 955/3/14.
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Ebola
In riferimento all’epidemia del virus Ebola che sta interessando in modo rilevante alcuni paesi dell’Africa, l’Azienda ULSS N.6 “VICENZA” fornisce alcuni elementi conoscitivi al fine di una valutazione reale del rischio di importazione della malattia nel nostro paese. Clicca qui per il testo del Comunicato dell’ULLS 6
Afta epizootica in Nord Africa
La malattia si è recentemente diffusa in Algeria, Tunisia, Libia e Egitto e può essere trasmessa anche attraverso prodotti derivati da bovini, ovini, caprini, suini domestici e selvatici. Al fine di impedire l’introduzione in Italia della malattia, il latte e i prodotti a base di latte, la carne e i prodotti a base di carne, le pelli e i trofei di caccia non trattati devono essere consegnati alle autorità doganali di confine italiane per essere distrutti. Clicca qui per la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero della Salute
Centro Api Servizi Srl in collaborazione con Apindustria Confimi Vicenza, propone due incontri indirizzati agli imprenditori e alle aziende che stanno valutando una loro presenza diretta all’estero - con un ufficio di rappresentanza, un’unità commerciale o produttiva, una J/V con partner locale, etc. - e devono quindi individuare la persona di fiducia che sarà il trait d’union tra l’azienda in Italia e la struttura ubicata fuori dall’Italia. Questa persona, figura manageriale o dipendente dell’azienda, qualora di cultura italiana dovrà interfacciarsi con il paese ospitante, gli operatori economici, i collaboratori, le istituzioni, il diritto, la lingua, gli usi e costumi locali; viceversa, qualora cittadino del paese straniero, dovrà essere in grado di rapportarsi facilmente ed efficacemente con l’imprenditore e la casa madre. Alla già non facile scelta della persona si aggiungono gli aspetti e gli adempimenti amministrativi, contributivi e fiscali correlati al contratto di lavoro “estero”.
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Segnaliamo con grande soddisfazione la risposta ad Interpello n. 27/2014, del 7 novembre corrente, emessa dal Ministero del Lavoro su istanza di Confimi Impresa e scaturita dalla vicenda di un’azienda associata della nostra provincia.
È noto che l’art. 9 del Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) analogamente a quanto previsto in campo fiscale dall’art. 11 della Legge 2012/2000 (Statuto del contribuente) ha introdotto la facoltà di porre quesiti al Ministero competente, da parte delle associazioni datoriali e sindacali, nonché degli ordini professionali, su problematiche di ordine generale in tema di lavoro e previdenza; come recita il 2° comma della norma richiamata: “L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.”