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LINEA DURA DELL’ADE SULLA DETRAZIONE IVA “DIMENTICATA”

Notizia del 7/05/2025
Apiweekly 2025 05 N1

L’Agenzia con la ris. AdE 115/E/2025 nega, se la fattura non è stata “tempestivamente” annotata,  la possibilità di invocare il recupero dell’Iva attraverso la dichiarazione Iva integrativa. Dice addirittura che “l’obbligo di registrazione delle fatture d'acquisto, previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto IVA, ricorre in ogni caso…” quando invece l’obbligo di annotazione (fin dal 1997) dipende dall’esercizio del diritto. Perché l’AdE rinnega sé stessa (circ. 1/E/2018)? Perché rinnega norme (art. 8 co.6-bis DPR 322/98) e posizioni (CM 328/E/97 § 3.5.2) chiare? La direttiva non vieta agli Stati di riconoscere la detrazione Iva in termini più lungi rispetto al periodo (mese o trimestre) il diritto sorge (lo dice la CGUE, a partire dalla sentenza Ecotrade del 2008 … e non lo nega neppure la più recente sentenza 12/9/2024 in causa C-429/23). L’adempimento (la registrazione) può essere imposto ma - tranne casi di frode o evasione - non può compromettere l’esercizio della detrazione (lo ha spiegato molto bene, anche ripercorrendo la Giurisprudenza UE, la Cassazione 232/2022) ma di questo pare che l'AdE non sia intenzionata a tener conto. Qualche osservazione critica nella clip che segue. 

video 2025-05-07_La discutibile interpretazione AdE sulla detrazione Iva dimenticata.mp4(123.24 MB)

2025-05-07 FZ1

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