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Warning: 45 giorni in meno per compensare il tax credit energia e gas 1° e 2° trimestre 2023

È anticipato dal 31/12 al 16/11/2023[1] il termine ultimo per utilizzare in compensazione il credito d’imposta su consumi energia e gas del 1° e 2° trimestre 2023. Questa la restrizione introdotta dall’articolo 7 del D.L. 132 del 29/09/2023 (decreto proroghe in corso di conversione). Una proroga al contrario, possiamo dire, che riduce la dead line per l’utilizzo del credito d’imposta (45 giorni in meno).

Si richiama pertanto l’attenzione sulla necessità di accelerare (laddove non sia già stato fatto) su calcolo e utilizzo in compensazione F24 (esclusivamente tramite i servizi telematici AdE)[2] dei crediti in questione. Per chi non avesse capienza su Iva, Irpef e contributi da pagare il 16 ottobre o il 16 novembre, si suggerisce, nell’eventualità, di anticipare al 16 novembre il versamento degli acconti IIDD/Irap in scadenza a fine novembre (importo storico)[3].

Si ripropongono a seguire le tavole che riassumo i crediti interessati dall’anticipazione in analisi.

Tavola 1 - ENERGIA

Imprese/norma

Credito/periodo agevolato

Requisito incrementale costi storici

Termine utilizzo/ codice tributo

Energivore[4]

Art. 1, co.2 e 7, L. 197/2022

45% costi effettivi componente energia (bollette) + costo energia autoprodotta (*)

1° trimestre 2023

Costo medio

4° trim. 2022 > 30%

4° trim. 2019;

p.u. combustibili 1° trim. 2023 per l’autoprodotta (**)

31/12/2023 16/11/2023

Cod. tributo F24 7010

(R.AdE 8/E/2023)

Non energivore con contatore ≥ 4,5 kW

Art. 1, co.3 e 7, L. 197/2022

35% costi effettivi componente energia

1° trimestre 2023

Costo medio

4° trim. 2022 > 30%

4° trim. 2019

 

31/12/2023 16/11/2023

Cod. tributo F24 7011

(R.AdE 8/E/2023)

Energivore

Art. 4, co.2 e 7, D.L. 34/2023

20% costi effettivi componente energia

+ costo energia autoprodotta (*)

2° trimestre 2023

 

Costo medio

1° trim. 2023 > 30%

1° trim. 2019;

p.u. combustibili 2° trim. 2023 per l’autoprodotta (**)

31/12/2023 16/11/2023

Cod. tributo F24 7015

(R.AdE 20/E/2023)

Non energivore
con contatore ≥ 4,5 kW

Art. 4, co.3 e 7,                     
D.L. 34/2023  

10% costi effettivi componente                
energia

2° trimestre 2023

Costo medio                            

1° trim. 2023 > 30%        

1° trim. 2019

 

31/12/2023
16/11/2023

Cod. tributo F24 7016

(R.AdE 20/E/2023)

(*) Il credito sui consumi dell’energia autoprodotta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica relativa al medesimo periodo agevolato; produzione e autoconsumo devono essere comprovati da idonea documentazione che consenta di attestare, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza quantitativa parametrando il credito – in mancanza – al minore tra i due valori (cfr. C.AdE 13/E/2022 § 2.2); considerato che il prezzo convenzionale dell’energia costituisce un elemento determinabile solo a fine trimestre/periodo, il credito può essere determinato solo a conclusione del relativo periodo non essendo possibile utilizzare quello relativo a periodi precedenti (cfr. C.AdE 25/2022 § 3.1).

(**) L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia nel medesimo trimestre/periodo agevolato (cfr.CAdE 13/E/2022 § 2.1).

Tavola 2 - GAS (USO ENERGETICO DIVERSO DA TERMOELETTRICO)

Imprese/norma

Credito/periodo agevolato

Requisito incrementale costi storici

Termine utilizzo/ codice tributo

Gasivore[1]

Art. 1, co.4 e 7, L. 197/2022.

45% costi effettivi componente gas

1° trimestre 2023

Costo medio prezzi MI-GAS

4° trim. 2022 > 30%

4° trim. 2019

31/12/2023
16/11/2023

Cod. tributo F24 7012

(R.AdE 8/E/2023)

Non gasivore

Art. 1, co.5 e 7, L. 197/2022.

45% costi effettivi componente gas

1° trimestre 2023

Costo medio prezzi MI-GAS

4° trim. 2022 > 30%

4° trim. 2019

31/12/2023
16/11/2023

Cod. tributo F24 7013

(R.AdE 8/E/2023)

Gasivore[5] 

Art. 4, co.4 e 7, D.L. 34/2023

20% costi effettivi componente gas

2° trimestre 2023

Costo medio prezzi MI-GAS

1° trim. 2023 > 30%

1° trim. 2019

31/12/2023
16/11/2023

Cod. tributo F24 7017

(R.AdE 20/E/2023)

Non Gasivore

Art. 4, co.5 e 7, D.L. 34/2023

20% costi effettivi componente gas

2° trimestre 2023

Costo medio prezzi MI-GAS

1° trim. 2023 > 30%

1° trim. 2019

31/12/2023
16/11/2023

Cod. tributo F24 7018

(R.AdE 20/E/2023)

**************************

Si ricorda che tanto i crediti d’imposta di Tavola 1 quanto quelli di Tavola 2 vanno rilevati in contabilità come contributi in conto esercizio; sono tuttavia nonimponibiliai fini IIDD/Irap e non rilevano ai fini del plafond generale compensazioni (€ 2 milioni) né di quello speciale (€ 250.000).
Molto probabilmente andranno riportati nel quadro RU del modello Redditi/2024 relativo al 2023.


[1] Imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco 2023 pubblicato ai sensi del  DM 541/2021.

[1] Il testo del decreto pubblicato sulla G.U. (vedi allegato in calce) prevede l’anticipazione al 16/11 e non, invece, al 15/11 come apparso sulla stampa specializzata in base della bozza 26/11 (non ufficiale) della norma.

[2]  E’ prevista la possibilità (scelta sconsigliata) di cessione integrale, previa apposita preventiva comunicazione di cessione e visto di conformità da presentare, con obbligo del cessionario di utilizzo comunque entro il 16/11/2023 (temine così anticipato dal D.L. 132/2023 rispetto a quello originario del 31/12/2023); i codici tributo che deve utilizzare i cessionario per la compensazione sono stati individuati con risoluzione AdE n. 17 e  n. 41/2023. Dovrà essere chiarito entro quale data ultima (considerate le anticipazioni del DL 132 in analisi) dovrà essere effettuata la comunicazione preventiva di cessione del credito.

[3] O eventualmente previsionale ridotto; meglio evitare di utilizzare (consumare) il credito d’imposta energia per versamenti in eccesso di acconti II/DD. Nella Risposta AdE 8/2023 è stato infatti sostenuto che “in nessun caso il versamento dell’acconto, quando eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il … (leggasi termine ultimo previsto per la compensazione del credito, nda).

[4] Di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato ai sensi del DM 21/12/2017 ovvero per i soggetti che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e contestualmente iscritte nel suddetto elenco di cui all’articolo 6 del DM (vedi per maggiori dettagli circ. AdE 13/E/2022).

[5] Imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco 2023 pubblicato ai sensi del  DM 541/2021.

 


a cura di Francesco Zuech
dell'Area Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA

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