Warning: 45 giorni in meno per compensare il tax credit energia e gas 1° e 2° trimestre 2023
Si richiama pertanto l’attenzione sulla necessità di accelerare (laddove non sia già stato fatto) su calcolo e utilizzo in compensazione F24 (esclusivamente tramite i servizi telematici AdE)[2] dei crediti in questione. Per chi non avesse capienza su Iva, Irpef e contributi da pagare il 16 ottobre o il 16 novembre, si suggerisce, nell’eventualità, di anticipare al 16 novembre il versamento degli acconti IIDD/Irap in scadenza a fine novembre (importo storico)[3].
Si ripropongono a seguire le tavole che riassumo i crediti interessati dall’anticipazione in analisi.
Tavola 1 - ENERGIA
Imprese/norma |
Credito/periodo agevolato |
Requisito incrementale costi storici |
Termine utilizzo/ codice tributo |
Energivore[4] Art. 1, co.2 e 7, L. 197/2022 |
45% costi effettivi componente energia (bollette) + costo energia autoprodotta (*) 1° trimestre 2023 |
Costo medio 4° trim. 2022 > 30% 4° trim. 2019; p.u. combustibili 1° trim. 2023 per l’autoprodotta (**) |
31/12/2023 16/11/2023 Cod. tributo F24 7010 (R.AdE 8/E/2023) |
Non energivore con contatore ≥ 4,5 kW Art. 1, co.3 e 7, L. 197/2022 |
35% costi effettivi componente energia 1° trimestre 2023 |
Costo medio 4° trim. 2022 > 30% 4° trim. 2019
|
31/12/2023 16/11/2023 Cod. tributo F24 7011 (R.AdE 8/E/2023) |
Energivore Art. 4, co.2 e 7, D.L. 34/2023 |
20% costi effettivi componente energia + costo energia autoprodotta (*) 2° trimestre 2023
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Costo medio 1° trim. 2023 > 30% 1° trim. 2019; p.u. combustibili 2° trim. 2023 per l’autoprodotta (**) |
31/12/2023 16/11/2023 Cod. tributo F24 7015 (R.AdE 20/E/2023) |
Non energivore Art. 4, co.3 e 7, |
10% costi effettivi componente 2° trimestre 2023 |
Costo medio 1° trim. 2023 > 30% 1° trim. 2019
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31/12/2023 Cod. tributo F24 7016 (R.AdE 20/E/2023) |
(*) Il credito sui consumi dell’energia autoprodotta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica relativa al medesimo periodo agevolato; produzione e autoconsumo devono essere comprovati da idonea documentazione che consenta di attestare, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza quantitativa parametrando il credito – in mancanza – al minore tra i due valori (cfr. C.AdE 13/E/2022 § 2.2); considerato che il prezzo convenzionale dell’energia costituisce un elemento determinabile solo a fine trimestre/periodo, il credito può essere determinato solo a conclusione del relativo periodo non essendo possibile utilizzare quello relativo a periodi precedenti (cfr. C.AdE 25/2022 § 3.1).
(**) L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia nel medesimo trimestre/periodo agevolato (cfr.CAdE 13/E/2022 § 2.1).
Tavola 2 - GAS (USO ENERGETICO DIVERSO DA TERMOELETTRICO)
Imprese/norma |
Credito/periodo agevolato |
Requisito incrementale costi storici |
Termine utilizzo/ codice tributo |
Gasivore[1] Art. 1, co.4 e 7, L. 197/2022. |
45% costi effettivi componente gas 1° trimestre 2023 |
Costo medio prezzi MI-GAS 4° trim. 2022 > 30% 4° trim. 2019 |
31/12/2023 Cod. tributo F24 7012 (R.AdE 8/E/2023) |
Non gasivore Art. 1, co.5 e 7, L. 197/2022. |
45% costi effettivi componente gas 1° trimestre 2023 |
Costo medio prezzi MI-GAS 4° trim. 2022 > 30% 4° trim. 2019 |
31/12/2023 Cod. tributo F24 7013 (R.AdE 8/E/2023) |
Gasivore[5] Art. 4, co.4 e 7, D.L. 34/2023 |
20% costi effettivi componente gas 2° trimestre 2023 |
Costo medio prezzi MI-GAS 1° trim. 2023 > 30% 1° trim. 2019 |
31/12/2023 Cod. tributo F24 7017 (R.AdE 20/E/2023) |
Non Gasivore Art. 4, co.5 e 7, D.L. 34/2023 |
20% costi effettivi componente gas 2° trimestre 2023 |
Costo medio prezzi MI-GAS 1° trim. 2023 > 30% 1° trim. 2019 |
31/12/2023 Cod. tributo F24 7018 (R.AdE 20/E/2023) |
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Si ricorda che tanto i crediti d’imposta di Tavola 1 quanto quelli di Tavola 2 vanno rilevati in contabilità come contributi in conto esercizio; sono tuttavia nonimponibiliai fini IIDD/Irap e non rilevano ai fini del plafond generale compensazioni (€ 2 milioni) né di quello speciale (€ 250.000).
Molto probabilmente andranno riportati nel quadro RU del modello Redditi/2024 relativo al 2023.
[1] Imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco 2023 pubblicato ai sensi del DM 541/2021.
[1] Il testo del decreto pubblicato sulla G.U. (vedi allegato in calce) prevede l’anticipazione al 16/11 e non, invece, al 15/11 come apparso sulla stampa specializzata in base della bozza 26/11 (non ufficiale) della norma.
[2] E’ prevista la possibilità (scelta sconsigliata) di cessione integrale, previa apposita preventiva comunicazione di cessione e visto di conformità da presentare, con obbligo del cessionario di utilizzo comunque entro il 16/11/2023 (temine così anticipato dal D.L. 132/2023 rispetto a quello originario del 31/12/2023); i codici tributo che deve utilizzare i cessionario per la compensazione sono stati individuati con risoluzione AdE n. 17 e n. 41/2023. Dovrà essere chiarito entro quale data ultima (considerate le anticipazioni del DL 132 in analisi) dovrà essere effettuata la comunicazione preventiva di cessione del credito.
[3] O eventualmente previsionale ridotto; meglio evitare di utilizzare (consumare) il credito d’imposta energia per versamenti in eccesso di acconti II/DD. Nella Risposta AdE 8/2023 è stato infatti sostenuto che “in nessun caso il versamento dell’acconto, quando eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il … (leggasi termine ultimo previsto per la compensazione del credito, nda).
[4] Di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato ai sensi del DM 21/12/2017 ovvero per i soggetti che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e contestualmente iscritte nel suddetto elenco di cui all’articolo 6 del DM (vedi per maggiori dettagli circ. AdE 13/E/2022).
[5] Imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco 2023 pubblicato ai sensi del DM 541/2021.
a cura di Francesco Zuech
dell'Area Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA