Settore legno PMI: accordo per l’applicazione dell’Apprendistato Professionalizzante
Il 30 gennaio 2006 è stato perfezionato l’accordo tra UNITAL-Confapi e CGIL-CISL-UIL per l’applicazione del nuovo apprendistato nel settore legno PMI;
in tale data, infatti, è stato firmato un verbale che integra l’intesa già raggiunta il 22/12/2005 e ne definisce meglio il campo di applicazione, limitandolo all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. 273/03 (Riforma Biagi).
Le piccole e medie industrie del legno associate ad Apindustria Vicenza possono quindi ricorrere al nuovo apprendistato senza ulteriori difficoltà, dato che la norma contrattuale entra in vigore il 16/01/2006 e può contare sulla disciplina regionale in vigore nel Veneto dall’aprile 2005.
Diamo un’indicazione sommaria delle novità introdotte dall’intesa:
• possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (meglio ancora, fino a 29 anni e 364 giorni, come specifica la Circolare Ministeriale 30/2005);
• l’apprendistato è ammesso per tutte le categorie dell’inquadramento superiori alla categoria E operaie, intermedie, impiegatizie e per i quadri;
• il contratto deve avere forma scritta e deve contenere un piano formativo individuale;
• è previsto un monte ore di formazione (di norma esterna) pari almeno a 120 ore annue, ripartite tra formazione a carattere trasversale e formazione tecnico-professionale; si adotteranno comunque gli standards e le procedure fissate dalla Regione Veneto;
• si potranno cumulare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48, D.Lgs 273/03) e quelli svolti presso precedenti datori di lavoro, se riferiti alle stesse attività e mansioni;
• viene abbandonato il precedente sistema, che prevedeva una progressione della retribuzione mediante percentuali crescenti e si adotta invece il sistema del sottoinquadramento: l’apprendista inizia il rapporto 2 livelli più in basso rispetto a quello “di arrivo”; a circa S del tirocinio è previsto il passaggio ad un livello intermedio (1 livello più in basso rispetto a quello “di arrivo”);
• la durata del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è differenziata in relazione al livello di inquadramento da conseguire (cioè la qualifica finale) e al titolo di studio in possesso dell’apprendista; per quanto concerne quest’ultimo, sono previsti 4 casi diversi, ai quali corrisponde una diversa durata dell’apprendistato:
1.scuola dell’obbligo
2.titolo di studio specifico superiore alla scuola dell’obbligo
3.laurea breve inerente
4.laurea (lunga) inerente
Per consultare e scaricare il Verbale di Accordo, clicca qui. Il Servizio Sindacale dell’Associazione (n. tel. 0444/232222 - fax 0444/960835 - e-mail:
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