- Esonero ICI abitazione principale (dal 2008 al 2012)
L'ESONERO ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
N.B. DAL 2012, CON L'INTRODUZIONE, DELL'IMU E' RITORNATA L'IMPOSTA ANCHE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Con D.L. n. 93 del 27/05/2008 (clicca qui) è stata introdotta l'esenzione totale dell'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (salvo prova contraria, la residenza del contribuente).
Si precisa che:
- l'esenzione non spetta per il caso abitazioni accatastate in categoria A1, A8 e A9.
- è stata disposta l'abrogazione dell'ulteriore detrazione statale del 1,33 per mille precedentemente introdotta dalla Finanziaria 2008.
La novità opera già con effetto per l'acconto in scadenza il 16/06/2008.
I chiarimenti emanati dal Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati ufficializzati nella risoluzione n. 12 del 06/06/2008. (clicca qui)
Si riporta una breve sintesi delle casitiche coinvolte dalla novità.
Abitazione principale (*) | Esente | Corrisponde, salvo prova contraria, alla residenza del contribuente |
Pertinenze | Esente | Nei limiti però (numero e qualità) eventualmente previsti dal regolamento comunale |
Immobili Iacp (*) | Esente | Alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica |
Immobili cooperative edilizie (*) | Esente | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari |
Ex casa coniugale(*) | Esente | A condizione che il coniuge non assegnatario non sia proprietario di altra abitazione nello stesso comune dove si trova la casa coniugale |
Immobili assimilati con regolamento comunale (vigente al 29/05/2008) (*) | Esente | L’esenzione opera indipendentemente che il Comune abbia assimilato dette abitazioni solo ai fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata. Trattasi, ad esempio, del caso delle abitazioni assegnate in uso gratuito ad un parente |
Cittadini italiani residenti all’estero (*) | Imponibile | Si applica detrazione ed eventuale aliquota agevolata se l’immobile è a disposizione e non locato. L’esenzione trova applicazione solo se il regolamento vigente al 29/05/2008 prevede l’assimilazione |
(*) Escluse quelle classificate in categoria A1, A8 o A9, per le quali rimane dovuta l’Ici con l’applicazione della detrazione e dell’eventuale aliquota ridotta deliberata dal Comune.
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Per altri approfondimenti in materia di ICI, vedi sezione Fiscale > approfondimenti > Ici - imposta comunale sugli immobili (clicca qui)
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