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- Esonero ICI abitazione principale (dal 2008 al 2012)


L'ESONERO ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
 
N.B.  DAL 2012, CON L'INTRODUZIONE, DELL'IMU E' RITORNATA L'IMPOSTA ANCHE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
   
Con D.L. n. 93 del 27/05/2008  (clicca qui) è stata introdotta l'esenzione totale dell'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (salvo prova contraria, la residenza del contribuente).

Si precisa che:
- l'esenzione non spetta per il caso abitazioni accatastate in categoria A1, A8 e A9.
- è stata disposta l'abrogazione dell'ulteriore detrazione statale del 1,33 per mille precedentemente introdotta dalla Finanziaria 2008.

La novità opera già con effetto per l'acconto in scadenza il 16/06/2008.

I chiarimenti emanati dal Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati ufficializzati nella risoluzione n. 12 del 06/06/2008. (clicca qui)

Si riporta una breve sintesi delle casitiche coinvolte dalla novità.

Abitazione principale (*) Esente  Corrisponde, salvo prova contraria, alla residenza del contribuente
Pertinenze Esente Nei limiti però (numero e qualità) eventualmente previsti dal regolamento comunale
Immobili Iacp (*) Esente Alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
Immobili cooperative edilizie (*) Esente Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
Ex casa coniugale(*) Esente A condizione che il coniuge non assegnatario non sia proprietario di altra abitazione nello stesso comune dove si trova la casa coniugale
Immobili assimilati con regolamento comunale (vigente al 29/05/2008) (*) Esente L’esenzione opera indipendentemente che il Comune abbia assimilato dette abitazioni solo ai fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata. Trattasi, ad esempio, del caso delle abitazioni assegnate in uso gratuito ad un parente
Cittadini italiani residenti all’estero (*) Imponibile Si applica detrazione ed eventuale aliquota agevolata se l’immobile è a disposizione e non locato.  L’esenzione trova applicazione solo se il regolamento vigente al 29/05/2008 prevede l’assimilazione
 (*) Escluse quelle classificate in categoria A1, A8 o A9, per le quali rimane dovuta l’Ici con l’applicazione della detrazione e dell’eventuale aliquota ridotta deliberata dal Comune.

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Per altri approfondimenti in materia di ICI, vedi sezione Fiscale > approfondimenti > Ici - imposta comunale sugli immobili (clicca qui)

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