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SISTRI: SOGGETTI NON PIU' OBBLIGATI, RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI

Con le recenti modifiche al SISTRI vengono escluse dall’obbligo di aderire al sistema alcune attività in precedenza obbligate. Questi soggetti possono scegliere se mantenere attiva l’iscrizione oppure se procedere alla cancellazione e restituzione dei dispositivi.

Come noto la disciplina Sistri è stata di recente modificata con la conversione in Legge 125/2013 del D.L. 101/2013 (vedi ns. circolare prot. 218/AM/10 del 13.11.2013). In particolare il nuovo articolo modificato 188-ter del D.Lgs. 152/2006 non obbliga più all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI:

-         gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;

-         gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi.

Queste attività possono aderire volontariamente al SISTRI, ma tale adesione deve essere espressa per iscritto, come indicato nella Circolare Ministero Ambiente n. 1/2013 (punto 6 “Adesione volontaria al SISTRI”). Il Ministero peraltro specifica nella medesima circolare che il SISTRI potrà coinvolgere nel tempo anche altre categorie attualmente escluse.

Per quanto al momento noto e a rigor di logica, le aziende che non hanno più l’obbligo di essere iscritte a SISTRI e che risultano iscritte in base alla normativa precedente non dovrebbero inviare alcuna comunicazione, salvo restituire i dispositivi in loro possesso non appena il Ministero darà indicazioni procedurali al riguardo.

Ciò premesso, considerato come il sistema burocratico italiano funziona o meglio “non funziona”, si consiglia ai soggetti suddetti non più obbligati, qualora già iscritti in base alle previgenti disposizioni e che non intendano mantenere l'iscrizione, di comunicare per iscritto tempestivamente e comunque entro fine anno, al Ministero dell’Ambiente questa loro volontà, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi per il versamento del contributo per l’anno 2014, e contestualmente chiedere indicazioni sulle modalità di restituzione degli eventuali dispositivi informatici ricevuti in comodato.

Si allega il fac simile di comunicazione, da riportare su carta intestata dell’azienda e da spedire a mezzo raccomandata A/R al Ministero dell’Ambiente.

Sarà cura delle imprese suddette non più obbligate a SISTRI di ritirare i dispositivi USB, in dotazione ai delegati aziendali e non più in uso, e di custodirli in attesa delle indicazioni per la loro restituzione.

Solo per chi effettua la raccolta e il trasporto, per quanto riguarda le black box montate su mezzi adibiti al solo trasporto di rifiuti non pericolosi, non essendoci neppure per queste ancora la procedura di disinstallazione e restituzione per cessato obbligo di SISTRI, si consiglia di rescindere i contratti con gli operatori telefonici che hanno fornito le schede SIM utilizzate nelle black box che si intendono restituire.

CLICCA QUI per scaricare la dichiarazione da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territori e del mare

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente dell’Associazione (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) resta comunque a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento.
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