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Fatture elettroniche differite e questione data fattura

Gli operatori sono in questi giorni piuttosto in fibrillazione per via di una precisazione contenuta nella recente circolare n. 14/E (§3.1) dell’Agenzia delle Entrate nella quale, pur richiamando la possibilità di emettere (trasmettere) le fattura riepilogative entro il 15 del mese successivo, è indicato che la valorizzazione del campo “data” fattura va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28).
Se interpretata rigidamente si tratterebbe, in effetti, di una nuova complicazione operativa ma a giudizio di Confimi Industria e l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) il nuovo impianto tecnico normativo consente di operare anche dal 1°luglio 2019 come si è sempre fatto (ossia datando le fatture differite a fine mese trasmettendole i primi giorni del mese successivo). In una approfondita nota interpretativa del 18/7/2019 le due associazioni sono intervenute osservando come l’indicazione della circolare dell’AdE rappresenti solo una delle varie soluzioni possibili sostenendo quindi come, per le fatture differite, non vi siano motivi ostativi alla possibilità di continuare a datare le stesse l’ultimo giorno del mese dei d.d.t.. Oltre a rispettare il termine ultimo di trasmissione (di cui il Sistema di Interscambio tiene traccia in modo indelebile) l’unica condizione è, però, che le date delle operazioni siano comunque presenti in fattura anche attraverso il riporto degli estremi dei d.d.t. o equipollenti (cosa che normalmente gli operatori fanno).
Infatti, come spiegato anche in alto punto della circolare (§ 3.2), la gestione della “data di emissione” richiede una lettura coerente al nuovo impianto tecnico normativo in cui l’AdE ha opportunamente scelto di non introdurre nuovi campi per gestire le dicotomie (situazione diffusissima) fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione). L’impostazione derivata da tale scelta è molto semplice: il campo data (2.1.1.3) assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (più genericamente “competenza” Iva) mentre la data di vera e propria emissione (trasmissione) è tracciata dal SdI senza che ciò comporti complicazioni per l’annotazione nel registro vendite dove (oltre al protocollo) è sufficiente riportare la data indicata nel citato campo 2.1.1.3.
Retrodatazione raccomandata. Infine la retrodatazione nel (precedente) mese di effettuazione non solo è possibile ma, a giudizio delle due associazioni, è fortemente consigliabile per evitare disagi da disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle “Li.Pe.” e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dall’AdE se la fattura venisse datata (pur in perfetto rispetto della norma) nei primi giorni del mese successivo.

Il documento integrale è disponibile al seguente link: pdf CONFIMI e ANC - Data fattura e circolare 14AdE - interpretazioni (298 KB)
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