La prova dell’avvenuta esportazione
La prova dell’avvenuta esportazione
Il regime di non imponibilità all’IVA delle cessioni all’esportazione trova convalida nella successiva uscita dei beni dal territorio comunitario, che costituisce momento rilevante anche ai fini della costituzione del plafond.
A tal fine l’esemplare “3” del D.A.U. dovrà essere munito del visto apposto dall’Ufficio doganale di uscita di cui all’art. 793 della disposizioni di applicazione del codice doganale (Reg.2454/CEE del 1993). La fattura, anche se munita degli estremi del documento doganale emesso, non costituisce prova idonea che i beni sono usciti dalla comunità.
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