entry
Skip to main content

La prova dell’avvenuta esportazione

La prova dell’avvenuta esportazione

Il regime di non imponibilità all’IVA delle cessioni all’esportazione trova convalida nella successiva uscita dei beni dal territorio comunitario, che costituisce momento rilevante anche ai fini della costituzione del plafond.
A tal fine l’esemplare “3” del D.A.U. dovrà essere munito del visto apposto dall’Ufficio doganale di uscita di cui all’art. 793 della disposizioni di applicazione del codice doganale (Reg.2454/CEE del 1993). La fattura, anche se munita degli estremi del documento doganale emesso, non costituisce prova idonea che i beni sono usciti dalla comunità.

Scarica il documento (formato PDF)

  • Creato il .
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline
Save