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Russia, nuovo pacchetto di restrizioni UE (il dodicesimo)

In data 18.12.2023 il Consiglio UE ha adottato il dodicesimo pacchetto di restrizioni nei confronti della Federazione russa a seguito dell’aggressione dell’Ucraina. Le nuove restrizioni vanno ad inasprire ulteriormente il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Russia che, come noto, comprende sanzioni merceologiche, soggettive, bancarie e finanziarie, relative ai territori occupati, sui trasporti, l’energia, ed altre specifiche.
Viene rafforzato il focus sul contrasto all’elusione, con la previsione della creazione di un’unità competente ad hoc ed obblighi informativi degli operatori nei confronti delle autorità. Il pacchetto è in vigore dal 19.12.2023.

Le novità del 12° pacchetto sono contenute:

- nel Regolamento (UE) 2023/2878[1], e si aggiungono a quelle già in vigore modificando ulteriormente il regolamento di base 833/2014 e s.m.i. “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”;
- nel Regolamento (UE) 2023/2875[2], e si aggiungono a quelle già in essere modificando nuovamente il regolamento di base 269/2014 e s.m.i. “concernente misure restrittive relative alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.

[1] REGOLAMENTO (UE) 2023/2878 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302878

[2] REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2875 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

Poiché le restrizioni all’import/export sono le misure che più interessano le aziende, qui si segnalano alcune novità introdotte dal Reg. 2023/2878:

Prodotti siderurgici russi

Come probabilmente si ricorderà, dal 30.9.2023 è vietato importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII.
Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90, il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2028 (prima 2024) per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.
Rimane l’obbligo per l’importatore, all’atto dell’importazione, di apportare la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, salvo - viene ora aggiunto dal Reg. 2023/2878 - se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell’allegato XXXVI. I paesi ora elencati in detto allegato sono Svizzera e Norvegia.

Sono previsti deroghe al divieto di importazione nell’ambito di determinati contingenti quantitativi per i codici 7207 1210 e 7224 90.

Beni di lusso e beni che rafforzano le capacità industriali russe

Il Reg. 2023/2878 specifica che il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII e i beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell’allegato XXIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, comprende anche i beni non originari UE.

Beni c.d quasi-duali

L’elenco dei beni c.d. quasi duali (allegato VII) è ora ampliato ricomprendendo prodotti utilizzati dalla Russia nella guerra all’Ucraina o per lo sviluppo di sistemi militari (per esempio   prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine e apparecchi).

Beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il divieto di acquistare, importare o trasferire nell'UE, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni elencati nell'allegato XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina) prevede ora alcune deroghe temporali e quantitative per alcune voci doganali oltre ad un ampliamento delle restrizioni (per esempio ghise gregge e ghise specolari, fili di rame, fili, fogli e tubi di alluminio).

Divieto di transito

Il Reg. 2023/2878 prevede il divieto di transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie elencati nel nuovo allegato XXXVII esportati dall'Unione. Allo stesso divieto sono già soggetti i prodotti a duplice uso; i prodotti c.d. quasi duali (allegato VII); le armi da fuoco, loro parti e munizioni; beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale (allegato XI); carboturbi e additivi per carburanti (allegato XX). Sono previste deroghe in casi specifici (p.es. scopi medici e umanitari).

Beni che rientrano nei nuovi allegati XXIII bis e ter

Il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni, anche non originari UE, elencati negli allegati XXIII bis e ter non si applicano all’esecuzione, rispettivamente fino al 20.3.2024 e al 20.6.2024, di contratti conclusi prima del 19.12.2023.

Diamanti

Il Reg. 2023/2878 vieta l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti dalla Russia. Tale divieto si applica ai diamanti di origine russa, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia.

Il divieto è formulato come segue:

“Articolo 3 septdecies
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, originari della Russia o dalla Russia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, transitati attraverso il territorio della Russia, quale ne sia l'origine.
3. A decorrere dal 1° marzo 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.
4. A decorrere dal 1° settembre 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, trasformati in un paese terzo, costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.”

Al momento dell’importazione deve essere presentata prova dell’origine. Per gli adempimenti e le prove documentali si leggano i paragrafi 8, 9 e 10 del Reg. 2023/2878. È vietata anche la prestazione di determinati servizi connessi ai beni di cui sopra.

Software

Il Reg. 2023/2878 introduce il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXXIX al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. A titolo esemplificativo, sono listati nell’allegato XXXIX i software CRM, BI, CAD, CAM. È vietata anche la prestazione di determinati servizi connessi ai software di cui sopra. Viene inoltre precisato che il già vigente divieto di prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi d’opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari si applica quando detti servizi sono prestati direttamente o indirettamente ai soggetti sopra menzionati.
Lo stesso regolamento specifica che il già vigente divieto di prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, comprende i servizi resi direttamente e indirettamente.

È vietata anche la prestazione di determinati servizi connessi ai servizi di cui sopra. Sono previste deroghe specifiche.

Nuovi obblighi informativi

È inserito l’art. 5 novodecies:
“1. Le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40% da:
a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o
b) un cittadino russo;
c) una persona fisica residente in Russia,

a decorrere dal 1° maggio 2024, notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100.000 EUR verso l'esterno dell'Unione che hanno effettuato nel corso di tale trimestre, direttamente o indirettamente, in una o più operazioni.

2. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal 1° luglio 2024, comunicano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dalla fine di ogni semestre, le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'Unione il cui importo cumulativo, nel corso di tale semestre, è superiore a 100.000 EUR avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi di cui al paragrafo 1.”

Clausola antielusiva

Il Reg. 2023/2878 ha aggiunto l’art. 12 octies introducendo i seguenti obblighi per l’esportatore: dal 20.3.2024 all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (eccetto i paesi partner elencati nell’allegato VIII) di determinati beni e tecnologie l’esportatore ne vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia. Inoltre, l’esportatore deve prevedere nell’accordo con la controparte del paese terzo rimedi adeguati in caso di violazione dell’obbligo contrattuale. E se la controparte del paese terzo viola tale obbligo, l’esportatore ne informa l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.
I beni  e le tecnologie interessati sono:
  • beni e tecnologie elencati negli allegati XI (beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale), XX (carboturbi e additivi per carburanti) e XXXV (armi da fuoco)
  • prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL[3]
  • armi da fuoco e munizioni.

È prevista una deroga temporale. Si ricorda che ai fini del disinvestimento dalla Russia o della liquidazione di attività commerciali in Russia le autorità competenti possono autorizzare operazioni altrimenti vietate entro certe scadenze nel 2024.

Disinvestimenti dalla Russia

Si ricorda che ai fini del disinvestimento dalla Russia o della liquidazione di attività commerciali in Russia le autorità competenti possono autorizzare operazioni altrimenti vietate entro un certo periodo.

Modifiche agli allegati del Reg. 833/2014 e nuovi inserimenti

Infine, riassumendo le modifiche apportate agli allegati, il Reg. 2023/2878:

modifica i seguenti allegati del Reg. 833/2014:

  • l'allegato IV (l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia)
  • l'allegato VII (prodotti c.d. quasi duali - export)
  • l'allegato XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina - import)
  • l'allegato XXIII (beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe - export)
  • l'allegato XXIX

e inserisce:

  • gli allegati XXIII bis e XXIII ter (beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe – export)
  • l'allegato XXXVI (paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici elencati nell'allegato XXXVI)
  • l'allegato XXXVII (divieto di transito nel territorio russo)
  • gli allegati XXXVIIIA e XXXVIIIB (diamanti e autorità di verifica – import)
  • l'allegato XXXIX (software - export)
  • l'allegato XL (prodotti comuni ad alta priorità – export clausola antielusiva)

Si ricorda che anche la prestazione di determinati servizi relativi a beni e tecnologie soggette a restrizioni è vietata. 

Per quanto riguarda le sanzioni soggettive:

>> con il Regolamento 2023/2878 sono state aggiunte 29 entità alla lista dell’allegato IV   (l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia) del Reg. 833/2014. La lista comprende anche entità non russe.

>> con il Regolamento 2023/2875 è stato aggiornato il Reg. 269/2014 aggiungendo 61 persone e 86 entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. A questi soggetti sono congelati i fondi e le risorse economiche. La lista comprende anche persone fisiche e giuridiche non russe.

 

[3] per l’allegato XL v. la versione inglese del Reg. 2023/2878 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302878


 A cura di Elena Fassa - Area Estero
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