entry
Skip to main content

Credito d’imposta “Transizione 5.0”. Iter complesso e agganciato al risparmio energetico

Dopo gli annunci di luglio  è finalmente operativo, dalle ore 12 del 7 agosto 2024, il portale GSE che permette alle imprese di prenotare la partecipazione ai fondi “Transizione 5.0” legati al credito d’imposta di cui all’art. 38 del D.L. 19/2024.
Invero erano almeno 6 mesi che sembra quasi tutto pronto ma questa volta è quella buona. Il DM attuativo è stato definito dai ministeri competenti (MIMIT 23/7/2024 di concerto con MEF 24/7/2024), bollinato dalla Ragioneria di Stato e, ottenuto l’ok della Corte dei conti, è stato pubblicato sulla G.U. del 6/8/2024 e sul sito MIMIT con successiva attivazione (DD MIMIT 6/8/2024),  sul sito GSE, del citato portale (accessibile tramite Spid) per la gestione dell’istruttoria.

Tutto bello ma anche, sicuramente, non così semplice. Nel DM si contano, infatti, fino ad 8 fra comunicazioni, attestazioni e (ben 3) perizie asseverate da istruire prima di poter utilizzare il credito in F24. Documentazione da trasmettere al GSE in 3 fasi (3 comunicazioni con vari allegati):
1) Comunicazione preventiva;
2) Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini;
3) Comunicazione di completamento.

Il tutto da predisporre coinvolgendo, facilmente, fino a tre diverse figure professionali: valutatore indipendente; ingegnere o perito industriale; revisore legale.

È questa la complessa struttura, delineata nei 24 articoli (+ allegati) del citato DM che contiene la disciplina attuativa del credito d’imposta 5.0. Misura che, se rispettati i parametri di riduzione del consumo energetico (fulcro centrale dell’agevolazione), eleva fino al (migliore delle ipotesi) 45% le più miti misure (20%) del credito d’imposta 4.0 (3) tutt’ora operative per i beni strumentali di cui all’allegato A e B della L. 232/2006.

L’incentivo 5.0 può “trainare” (questo uno degli aspetti tanto attesi quanto critici) anche investimenti agevolati in autoproduzione di energia (i.e. fotovoltaico) nonché (previo esame finale ed entro alcuni limiti) i costi per la formazione in competenze digitali utili alla transizione.

Purché acquistato nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprenda sistemi per monitoraggio dei consumi, diventa altresì agevolabile l’investimento in software relativi alla gestione d’impresa.

Il credito d’imposta 5.0 (a differenza del credito 4.0) è accessibile, previa prenotazione, nel limite dello stanziamento massimo dei fondi PNRR stanziati per € 6,3 miliardi (4). Ottenuta una prima conferma della disponibilità dei fondi, entro 30 giorni l’impresa deve trasmettere comunicazione (intermedia) che attesti il pagamento di un acconto di almeno il 20% al fornitore. L’agevolazione compete, in linea di principio, per gli investimenti innovativi di qualsiasi impresa residente/stabilita, con l’eccezione (salvo limitate aperture) di quelle con attività connesse all’uso di “combustibili fossili” considerate maggiormente inquinanti (regolamento DNSH).

L’investimento dovrà essere completato inderogabilmente entro il 31/12/2025, temine non certo così ampio.

pdf     Qui l'articolo integrale in formato PDF (387 KB) pdf (387 KB) pdf
(387 KB)
Materiale riservato alle Aziende associate


UFFICIO FISCALE
0444.232210
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



------------

(1) Questo quanto anticipato lo scorso 19/07/2024 dal dott. Calabrò – funzionario MIMIT - durante il webinar informativo organizzato da Confimi Industria nonché quanto affermato dallo stesso Ministro Urso il 23/07/2024 (cfr  «Per Transizione 5.0 via al portale per le imprese» su Il Sole 24 ore del 24/07/2024, pag. 3).

(2) La perizia sull’avvenuta interconnessione al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura e sulle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi degli allegati A e B della Legge 232/2016, potrebbe essere sostituita (scelta sconsigliata) da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiori a € 300.000 (art. 16 DM).

(3) Fermo restando che rimane indubbiamente meno complesso, anche il credito 4.0, com’è noto, non è più un incentivo “snello” (ammesso e non concesso che lo fosse); si considerino, infatti, gli obblighi comunicativi introdotti dall’articolo 6 del D.L. 39/2024 e dal DD MIMIT 24/4/2024. Per la raccolta delle informazioni legate a questa (tribolata) novità vedi: www.apindustria.vi.It > fiscale >  approfondimenti  > Agevolazioni fiscali e incentivi > Credito d'imposta investimenti 4.0 (L. 178/2020): novità art. 6 DL 39/2024 (nuove comunicazioni GSE).

(4) Tenendo conto delle risorse disponibili, con provvedimento dirigenziale MIMIT pubblicato sul si siti del Ministero e del GSE, sarà disposta la (eventuale) chiusura dei termini per le prenotazioni (art. 24 co.2 DM).
  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline