- Il rimborso con erogazione prioritaria per i subappaltatori in edilizia
Il rimborso prioritario per i subappaltatori in edilizia
Il comma 9 dell’art. 38-bis del DPR 633/72 (introdotto dal co. 308 della L. n. 296/2006) dispone che con appositi decreti ministeriali vengono determinate categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva annuali e trimestrali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Con pdf Decreto 22/03/2007 è stata individuata, dall’anno d’imposta 2007, una prima categoria di contribuenti interessati a tale privilegio, nei soggetti che effettuano nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di cui all’art. 17, co.6, lettera a) del DPR 633/72, fermo restando il rispetto dei requisiti dell’aliquota media[1] e delle seguenti condizioni individuate dall’art. 2 del Decreto:
a) esercizio dell’attività per almeno tre anni;
b) eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore ad € 3.000 per i rimborsi trimestrali (€ 10.000 per i rimborsi annuali);
c) eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti ed importazioni effettuati nel periodo (trimestrale o annuale) cui si riferisce il rimborso richiesto.
Il comma 9 dell’art. 38-bis del DPR 633/72 (introdotto dal co. 308 della L. n. 296/2006) dispone che con appositi decreti ministeriali vengono determinate categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva annuali e trimestrali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Con pdf Decreto 22/03/2007 è stata individuata, dall’anno d’imposta 2007, una prima categoria di contribuenti interessati a tale privilegio, nei soggetti che effettuano nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di cui all’art. 17, co.6, lettera a) del DPR 633/72, fermo restando il rispetto dei requisiti dell’aliquota media[1] e delle seguenti condizioni individuate dall’art. 2 del Decreto:
a) esercizio dell’attività per almeno tre anni;
b) eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore ad € 3.000 per i rimborsi trimestrali (€ 10.000 per i rimborsi annuali);
c) eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti ed importazioni effettuati nel periodo (trimestrale o annuale) cui si riferisce il rimborso richiesto.
Nel caso di richiesta di rimborso Iva trimestrale, per evidenziare il possesso dei suddetti requisiti, occorrerà indicare il codice 1 nell’apposita casella presente nel frontespizio del nuovo modello TR.
[1] Si ricorda che il comma 6-bis dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006, disponendo l’integrazione dell’articolo 30, co. 2, lett. a) del DPR 633/72 include, fra le ipotesi che daranno diritto alla richiesta di rimborso annuale o trimestrale (o alla compensazione) anche le operazioni di cui all’art. 17, co. 6, del DPR 633/72. Nella sostanza, i subappaltatori che emettono fatture senza Iva ai sensi dell’art. 17, co. 6, del DPR n. 633/72, le potranno considerare (al denominatore) nella determinazione dell’aliquota media delle operazioni attive. Se tale aliquota, aumentata del 10% (moltiplicata x 1,1) risulta inferiore a quella media sugli acquisti e se il credito risulta superiore ad € 2.582,28, i contribuenti possono, infatti, richiedere a rimborso annuale o trimestrale (o in compensazione) il credito Iva sorto nel periodo considerato.
Ulteriori approfondimenti in materia reverse charge nell'edilizia
vedi fiscale > approfondimenti > contabilità ed Iva > edilizia (clicca qui)
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