- Il rimborso con erogazione prioritaria per produttori di zinco e assimilati
Il rimborso prioritario per i produttori di zinco e "assimilati"
Il comma 9 dell’art. 38-bis del DPR 633/72 (introdotto dal co. 308 della L. n. 296/2006) dispone che con appositi decreti ministeriali vengono determinate categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva annuali e trimestrali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Con pdf D.M. 18/07/2007 (G.U. n. 195 del 23/08/2007), tale "privilegio" (già previsto per i subappaltatori nell'edilizia e per i "rottamatori") è stato esteso, a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2007, agli operatori economici titolari di classificazione della attività economiche Atecofin con codice 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati). Rimane fermo il rispetto dei requisiti dell’aliquota media[1] e delle seguenti condizioni individuate dall’art. 2 del Decreto 22/03/2007:
a) esercizio dell’attività per almeno tre anni;
b) eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore ad € 3.000 per i rimborsi trimestrali (€ 10.000 per i rimborsi annuali);
c) eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti ed importazioni effettuati nel periodo (trimestrale o annuale) cui si riferisce il rimborso richiesto.
Il comma 9 dell’art. 38-bis del DPR 633/72 (introdotto dal co. 308 della L. n. 296/2006) dispone che con appositi decreti ministeriali vengono determinate categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva annuali e trimestrali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Con pdf D.M. 18/07/2007 (G.U. n. 195 del 23/08/2007), tale "privilegio" (già previsto per i subappaltatori nell'edilizia e per i "rottamatori") è stato esteso, a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2007, agli operatori economici titolari di classificazione della attività economiche Atecofin con codice 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati). Rimane fermo il rispetto dei requisiti dell’aliquota media[1] e delle seguenti condizioni individuate dall’art. 2 del Decreto 22/03/2007:
a) esercizio dell’attività per almeno tre anni;
b) eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore ad € 3.000 per i rimborsi trimestrali (€ 10.000 per i rimborsi annuali);
c) eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti ed importazioni effettuati nel periodo (trimestrale o annuale) cui si riferisce il rimborso richiesto.
Nel caso di richiesta di rimborso Iva trimestrale, per evidenziare il possesso dei suddetti requisiti, occorrerà indicare il codice 3 (come precisato nella C.Ae n° 50/E del 17/09/2007), nell’apposita casella presente nel frontespizio del nuovo modello TR.
[1] Si ricorda che il comma 6-bis dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006, disponendo l’integrazione dell’articolo 30, co. 2, lett. a) del DPR 633/72 include, fra le ipotesi che daranno diritto alla richiesta di rimborso annuale o trimestrale (o alla compensazione) anche le operazioni di cui all’art. 17, co. 6, del DPR 633/72. Nella sostanza, i subappaltatori che emettono fatture senza Iva ai sensi dell’art. 17, co. 6, del DPR n. 633/72, le potranno considerare (al denominatore) nella determinazione dell’aliquota media delle operazioni attive. Se tale aliquota, aumentata del 10% (moltiplicata x 1,1) risulta inferiore a quella media sugli acquisti e se il credito risulta superiore ad € 2.582,28, i contribuenti possono, infatti, richiedere a rimborso annuale o trimestrale (o in compensazione) il credito Iva sorto nel periodo considerato.
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