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DURF (Documento Unico Regolarità Fiscale)

Disciplina art. 17-bis d.Lgs 241/97 (introdotta dall'art. 4 del D.L. 124/2019)

In data 6/2/2020 (provvedimento RU 54730) l’AdE ha approvato la modulistica della certificazione di regolarità fiscale (DURF) che può essere rilasciata a richiesta presso lo sportello fisico di uno degli uffici della Direzione provinciale (o regionale per i grandi contribuenti) competente in base al domicilio fiscale del prestatore richiedente. L'istanza per ottenre il DURF (vedi modulo su sito AdE) può essere presentata anche tramite pec o raccomandata o (per chi è abilitato al fisco telematico) mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Il DURF, se positivo, rappresenta la "via di fuga" (esonero ex comma 5) dalla disciplina dell’articolo 17-bis del DLgs 241/97 che, (i) nel caso di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, impone: 
- al datore di lavoro, l'obbligo di versamento separato (F24 con indicazione anche del codice fiscale del committente) delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati negli appalti, subappalti, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da (ii) prevalente utilizzo di manodopera presso le (iii) sedi (cantieri o luoghi comunque denominati) del committente con (iv) utilizzo dei beni strumentali di proprietà di quest’ultimo;
-
al citato datore di lavoro, l'obbligo di consegnare - entro 5 giorni dai termini del versamento suddetto - all'impresa committente dei lavori affidati, un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal citato committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- al committente (in mancanza appunto dell'esibizione di detto DURF da parte del prestatore/datore di lavoro), l'obbligo di verificare (documentazione e congruità) di detto separato versamento, salvo sospendere il pagamento dei corrispettivi fino al 20% del valore dell'opera affidata o (se minore) delle ritenute non versate (la disciplina riguarda i commitenti residenti di cui all'articolo 23 del DPR 600/73 che, nel caso di inadempienza del prestatore/datore di lavoro, devono comunicare l'irregolarità all'AdE, entro 90, per non essere a propria volta sanzionabili). 

Il DURF è valido per 4 mesi dalla data di rilascio.

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