* Detassazione investimenti ambientali (L.388/2000)
L'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Tipo di agevolazione
Trattasi di una detassazione da usufruire in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico).
A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (ossia, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare dal 1 gennaio 2003), la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, che non concorre a formare il reddito imponibile è pari all'importo eccedente rispetto a quello medio degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti (co.19).
Investimenti agevolati
- Riguarda gli "investimenti (beni) ambientali" . Trattasi del "costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lett. B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente" derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'impresa (co.15).
- Con la R.M. n° 95/E del 25/07/2005 è stato precisato che nonostante la mancanza di esplicita previsione legislativa, l'agevolazione riguarda anche i beni acquisiti in leasing.
- La determinazione degli investimenti rilevanti per i quali spetta la detassazione deve avvenire utilizzando il cosiddetto "approccio incrementale" che, come chiarito nella risoluzione n.266 del 11/07/2002, prevede la quantificazione dei costi d'investimento supplementari (cosiddetti "sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Tale approccio incrementale di misurazione dei costi, in altri termini, individua la quota parte dell'investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali rispetto all'investimento complessivo.
Investimenti non agevolati
- Sono esclusi gli investimenti effettuati a seguito di obbligo di legge (co.15). Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della normativa gli investimenti di bonifica ambientale realizzati in attuazione di obblighi di legge (C.M. n.1/E/2001, punto 1.4.6).
- Non sono inoltre agevolati i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto della proprietà quali locazione, usufrutto, concessione in uso, ecc. (cfr. C.M. n° 1/E/2001)
Condizioni/adempimenti
- L'impresa deve avere i requisiti di PMI secondo la definizione comunitaria.
- Quantificazione dei costi d'investimento supplementare ossia dei c.d. "sovraccosti". E' opportuno che le caratteristiche tecniche di beni oggetto di investiento, tanto con riferimento alla loro capacità di ridurre l'impatto ambientale quanto di generare futuri risparmi di spesa, siano certificate da soggetti preposto a tale scopo con la specifica menzione che gli stessi sono necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente e che non trattasi di investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge (R.M. n. 226/E/2002).
- Gli investimenti agevolati devono essere separatamente indicanti in bilancio (co.16).
- Entro un mese dall'approvazione del bilancio gli investimenti agevolati devono essere comunicati al Ministero delle attività produttive (co.17).
Disposizione antielusiva
- L'agevolazione decade se i beni oggetto di investimento agevolato sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quelli in cui sono effettuati (co.14).
Normativa e prassi
-
pdf
L. n. 388 del 23/12/2000 art.6, co.13
e ss. (testo aggiornato con le modifiche dell'art. 30 della Legge n. 179/2002)
-
pdf
C.M. n.1 del 03/01/2001 - estratto
-
pdf
R.M.n.226 del 11/02/2002 (approccio incrementale)
-
pdf
R.M.n.95 del 25/07/2005 (agevolabili anche i beni acquisiti in leasing)
- Creato il .