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- Irap: deduzione per cuneo fiscale ed incrementi occupazionali


Deduzione per la riduzione del "cuneo fiscale"
  - Circolare Ae n. 61 del 19/11/2007 -  pdf clicca qui
- Risoluzione n. 235 del 10/06/2008 (chiarimenti per distacco personale, apprendisti, incremento occupazionale) - clicca qui 



Deduzione per incrementi occupazionali
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 7/E del 13/02/2006 fornisce chiarimenti in merito alla nuova deduzione Irap per incrementi occupazionali, introdotta dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), come modificata dalla Legge n° 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005 (c.d. “decreto competitività). La deduzione consiste in un abbattimento della base imponibile Irap (per il 2005, 2006, 2007 e 2008) fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun lavoratore dipendente assunto (nel 2005, 2006 e 2007) a tempo indeterminato (nel limite comunque dell’incremento complessivo del costo del personale) ed è riconosciuta a condizione che vi sia un incremento del numero dei predetti lavoratori rispetto alla media dell’anno precedente. La misura della deduzione è ulteriormente incrementata per le assunzioni effettuate in aree svantaggiate.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la Circolare n° 26 del 12/07/2006. Segnaliamo, in particolare, che: 

  • il datore di lavoro ha diritto all’agevolazione anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno contratto a tempo indeterminato (compresi i contratti di inserimento e apprendistato). Il costo effettivo sostenuto rileverà solo con riferimento al contratto trasformato ed il limite massimo di 20 mila euro dovrà essere rapportato al periodo di lavoro a tempo indeterminato;
  • il numero dei nuovi assunti a tempo indeterminato va considerato ridotto dalle cessazioni di contratti a tempo indeterminato verificatesi nel medesimo periodo d’imposta (in sostanza non rilevano le assunzioni che di fatto rappresentano mere sostituzioni di dipendenti);
  • nel calcolo delle medie il computo va fatto in base ai giorni di calendario;
  • l’agevolazione può spettare anche alle imprese neo costituite (nel 2005) a patto che non derivi dall’assorbimento di attività d’impresa giuridicamente preesistenti.

Materiale di approfondimento:
- Circolare Ae n° 7/E del 13/02/2006 (clicca qui);
- Estratto articolo pubblicato sul notiziario Apindustria n° 4/2006 (clicca qui
);
- Circolare Ae n° 26 del 12/07/2006  ( pdf clicca qui ).

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