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- Acconti autotassazione 2008 (novità decreto anticrisi)


attualita.jpg   L'art. 10 del decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28/11/2008 conferma la riduzione dal 100% al 97% della misura dell'acconto IRES ed IRAP per i soggetti di cui all'art. 73 del TUIR (soggetti Ires).  Nessuna riduzione è stata disposta per i soggetti Irpef (persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone) per i quali la misura rimane confermata nel 99%.   
La riduzione di 3 punti riguarda l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il 2008).

Il comma 3 dell'articolo 10 prevede che con DPCM verranno stabilite le modalità ed i termine per il versamento dell'importo non corrisposto per effetto della riduzione (il 3%), da effettuare entro l'anno corrente (il 2008), tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica. Trattasi di una previsione che "dovrebbe" venire eliminata in sede di conversione del decreto.

Il comma 2 prevede la possibilità per i soggetti che hanno già versato l'acconto nella misura del 100% di recupeare il 3% in compensazione con il modello F24.
Con R.Ae n. 476/E del 09/12/2008 sono stati fissati i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza versata:
- codice 2120 per l'Ires;
- codice 3859 per l'Irap.



Documentazione
- Comunicato stampa Agenzia Entrate del 26/11/2008 - clicca qui
- Testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 28/11/2008 (Fonte MEF) -
  • Creato il .
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