entry
Skip to main content

- Riduzione dell'acconto IRPEF 2011

modulistica

Con comunicato stampa del 23/11/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'emanazione di un DPCM che prevede, fra le altre, per il 2011 la riduzione di 17 punti dell'acconto IRPEF 2011 che scende quindi dal 99% al 82% . La differenza verrà versata direttamente in occasione del saldo a giungno 2012. L’agevolazione, oltre a riguardare in modo particolare dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi, interessa anche le imprese individuali nonché i soci di società “trasparenti” (snc, sas o srl che hanno però adottato il regime della trasparenza fiscale).

Per il 2011 gli interessati potranno quindi versare l'82%, anziché il 99%, del dato storico (rigo differenze dell’anno precedente), al netto di quanto regolarmente versato (se obbligati) in sede di primo acconto (40% del 99%). I contribuenti che hanno già effettuato il versamento del maggiore acconto, potranno fare affidamento su un credito d’imposta di corrispondente misura da recuperare in compensazione utilizzando il modello F24 (mancano ad oggi però indicazioni sul codice da utilizzare). I sostituti d’imposta che hanno effettuato l’assistenza fiscale diretta oppure hanno ricevuto il modello 730/4 da un CAF, dovranno applicare la predetta riduzione agli eventuali acconti dovuti dai propri dipendenti.

Con comunicato stampa del 25/11/2011 l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che la riduzione di 17 punti si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della "cedolare secca" sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei "minimi". Ne consegue che, entro il 30 novembre 2011:
– per i contribuenti minimi tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 20 per cento, la misura dell’acconto si riduce dal 99% al 82% dell’imposta dovuta per il 2010;
– per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti, la misura dell’acconto si riduce dal 85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.

Nessuna riduzione è stata, invece, inopportunamente introdotta né per l’IRES delle società di capitaliné per l’IRAP di qualunque contribuente.
Considerate le rilevanti e generalizzate difficoltà finanziarie di questo periodo, riteniamo utile ricordare che nel caso di mancato versamento nei termini, sarà possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (salvo non intervenga una verifica, a tal riguardo, da parte dell'Aamministrazione finanziaria) versando l’importo dell’acconto dovuto (nel minor importo eventualmente ricalcolato a consuntivo), godendo della riduzione della sanzione nella seguenti misure:

- 0,20% giornaliero per ciascun giorno di ritardo fino al 14° (quindi entro il 14/12/2011):
- 3,00% (invece del 30%) per i versamenti eseguiti con ritardo dal 15 al 30° (quindi entro il 30/12/2011);
- 3,75% (invece del 30%) per i versamenti eseguiti oltre i 30 giorni ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2011 (settembre 2012).

Al momento del versamento, per il perfezionamento del ravvedimento, dovranno essere versati anche gli interessi di mora nella misura legale del 1,5% in base ai giorni di effettivo ritardo. Si precisa, altresì, che il ravvedimento operoso non potrà essere utilizzato per il versamento degli eventuali acconti INPS.  Per approfondimenti in materia di ravvedimento operoso per ritardati versametni di tributi, si rinvia all'articolo recentemente pubblicato sul notiziario Apindustria Vicenza n. 10/2011.

Il servizio Fiscale dell’Associazione è a disposizione per eventuali chiarimenti (Tel. 0444/232210).

  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline