- Reverse charge cellulari e microprocessori (dal 1/4/2011)
Dal 01/04/2011, nella fase distributiva che precede il commercio al dettagio,deve essere applicato (nel B2B) il meccanismo del reverse charge per la fatturazione relativa alla cessione:
- di telefoni cellulari (articolo 17, comma 6, lettera b) del dPR 633/72; natura N6.5 in fatturazione elettronica dal 1/1/2021);
- di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (articolo 17, comma 6, lettera c) del dPR 633/72; natura N6.6 in fatturazione elettronica dal 1/1/2021).
Come da proroga disposta a giugno 2021 la disciplina è prevista fino al 31/12/2026 (vedi Apiweekly 201206N4 - clicca qui).
Prassi Agenzia Entrate e approfondimenti
- C.M. 59/E del 23/12/2010 - clicca qui
- R.M. 36/E del 31/03/2011 - clicca qui
- R.M. 13/E del 7/2/2012 - clicca qui
- Estratto notiziario Apindustria Vicenza n. 3/2011 - clicca qui
- Estratto notiziario Apindustria Vicenza n. 3/2011 - clicca qui
- Estratto notiziario Apindustria Vicenza n. 4/2011 - clicca qui
- Estratto notiziario Apindustria Vicenza n. 2/2012 - clicca qui
- Risposte AdE 643/2021 (clicca qui) e 894/2021 (clicca qui); in queste risposte l'AdE ha sopredentemente negato che nelle precedenti declaratorie (circ. 21/E/2010; circ. 59/E/2010 e ris. 36/E/2011) sia stato precisato che il RC non si applica nei confonti del "cessionario utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo"; in altri termini con le risposte 643 e 894 l'AdE sostiene ora che non vi sono distinzioni - nella filiera che precede il dettaglio - fra B2B verso operatori del settore e B2B verso cessionari utilizzatori finali.
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