entry
Skip to main content

- Crediti imposta costi energia elettrica e gas: finanziati anche consumi 1° e 2° trimestre 2023


Per Info Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza Tel. 0444-232210  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

*******
RACCOLTA MATERIALE DI APPROFONDIMENTO e ATTI CONVEGNI TENUTI IN ASSOCIAZIONE
Vedi approfondimenti > crediti d'imposta e agevolazioni fiscali - clicca qui       <<<====
*******
Entro il 16 marzo 2023 andava comunicato all'AdE - pena decadenza - l'importo dei credidi d'imposta del 3° trimestre 2022 nonché di ottobre-novembe e dicembe 2022 non già utilizzati entro detta data (vedi Apiweekly 202303N2). Per eventuali dimenticanze è ammessa la remissione in bonis (con pagamento sanzione € 250) al più tardi entro il 30 settembre 2023 (vedi Apiweekly 202306N4).
*******
FOGLI DI CALCOLO PER CONTEGGIO CREDITI
E' disponibile (da agosto 2022)  un foglio di calcolo per la gestione dei crediti d'imposta del 1° e 2° trimestre 2022.
Dal 5 dicembre  è disponibile  la versione per il 3° trimestre 2022 (vedi Apiweekly 202212N1).
Dal 15/02/2023 è disponibile anche la versione per i consumi di ottobre-novembre e dicembre 2022  (vedi Apiweeky 202302N3).
Dal 03/05/2023 è disponibile anche la versione per i comsumi del 1° trimestre 2023 (vedi Apiweekly 202305N1).    
Dal 02/08/2023 è disponibile anche la versione per i comsumi del 2° trimestre 2023 (vedi Apiweeklye 202308N1) <<<==== 
I fogli di calcolo sono riservati e gratuitamente messi a disposizione delle imprese associate Apindustria Confimi Vicenza, previa richiesta delle stesse tramite e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

FAQ POST WEBINAR DEL 6/7/2022
Q. (S…  - 7/7/2022) Buongiorno, in merito al webinar di ieri, vorrei sapere dal momento che noi abbiamo richiesto e ottenuto un finanziamento di euro 200.000 COVID, possiamo ugualmente procedere al credito relativo a luce e gas? Grazie.

R (7/7/2022). Se ci si riferisce al finanziamento ex D.L. 23/2020 (decreto liquidità) caricato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) in sezione 3.2 del Temporary Framework, per il valore nominale, e in sezione 3.1 per il premio "figurativo" (non pagato) della garanzia, detto finanziamento non rientra nel de-minimis (per l'importo di sezione 3.1. attenzione piuttosto ai riflessi sull'autodichiarazione aiuti Covid-19 in scadenza a fine novembre - vedi Apiweekly 202207N1). Per il problema de-minimis di cui si è parlato durante l'incontro si segnala, ad ogni buon conto, che la stampa specializzata di oggi (7/7/2022) evidenza che “il Mise si è attivato chiedendo al Mef una correzione immediata” degli emendamenti al D.L. aiuti che invece (notizia del 5/7/2022) prevedrebbero (per le non energivore, sembra) la partecipazione del credito d'imposta al regime de-minimis. Il decreto sarà verosimilmente convertito entro il giorno 11/12 di luglio e quindi – per gli eventuali problemi di soglia de-minimis - si consiglia di seguire gli sviluppi.

Q. (I …. 14/7/2022) – Ci sono novità sulla questione del de-minimis?
R. (15/07/2022). Il decreto aiuti è stato convertito in legge ieri (14/07/2022) dal Senato confermando quanto approvato lunedì scorso dalla Camere ovvero che “Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis” (nuovo comma 3-ter articolo 2 del D.L. 50/2022). Allo stato - in mancanza di nuovi provvedimenti che si spera rimuovano il limite - gli interessati dovranno quindi porre attenzione a non superare la soglia di € 200.000 tenendo pertanto conto degli altri aiuti de-minimis ottenuti nel triennio (2022 anno di fruizione del credito d’imposta e i due precedenti). Nel caso di impresa che fa parte di un gruppo, attenzione al concetto di “impresa unica” con necessità di allargare la verifica degli aiuti ricevuti alle altre imprese, riducendo la fruizione del credito teoricamente spettante.
R (28/07/2022). Si è in attesa di un decreto  che dovrebbe  rimuovere la problematica del de-minimis.

Q. (I …. 14/7/2022) La nostra azienda ha cambiato sede rispetto al 2019 e quindi oggi ha un POD diverso. E’ possibile accedere al beneficio per l’energia? Grazie.
R. (15/07/2022). Ferma restando la sussistenza dei requisiti, la risposta è affermativa. Con circolare 25/E del 11/07/2022 (§3.2) l’Agenzia delle entrate ha confermato che “i calcoli devono essere considerati cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica effettuati nel trimestre di riferimento” … a prescindere dal singolo POD.

Q. (I ... 25/7/2022) Quando sarà disponibile la traccia elettronica (file di excel) per effettuare il calcolo del credito d'imposta, annunciata dal relatore durante il webinar?
R. (27/07/2022). I
l file xls con la traccia per i conteggi sarà disponibile  entro venerdì 29/07/2022. Il file è fornito gratuitamente alle imprese associate Apindustria Confimi Vicenza che possono farne richiesta inviando una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. E' ammesso l'uso esclusivamente personale ed è vietata la commercializzazione e/o diffusione a terzi. Si avverte che, anche al fine di agevolare eventuali adattamenti dell'utente, le celle sono sprotette e  quindi si raccomanda la massima attenzione. Rimane fermo che l'utilizzo del foglio di calcolo, l'inserimento dei dati e la verifica dei risultati ottenuti rimane di esclusiva responsabilità dell'impresa utilizzatrice.

Q. (A…. 03/08/2022). È vero che possiamo chiedere al venditore dell’energia/gas i dati per il conteggio del credito d’imposta del II° trimestre 2022?
R. (04/08/2022). Si, ma solo se il fornitore è lo stesso del 1° trimestre 2019.  In sede di conversione decreto aiuti (DL 50/2022), infatti, è stata introdotta una norma (nuovo comma 3-ter articolo 2 ) che consente alle imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW (diverse dalle energivore) e alle imprese a forte consumo di gas (non gasivore), di chiedere al venditore il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica. Con delibera 243/2012 l’ARERA (clicca qui) ha fissato gli elementi minimi della comunicazione che il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale è tenuto a inviare al cliente che (come previsto dalla norma citata) ne fa richiesta. Possono presentare richiesta (ai sensi del citato articolo 2, comma 3-ter, del DL 50/2022) esclusivamente le imprese che si sono avvalse del medesimo fornitore sia nel 1° trimestre 2019 che nei primi due trimestri del 2022. È opportuno, dice la citata delibera, che le comunicazioni fra venditori e imprese avvengano tramite PEC. Va da sé (lo evidenzia anche la delibera) che qualora l’impresa abbia più punti di prelievo (POD) i conteggi che saranno comunicati non saranno sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta (in sostanza l’utente dovrà verificare/assemblare i dati). In linea normativa il venditore dovrebbe eseguire la richiesta entro il 29/08/2022 (60 gg da fine 2° trimestre).



  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline