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Riforma del codice della proprietà industriale: verso una maggiore protezione dei brevetti italiani

Estratto Apinforma
Notizia 20230821_EV1


Proprietà industriale 

Lo scorso 8 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 la L. 24 luglio 2023, n. 102 di revisione del Codice della Proprietà Industriale.

Tante le modifiche introdotte: si va da una lunga serie di semplificazioni e chiarimenti in materia di procedure amministrative di concessione dei titoli di proprietà industriale e di opposizione alla registrazione dei marchi, all’innalzamento della sanzione amministrativa per “Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato” di cui all’art. 127, comma 2° C.P.I.; dall’abbreviazione da 90 a 60 giorni del periodo di c.d. segretazione militare delle domande di brevetto per invenzione e modello di utilità e di topografie a semiconduttori, alla riduzione da 40 a 30 giorni dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei Ricorsi, e altro.

Tra le principali novità si segnala l’introduzione della possibilità di convivenza di un brevetto italiano e di un brevetto europeo designante l’Italia (o ad effetti unitari) sulla medesima invenzione (art. 59 C.P.I.): la modifica è legata all'entrata in vigore, il 1° giugno scorso, dell'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), cui ha seguito per alcuni Stati membri dell’UE, tra cui Portogallo, Germania e Francia, la modifica della loro precedente disciplina che vietava (come sinora in Italia) la protezione di una medesima invenzione sia col brevetto europeo, sia col brevetto nazionale.

Ciò risponde all’esigenza di permettere alle imprese di avvalersi del brevetto unitario e del TUB in via aggiuntiva ed eventuale al brevetto nazionale e alle azioni giudiziarie nazionali a tutela di quest’ultimo, preferibili ogni volta che il conflitto è circoscritto a un solo Stato (il ricorso al TUB è infatti vantaggioso sul piano economico solo se sostituisce una pluralità di cause da intraprendere in più Stati; come è ovvio, invece, il costo di una causa in un singolo Stato, e in particolare in Italia, è molto inferiore a quello di una causa davanti al TUB).

Del resto, già prima della stipulazione dell’Accordo sul Tribunale Europeo dei Brevetti la possibilità di beneficiare contemporaneamente della protezione di una stessa invenzione col brevetto europeo e con quello nazionale non era esclusa in Austria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Norvegia, Polonia e Svezia (ed ora si sono aggiunte appunto Portogallo, Germania, Francia e Italia, sempre avvalendosi della facoltà in tal senso prevista dall’art. 139.3 della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC).

Molto meno di impatto è invece la previsione di una protezione provvisoria per i design esposti in Fiere internazionali “ufficiali o ufficialmente riconosciute”: infatti, il Regolamento sul modello comunitario (Regolamento C.E. n. 6/2001) già prevede una protezione triennale, che prescinde da ogni formalità di registrazione, per i modelli esposti in eventi che possano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione Europea, tali essendo sicuramente le Fiere cui si riferisce la norma ora reintrodotta, che sono soltanto gli Expo e le manifestazioni ad esse equiparate dal BIE - Bureau International des Expositions, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928.

Ulteriori miglioramenti si attendono anche dal disegno di legge sul Made in Italy, di prossima presentazione: a tale proposito, si auspica che il legislatore saprà sciogliere il nodo della specializzazione dei Magistrati cui è affidato il contenzioso in materia di proprietà intellettuale, estendendola anche alla materia penale, concentrandola in poche sedi e, soprattutto, superando il limite decennale di permanenza nelle Sezioni Specializzate, che disperde un patrimonio prezioso di capacità e di esperienze.


a cura di Enrica Vetrugno 
del Servizio Legale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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