La tutela del patrimonio agroalimentare italiano: le novità della riforma 2026
La recente approvazione della Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, segna un passaggio di rilievo per il sistema agroalimentare nazionale. La riforma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2026, introduce infatti un riassetto organico di tutela integrata del patrimonio agroalimentare fondato sulla combinazione di prevenzione amministrativa, repressione penale e responsabilizzazione delle imprese.
L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato rafforzare la tutela della qualità, dell’autenticità e della sicurezza delle produzioni italiane; dall’altro adeguare il sistema repressivo alle nuove forme di criminalità economica e alle dinamiche commerciali sempre più digitalizzate e internazionalizzate.
In un contesto economico in cui qualità, trasparenza e autenticità delle produzioni costituiscono elementi strategici di competitività, il nuovo impianto normativo conferma la centralità del patrimonio agroalimentare italiano quale asset di interesse nazionale da tutelare e valorizzare.
Per le imprese della filiera agroalimentare, la riforma comporta un significativo innalzamento del livello di attenzione richiesto in materia di compliance, tracciabilità e organizzazione dei controlli interni.
Un nuovo impianto penalistico per la tutela del patrimonio agroalimentare
Tra le principali novità introdotte dalla riforma vi è l’inserimento nel Codice Penale del nuovo Capo II-bis dedicato ai “delitti contro il patrimonio agroalimentare”.
La genuinità e la qualità alimentare vengono così riconosciute come beni giuridici autonomi meritevoli di una tutela specifica.
In questo quadro si colloca il nuovo reato di “frode alimentare” (art. 517-sexies c.p.), che punisce le condotte di commercializzazione di alimenti, bevande o acque non genuini o difformi rispetto a quanto dichiarato per origine, provenienza, qualità o quantità, e che trova applicazione anche alle vendite effettuate attraverso strumenti digitali e piattaforme online.
Inoltre, la riforma interviene sul “commercio con segni mendaci” (art. 517-septies c.p.), estendendo la rilevanza penale all’utilizzo di indicazioni false o ingannevoli relative all’origine o alle caratteristiche dei prodotti, inasprendo sensibilmente il trattamento sanzionatorio e ampliando i poteri investigativi.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle indicazioni geografiche: la disciplina relativa alla contraffazione di DOP e IGP viene rafforzata mediante un incremento delle pene e l’estensione della tutela alle fasi di deposito doganale e custodia temporanea.
Una delle innovazioni più significative è rappresentata dall’introduzione dell’aggravante di “agropirateria” (art. 517-octies c.p.), applicabile nei casi in cui le frodi alimentari siano realizzate mediante attività organizzate e continuative.
La disposizione mira a colpire le forme più strutturate di criminalità economica nel settore agroalimentare, soprattutto quelle caratterizzate da una gestione sistematica delle condotte illecite.
Accanto alle sanzioni principali, il legislatore prevede anche misure accessorie particolarmente incisive, tra cui la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento nei casi di maggiore gravità e di recidiva.
Impatti per le imprese e responsabilità ex D.Lgs. 231/2001
La riforma produce effetti rilevanti anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Viene infatti ampliato il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alle ipotesi aggravate di agropirateria.
Per le imprese della filiera agroalimentare diventa pertanto sempre più centrale l’adozione di Modelli Organizzativi efficaci e aggiornati, in grado di garantire:
- il controllo della tracciabilità lungo la filiera;
- la corretta gestione documentale;
- il monitoraggio dei fornitori e dei processi produttivi;
- l’individuazione tempestiva di eventuali anomalie.
La riforma conferma così la crescente integrazione tra sistema sanzionatorio e cultura della compliance aziendale.
Le innovazioni sul piano amministrativo
Accanto agli interventi penalistici, la Legge n. 75/2026 introduce importanti modifiche anche sul piano amministrativo.
Tra le novità procedurali di maggiore interesse vi è l’introduzione del cosiddetto “blocco ufficiale”, previsto dall’art. 18-bis della Legge n. 689/1981, che risponde a un principio di proporzionalità e rappresenta un’alternativa meno invasiva rispetto al sequestro immediato.
Si tratta di una misura cautelare amministrativa finalizzata a gestire situazioni di irregolarità che non presentano un rischio immediato per la salute pubblica: il meccanismo consente all’autorità di vincolare temporaneamente il prodotto o i mezzi tecnici, affidandoli in custodia all’operatore economico, il quale dispone di un termine per regolarizzare la documentazione.
Inoltre, particolare rilievo assume la disciplina volta a contrastare il fenomeno del cosiddetto “milk sounding”, ossia l’utilizzo improprio di denominazioni tipiche del settore lattiero-caseario per prodotti di origine vegetale.
La riforma vieta espressamente l’uso di termini o presentazioni idonei a evocare prodotti lattiero-caseari, anche quando accompagnati da specificazioni quali “vegetale”, e le violazioni sono punite con sanzioni economiche particolarmente elevate, che possono comportare il sequestro e la distruzione dei prodotti.
La riforma introduce inoltre un rafforzamento degli strumenti probatori nei procedimenti agroalimentari, ampliando le possibilità di campionamento urgente e di accertamenti tecnici non ripetibili nei casi di rischio di alterazione o deterioramento dei prodotti.
Di particolare interesse è anche la previsione che consente la devoluzione a fini benefici dei prodotti sequestrati o confiscati idonei al consumo, previa rimozione o declassamento dei marchi contraffatti: detta misura valorizza il profilo sociale della riforma, favorendo il recupero di beni altrimenti destinati alla distruzione.
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