Normativa antiriciclaggio: novità negli adempimenti per tutte le imprese

Il pdf Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che dà attuazione alle direttive europee 2005/60/CE e 2006/70/CE introduce, tra i diversi provvedimenti, importanti novità in materia di pagamenti in contanti e con titoli di credito (assegni, libretti di deposito bancari o postali e altri titoli al portatore), che interessano da vicino l’operatività di imprese e privati nei rapporti con intermediari finanziari, clienti e fornitori.
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Pagamenti in contanti
A partire dal 30 aprile 2008 il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, è vietato quando il valore dell’operazione è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.
Il predetto importo di 5.000,00 euro, va considerato anche se dovesse essere raggiunto mediante operazioni frazionate, cioè riferite ad un'unica transazione sotto il profilo economico, ma poste in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori al limite effettuate in momenti diversi nell’arco di sette giorni.
Di conseguenza, a partire dal 30 aprile 2008, il trasferimento per contanti di somme pari o superiori a 5.000 euro, può essere eseguito solamente se sussistono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
1. per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA;
2. mediante disposizione accettata per iscritto dai predetti soggetti;
3. previa consegna ai soggetti del punto 1 della somma in contanti;
4. con diritto da parte del beneficiario di ricevere la somma a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione da parte del soggetto incaricato al pagamento.
Assegni bancari, postali e circolari
A partire dal 30 aprile 2008, i libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane SpA, in mancanza di diversa richiesta, conterranno, di norma, moduli di assegno in bianco con l’indicazione prestampata della clausola non trasferibile:
• l’emissione di libretti di assegni senza la clausola “non trasferibile” è possibile unicamente contro presentazione, da parte del correntista, di apposita richiesta scritta;
• per ciascun modulo di assegno bancario o postale rilasciato in forma libera, è previsto il pagamento di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo;
• tutte le girate effettuate sugli assegni rilasciati in forma libera, devono comunque riportare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
In ogni caso gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro (il limite precedente era 12.500 euro), devono sempre recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola non trasferibile.
Anche per gli assegni circolari, i vaglia cambiari ed i vaglia postali, è stata fissata la regola generale della non trasferibilità, con possibilità di emissione in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro, in presenza di una richiesta scritta del correntista.
Anche per tali assegni emessi, su precisa richiesta, in forma libera, è dovuta l’imposta di bollo di 1,50 euro e, in presenza di girate, deve essere indicato il codice fiscale del girante.
Considerata l’importanza delle novità introdotte dalla normativa, si consiglia vivamente d’operare sin d’ora una puntuale ricognizione delle partite ad incasso valutandone la regolarità.
Si anticipa che sono di prossima programmazione alcuni incontri tecnici su queste tematiche al fine di valutare anche le singole situazioni pratiche in cui si trovano le aziende. Eventuali chiarimenti o informazioni sulle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio potranno essere richieste ai seguenti riferimenti:
Servizio Legale tel. 0444/232211
Email:
Referente: Enrica Vetrugno
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