Antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante: novità e chiarimenti

Infatti, a decorrere dal 25.6.2008:
- per quanto riguarda il trasferimento in contanti, l’importo massimo consentito passa da € 5.000 ad € 12.500. In merito si evidenzia che, rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008, in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, il nuovo limite trova applicazione con riferimento alle somme di importo pari o superiore a € 12.500. Non è stato infatti soppresso il contenuto dell’art. 49 DLgs 231/2007, bensì soltanto sostituito l’importo di € 5.000 con € 12.500.
Riassumendo, si ravvisa violazione all’uso del contante:
fino al 29.4.2008 per importi superiori a € 12.500;
dal 30.4.2008 al 24.6.2008 per importi pari o superiori a € 5.000;
dal 25.6.2008 per importi pari o superiori a € 12.500;
- per quanto riguarda l’uso degli assegni, la clausola di non trasferibilità trova applicazione con riferimento agli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000). Inoltre, ferma restando la necessità di pagare l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante;
- il limite del saldo dei libretti di deposito al portatore è innalzato da € 5.000 a € 12.500.
E’ importante inoltre sottolineare che, con riferimento alle nuove regole che disciplinano l’uso degli assegni a decorrere dal 30.4.2008, lo scorso 16.06.2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che:
- gli assegni emessi entro il 29.4.2008 all’ordine del traente, c.d. “assegni “m.m.”, e successivamente girati ad altro soggetto, potranno essere incassati anche da un soggetto diverso dall’emittente. L’obbligo di girare i c.d. “assegni m.m.” unicamente per l’incasso ad una banca o alla Posta trova quindi applicazione con riferimento agli assegni emessi a decorrere dal 30.4.2008 (entrata in vigore delle nuove disposizioni);
- in presenza di un assegno trasferibile per il quale il girante risulta essere l’amministratore di una società, che opera in nome e per conto della stessa, all’atto della girata va indicato il codice fiscale della società e non quello dell’amministratore.
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