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Patente a crediti per operare nei cantieri temporanei e mobili

Dal 1° ottobre è in vigore l’obbligo di richiesta della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei e mobili. L’obbligo è rivolto a tutte le imprese e lavoratori autonomi (non necessariamente qualificabili come imprese edili).

Come indicato nel decreto attuativo n. 132 del 2024 e precisato nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, sono esentate dalla richiesta e possesso di tale patente le imprese con certificazione SOA di livello pari o superiore al III a prescindere, in assenza di diverse indicazioni,  dalla categoria di appartenenza. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Per ottenere la patente minima di 30 crediti, si autocertifica e si dichiara di:

  • essere iscritti alla camera di commercio,
  • avere il durc valido,
  • avere il durf,
  • i aver fatto la valutazione dei rischi,
  • aver adempimento obblighi formativi previsti dal decreto 81/2008,
  • aver nominato il RSPP.

Tali requisiti non saranno richiesti a tutte le categorie dei soggetti interessati, facendo una distinzione per lavoratori autonomi e imprese. In fase di eventuale accertamento da parte degli organi ispettivi, la falsa dichiarazione comporta la revoca della patente.

Il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del lavoro è attivo dal 1° di ottobre. A partire da tale data le imprese devono, in attesa del rilascio in formato digitale del documento, possedere l’attestazione di avvenuta richiesta tramite portale o essere in possesso di ricevuta dell’invio via pec dell’autocertificazione dei requisiti. Tale autocertificazione non è sostitutiva della richiesta, permette di avere una proroga sulla richiesta da portale fino al 31 ottobre.

Dal 1° novembre la richiesta deve essere già stata effettuata tramite portale dei servizi. Portale dei Servizi (ispettorato.gov.it)

La domanda viene effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato tramite Spid. Nel portale non viene previsto di allegare nessun documento ma di autocertificare e dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti elencati in precedenza.

Il delegato deve essere in possesso della delega scritta e delle autocertificazioni e dichiarazioni firmate dal legale rappresentante. Il delegato non è ritenuto responsabile delle dichiarazioni  mendaci, deve solo acquisirle a livello documentale per poterne dare evidenza in caso di accertamento.

In una seconda fase, sarà possibile acquisire ulteriori crediti che verranno assegnati in ragione della storicità dell’azienda, incremento di due crediti per ogni biennio in assenza di provvedimenti di decurtazione, attività investimenti formazione in materia di salute e sicurezza. La decurtazione dei crediti avviene in seguito a provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese  e lavoratori autonomi, nei casi indicati nell’allegato  I-bis annesso al D. Lgs 81/2008. Sotto i 15 crediti non sarà possibile continuare ad operare in cantiere. Sarà possibile recuperare i crediti persi previa valutazione da parte dell’ispettorato attraverso investimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e formazione.


AREA SICUREZZA-AMBIENTE
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