Rifiuti: inasprite le sanzioni in caso di gestione illecita
Con la pubblicazione del DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n.116 recante “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” il Legislatore nazionale ha inasprito alcune sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale nell’ambito della gestione dei rifiuti, con possibili ripercussioni dirette anche per il mondo produttivo nel caso in cui venisse accertata da parte degli Enti competenti una non corretta gestione dei rifiuti.
Di particolare importanza è la modifica dell’art. 255 del TUA in tema di abbandono di rifiuti. In presenza di rifiuti NON pericolosi la sanzione minima applicabile (a chiunque) passa infatti da 1.000 euro a 1.500 euro mentre quella massima da 10.000 euro a 18.000 euro. Viene altresì introdotta la sanzione accessoria del ritiro della patente del conducente nel caso in cui l’abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore.
I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti NON pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee sono inoltre puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.
Un ulteriore elemento di novità è l’applicazione della reclusione da sei mesi a cinque anni qualora dall’abbandono dei rifiuti ne derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna oppure se il fatto venga commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati. Se il reato viene commesso da Titolari di imprese o da Responsabili di Enti il periodo di reclusione va da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
Il DECRETO-LEGGE n.116 trasforma il reato in natura delittuosa in caso di abbandono di rifiuti pericolosi. La sanzione applicata a chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando la condotta illecita porta alla compromissione delle acque o dell’aria o dei suoli nonché della flora e della fauna. Se l’illecito è commesso da Titolari di impresa o da Responsabili di Enti la pena prevista è la reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Infine anche la gestione dei rifiuti non autorizzata viene trasformata in delitto e sanzionata con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di rifiuti NON pericolosi e da uno a cinque anni nel caso di rifiuti pericolosi.
L’inasprimento delle sanzioni nell’anno in cui è entrato pienamente in funzione il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti R.E.N.T.Ri. conferma la particolare attenzione che il Legislatore pone all’ambito dei rifiuti e al contrasto alle attività illecite.
Il DECRETO-LEGGE n.116, in vigore dal 9 agosto 2025, dovrà essere convertito entro 60 gg dalla sua pubblicazione in Gazzetta avvenuta l’8 agosto 2025. Non si escludono pertanto possibili modifiche agli attuali contenuti della norma.
Notizia del 24/09/2025
Apiweekly 2025 09 N4
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