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Il nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione sicurezza e salute sul lavoro

Notizia del 09/07/2025
Apiweekly 2025 07 N2

Pubblicato in G.U. n. 119 il 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sancito il 17 aprile 2025, che rivede, accorpa e sostituisce i precedenti accordi introducendo novità sull’organizzazione dei corsi, la durata, periodi di aggiornamento e modalità di erogazione.

Previsto un regime transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione, periodo nel quale i corsi di formazione possono essere erogati secondo le indicazioni precedenti o le nuove. Non beneficiano del periodo transitorio le formazioni per addetti a lavori in spazi confinati e addetti al carroponte in quanto non previsti dagli accordi previgenti. Per i datori di lavoro l’obbligo di formazione, di nuova introduzione dovrà essere ottemperato entro 24 mesi dalla pubblicazione.

I soggetti formatori potranno essere esclusivamente:

- soggetti “istituzionali” (es. Ministeri, regioni, università, INAIL, INL, VVF, Ordini e collegi);

- soggetti “accreditati” alla regione;

- altri soggetti (es. Fondi interprofessionali, nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione, organismi paritetici, Associazioni sindacali dei DDL o dei lavoratori...).

 Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

  • predisporre il progetto formativo
  • ammettere un massimo di 30 partecipanti per le parti teoriche
  • attenersi al rapporto docente/partecipanti non superiore di 1 a 6 nelle parti pratiche
  • tenere il registro dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico per 10 anni
  • verificare la presenza ai corsi per almeno il 90% della durata del corso
  • predisporre il verbale della verifica finale
  • predisporre la valutazione di gradimento del corso
  • predisporre l’attestato di formazione
  • predisporre, a distanza di 6 mesi/1 anno la verifica documentata dell’efficacia

Obbligatori per tutti i corsi la verifica di apprendimento:

  • Se videoconferenza sempre fatte in modalità sincrona e non differita
  • corsi base: 30 domande con tre risposte alternative
  • corsi aggiornamento: 10 domande con tre risposte alternative
  • esito positivo: 70% rispose corrette

e la valutazione del gradimento:

  • Qualità didattica
  • Qualità organizzativa
  • Utilità percepita e rispondenza alle aspettative

Tra le modalità previste formazione in presenza, videoconferenza, e-learning e seminari con alcune limitazioni.

Per la formazione in videoconferenza ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet a suo uso esclusivo, non sono ammesse classi di discenti collegate da un unico dispositivo, né è ammesso l’uso dello Smartphone.

  ↓    pdf SINTESI GRAFICA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO(110 KB)


 NOTIZIA 2025-07-09_FC2
Pubblicato il 09 Luglio 2025