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MUD: approvato il Nuovo Modello di Dichiarazione Ambientale

In data 5 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 con il quale sono state apportate modifiche al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) da utilizzare nell’anno 2026 per dichiarare i dati relativi all’anno 2025.

Conseguentemente il termine per la presentazione della denuncia rifiuti è stato prorogato al 3 luglio 2026 ossia centoventi giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.

Le modifiche introdotte nel MUD 2026 sono state applicate al fine di allineare la dichiarazione periodica con le vigenti disposizioni in ambito RENTRI.
Nel dettaglio:

  • è stata aggiornata la Scheda AUT al fine di allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nel MUD con quelle previste nel RENTRI;
  • sono state aggiornate le diciture relative allo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata;
  • nell’allegato denominato Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 viene specificato che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale;
  • nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati, allineando tale definizione al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127;
  • è stata modificata la sezione relativa alla Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione, con l’inserimento, nella Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani) - punto 10.1.2.2 Raccolta differenziata, dell’informazione specifica relativa alla raccolta selettiva effettuata dai Comuni tramite eco-compattatori per il tramite di accordi/convenzioni con EPR o altri soggetti.

I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione sono tutti coloro che sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel dettaglio:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

Le modalità di presentazione del MUD rimangono le medesime in vigore nell’anno 2025.

Si ricorda che possono compilare il MUD semplificato solamente le Aziende che non hanno prodotto più di 7 tipologie di rifiuti e utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari per ogni rifiuto gestito.

Coloro che non usufruiscono o non possono utilizzare il MUD semplificato dovranno procedere con la compilazione del MUD tramite il software che verrà messo a disposizione da Ecocerved.


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0444.232244/210

 

 

SICUREZZA AMBIENTE

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