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EMISSIONI IN ATMOSFERA DI SOSTANZE PERICOLOSE: COMUNICAZIONE ENTRO 28 AGOSTO 2026

L’art.271 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, introdotto nell’ordinamento legislativo con il D.Lgs. 102/2020, stabilisce che le sostanze classificate come pericolose o estremamente preoccupanti secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) devono essere limitate e sostituite nei cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera, non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

Nello specifico, le sostanze oggetto di restrizione sono le seguenti:

  • sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
  • sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
  • sostanze classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento REACH.

All’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 le Aziende utilizzatrici di sostanze classificate come pericolose o estremamente preoccupanti, con produzione di emissioni in atmosfera, dovettero presentare entro il 28 agosto 2021 all’Autorità Competente una relazione nella quale valutare la disponibilità di alternative.

L’obbligo di presentazione della relazione è quinquennale. Pertanto entro il 28 agosto 2026, i gestori di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti sostanze classificate come pericolose o estremamente preoccupanti, dalle quali si originano emissioni, devono nuovamente inviare all’Autorità Competente (Provincia o Regione) una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle stesse.

La relazione riguarda soltanto le sostanze/miscele utilizzate come materie prime nei processi produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione, che siano convogliate, diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro. Le sostanze la cui presenza nelle emissioni è dovuta a processi e trasformazioni chimiche non vengono tenute in considerazione ai fini della relazione in quanto non costituiscono materie prime.

Sulla base della relazione presentata, l'Autorità Competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel campo di applicazione di cui all’art.271 comma 7 bis, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il Gestore deve presentare entro tre anni dalla modifica una domanda di autorizzazione.


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0444.232210

 

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