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RAEE: novità per distributori ed installatori - Pagina 2

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Per quanto riguarda il ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da nuclei domestici da parte dei distributori, i distributori hanno l'obbligo di ritirare le apparecchiature usate all'atto della fornitura di un'apparecchiatura nuova destinata ad un nucleo domestico e di informare il consumatore in merito alla gratuità di detto ritiro.
Tale obbligo decorre dal 18 giugno 2010.
Secondo quanto stabilito dal DM 65/2010, al fine di ottemperare all'obbligo di ritiro, i distributori devono:
1) individuare un sito idoneo al raggruppamento delle apparecchiature usate raccolte o comunque consegnate dagli acquirenti di apparecchiature nuove;
2) iscriversi all'Albo Gestori Ambientali nella specifica sezione;
3) predisporre e gestire la documentazione prescritta per l'attività di raccolta.

Qualora il distributore incarichi dei trasportatori terzi ad effettuare la raccolta ed il trasporto, anche i trasportatori devono essere iscritti nell'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali.

La raccolta delle apparecchiature usate può essere effettuata direttamente dal distributore o per il tramite di trasportatori terzi che agiscono in suo nome. La raccolta comprende anche le attività di raggruppamento per categoria di apparecchiatura, da effettuarsi da parte del distributore presso il proprio punto vendita o presso altro luogo preventivamente individuato.
I raggruppamenti di RAEE domestici sono stati così definiti: R1: freddo e clima; R2: grandi bianchi; R3: Tv e monitor; R4: apparecchiature di consumo, apparecchi di illuminazione (privati sorgenti luminose), PED; R5: sorgenti luminose

Il luogo di raggruppamento deve avere le seguenti caratteristiche:
- non essere accessibile al pubblico;
- essere pavimentato;
- consentire il deposito dei rifiuti con appositi sistemi di copertura (anche mobili) al riparo dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- consentire di mantenere separati i rifiuti pericolosi;
- garantire l'integrità delle apparecchiature e consentire di evitarne il deterioramento.

Le apparecchiature usate depositate presso il punto vendita (o altro luogo individuato) devono essere smaltite con cadenza mensile e, comunque, al raggiungimento del quantitativo massimo di 3.500 Kg.

I distributori, ed i trasportatori che agiscono per conto dei distributori stessi, per raccogliere i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono iscriversi in un'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali, inviando una comunicazione che attesti, sotto la propria responsabilità:
- la sede dell'impresa;
- l'indirizzo del punto vendita dove sono raggruppati i RAEE, o, se diverso, l'indirizzo del luogo di raggruppamento con il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale detta area è utilizzata per l'attività di raggruppamento;
- le tipologie di RAEE raggruppati con i relativi codici CER (5);
- le caratteristiche del luogo di raggruppamento (copertura, pavimentazione, ecc);
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi con cui si intende effettuare il trasporto;
- l'attestazione del versamento dei diritti annuali di iscrizione di € 50,00.

In sede di prima applicazione l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è considerata operativa con la presentazione della comunicazione e deve considerarsi valida fino all'adozione da parte dell'Albo di un formale provvedimento di iscrizione o di rigetto della domanda.

Per la raccolta, il trasporto ed il deposito dei RAEE, il nuovo decreto prevede la seguente documentazione obbligatoria:
a) uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello in allegato I al d.m., in cui il distributore deve annotare nome ed indirizzo di ciascun consumatore e tipologia del rifiuto conferito. Le schede, integrate con i documenti di trasporto, vanno conservate per tre anni;
b) il documento di trasporto, conforme al modello in allegato II al d.m. - detto documento di trasporto - deve essere sempre presente in ciascuno dei seguenti tragitti:
- dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento del distributore;
- dal luogo di raggruppamento del distributore al centro di raccolta;
- dal domicilio del consumatore direttamente al centro di raccolta.

Quando il trasporto ha come destinazione il centro di raccolta, il documento di trasporto deve essere corredato dalle copie fotostatiche delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati.
Il singolo trasporto non può mai superare il quantitativo massimo di 3.500 Kg.
Il documento di trasporto è redatto in tre copie e deve essere compilato e datato dal distributore, o dal trasportatore che agisce in suo nome, firmato dall'addetto del centro di raccolta; una copia rimane al centro di raccolta, una copia deve essere conservata dal trasportatore per tre anni ed una copia va ad integrare le schede del distributore.

Per quanto riguarda il ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE, gli installatori e i centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che ritirano le apparecchiature usate provenienti da nuclei domestici hanno i medesimi obblighi previsti a carico dei distributori in merito a:
- l'idoneità del sito di raggruppamento, che, per gli installatori, deve coincidere esclusivamente con i locali del proprio esercizio;
- l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- la tenuta della documentazione obbligatoria (schedario e documento di trasporto).

Gli installatori ed i centri di assistenza tecnica non possono incaricare trasportatori terzi ad effettuare per loro conto la raccolta dei RAEE, ma devono effettuare il trasporto esclusivamente con i propri mezzi e, al momento del conferimento al centro di raccolta, oltre al documento di trasporto con allegate le copie fotostatiche dello schedario con indicazione dei clienti da cui provengono i RAEE di quello specifico conferimento, devono presentare anche l'autocertificazione di cui all'allegato III al d.m., che attesta la provenienza domestica dei RAEE conferiti.

Per quanto riguarda il ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da attività professionali da parte dei distributori e degli installatori, le medesime modalità di gestione tecnica/amministrativa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, si applicano anche per il ritiro di RAEE derivanti da attività professionali a condizione che i distributori e gli installatori siano stati formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature e che i RAEE siano conferiti solo ad impianti autorizzati indicati dai medesimi produttori.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti resta a disposizione l'Ufficio Ambiente dell'Associazione. (Tel. 0444/23.22.10)

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