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Accordo territoriale per la tassazione agevolata

sindacale

In data 22 marzo 2011 è stato sottoscritto l'accordo collettivo territoriale tra Apindustria Vicenza e CGIL-CISL-UIL della provincia di Vicenza, che consente di operare la tassazione agevolata per il periodo d'imposta 2011 sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, sulla base dell'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 e delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, contenute nella circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011.


Oggetto dell'accordo
L'accordo ha carattere ricognitivo, in quanto recepisce le intese informali già raggiunte per mantenere, per l'intero periodo d'imposta 2011, l'operatività della tassazione agevolata. A tal fine, esso recepisce le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese iscritte ad Apindustria Vicenza, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. A titolo esemplificativo, vi rientrano quindi i compensi (quota oraria più maggiorazione contrattuale) erogati nell'anno 2011 per:
- lavoro supplementare
- lavoro straordinario
- lavoro in turni
- lavoro notturno
- lavoro festivo e domenicale
- lavoro in regime di flessibilità
Le imprese associate possono quindi applicare la tassazione agevolata a tutti i dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Vicenza, dandone informazione alle R.S.U. ed agli stessi dipendenti. L'accordo è inoltre applicabile anche ai lavoratori somministrati, laddove utilizzati da aziende rientranti nella sfera di applicazione dello stesso: pertanto, le aziende utilizzatrici dovranno darne comunicazione alle rispettive agenzie di somministrazione, per gli adempimenti conseguenti.
L'accordo si applica a tutto il periodo di agevolazione previsto dalle disposizioni di legge, comprese eventuali proroghe. Per quanto riguarda eventuali compensi già assoggettati a detassazione prima della data di sottoscrizione dell'accordo stesso, alcuni commentatori hanno escluso, in linea generale, l'applicazione retroattiva degli accordi collettivi; si sottolinea, tuttavia, che né le norme di legge, né le attuali istruzioni del'Agenzia delle Entrate escludono esplicitamente tale retroattività, ammettendo al contrario la validità di intese preesistenti, ancorché non formalizzate, e quindi del recepimento delle stesse (vd. la citata circ. 3/E del 14 febbraio 2011).
Naturalmente, l'accordo mantiene carattere sussidiario rispetto ad eventuali contratti collettivi aziendali o pluriaziendali sulla stessa materia, sia previgenti, sia sottoscritti successivamente. Il Servizio Sindacale dell'Associazione (tel 0444/232210-232222- fax 0444/960749- e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Scarica l'accordo territoriale

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