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Extracomunitari e contratto di soggiorno: chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione), con nota del 25 ottobre scorso, Protocollo 2768/2.2, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione delle nuove norme regolamentari volute dalla Legge Bossi-Fini.

Di particolare importanza, per i datori di lavoro, le considerazioni riguardanti gli adempimenti legati al neonato Sportello Unico per l’Immigrazione e alla redazione del contratto di soggiorno (in merito alle prime indicazioni sull’argomento, vedasi articolo del 30.09.05 nella sezione Primo piano)

CONTRATTO DI SOGGIORNO

Da un’interpretazione piana e letterale della norma istitutiva, che prevede la stipula del contratto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5, comma 3/bis, D.Lgs. 286/98 – Testo Unico sull’immigrazione), il Ministero dell’Interno, nella nota menzionata, deduce che il contratto di soggiorno non deve essere stipulato dai cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti a svolgere attività lavorativa. Sono perciò esclusi dalla disciplina del contratto di soggiorno, non solo gli extracomunitari detentori della carta di soggiorno, ma anche i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo e lavoro autonomo. In altri termini, il contratto di soggiorno va fatto solo con lo straniero che abbia il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.  Si precisa peraltro, che in caso di conversione del titolo di soggiorno posseduto (ad esempio quello per studio o motivi familiari), in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, risorge l’obbligo di stipulare il famigerato contratto di soggiorno.

Dobbiamo quindi correggere l’indicazione fornita inizialmente, recepita a nostra volta, non senza perplessità, dai responsabili dello Sportello Unico di Vicenza, circa l’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno in ogni caso e qualsiasi fosse il titolo di soggiorno in possesso del lavoratore. Resta fermo l'obbligo di comunicare allo S.U. le variazioni del rapporto (vedi sotto) anche quando non si procede alla stipula del contratto di soggiorno.

VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sono due le considerazioni svolte in merito alle variazioni del rapporto di lavoro con gli stranieri. Anzitutto la nota ministeriale precisa che, in base all’art. 36 bis, comma 1, del Regolamento (D.P.R. 397/99, come modificato dal D.P.R. 334/04) il contratto si soggiorno va stipulato ogniqualvolta si instauri un nuovo rapporto di lavoro, ossia “all’avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunga ad un altro precedentemente contratto”: riteniamo che il Ministero alluda alla possibilità di intrattenere più rapporti di lavoro contemporaneamente, magari part-time (anche se il linguaggio usato è un po’ ermetico) e al dovere, per ogni datore di lavoro, di stipulare autonomamente il contratto di soggiorno.

Quanto alle comunicazioni allo Sportello Unico delle variazioni del rapporto (le quali, è opportuno ricordare, sono obbligatorie, soggette a sanzione amministrativa e si aggiungono alle comunicazioni già previste al Centro per l’Impiego e all’autorità di pubblica sicurezza) il Ministero, molto opportunamente, ritiene si debbano coordinare le disposizioni generiche della norma di legge e quelle più specifiche del Regolamento, facendo prevalere queste ultime (art. 36 bis, comma 2). Dunque il datore di lavoro è obbligato a comunicare allo Sportello Unico, entro cinque giorni, esclusivamente la data di assunzione, quella di cessazione del rapporto, nonché il trasferimento di sede del lavoratore. Non sarà quindi necessario comunicare, come erroneamente indicato in precedenza, la proroga del termine e le altre trasformazioni del rapporto.

Cogliamo l’occasione per precisare che la stipula e l’invio del contratto di soggiorno per i lavoratori assunti in vigenza della precedente normativa (ossia prima del 25 febbraio 2005), non essendo in soggetti a sanzione alcuna, sono adempimenti non prioritari e che possono essere effettuati al momento del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del dipendente.

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari hanno diritto a chiedere il ricongiungimento familiare, purché in possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 29 T.U. (alloggio e reddito minimo). “Se, infatti, - prosegue la nota ministeriale - lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il diritto all’unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo”.

Il ricongiungimento familiare di stranieri già in Italia previsto all’art. 30, comma 1, punto c) del T.U., trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto, resta di competenza della Questura.


CERTIFICAZIONE DELL’IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO

Il certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 9, comma 3, LR 02.04.96 n. 10), necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di ricongiungimento familiare, deve essere richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune. In alternativa, può essere utilizzato il certificato di idoneità igienico-sanitaria richiesto all’ASL di appartenenza.


SPORTIVI STRANIERI

Fino all’entrata in vigore del decreto flussi per l’anno 2006, per gli sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla base delle quote previste per il 2005, resta in vigore la vecchia disciplina, sia per la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.

A.P. 15.11.2005

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