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Neocomunitari - Decreto Flussi 2006

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 il DPCM 14 febbraio 2006 relativo ai flussi d’ingresso dei lavoratori neocomunitari per l’anno 2006. Da venerdì' 3 marzo potranno essere spedite le domande di assunzione.

Sul sito Internet del Ministero del Lavoro si può consultare e scaricare la Circolare n. 6/2006 che integra e riepiloga le istruzioni impartite nei giorni scorsi dal Ministero dell'Interno, in merito alle istanze di asssunzione.

Anzitutto viene ribadito che i destinatari del provvedimento sono i lavoratori provenienti da Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Diverse, rispetto agli extracomunitari, le modalità di presentazione delle domande: si precisa, infatti che non sono previsti moduli a lettura ottica (kit) in distribuzione alle poste, ma saranno utilizzati i moduli scaricabili dai siti del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro (si veda il Modello SUB-Neocomunitari)

Diversi anche i tempi, come accennato: la spedizione delle domande, da effettuare con raccomandata a.r. da qualunque ufficio postale, potrà avvenire dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente saranno considerate irricevibili. Sarà necessario allegare (solamente) le fotocopie dei documenti di identità del datore di lavoro e del lavoratore straniero. Più richieste potranno essere inviate cumulativamente, con la stessa raccomandata, solo se presentate dallo stesso datore. 

La circostanza che le domande possano essere avanzate il giorno successivo alla pubblicazione, non deve comunque allarmare le aziende, vista l’esperienza dell’anno scorso, in cui la disponibilità di ingressi (79.500) è stata ampiamente superiore alla domanda; siccome quest’anno gli ingressi programmati sono 170.000 (un numero uguale a quello degli extracomunitari), ci sarà sicuramente tempo fino a fine anno per avanzare richieste di assunzione.

Ricordiamo, infine quanto segue:

·     quando si parla di “ingressi” (programmati, autorizzati, ecc.), nel caso dei lavoratori neocomunitari, si intende ingressi nel mercato del lavoro e più precisamente nell’ambito del lavoro dipendente; i lavoratori neocomunitari, infatti, godono di piena libertà di circolazione, come gli altri cittadini europei  e non necessitano di “visti” per ingresso sul territorio nazionale; in secondo luogo, ciò significa che le limitazioni sono poste esclusivamente per l’accesso al lavoro subordinato, mentre non è prevista limitazione alcuna alle prestazioni di lavoro autonomo;

·     l’ufficio competente ad esaminare e a rilasciare l’autorizzazione al lavoro è lo Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura-UTG, al quale va indirizzata la raccomandata di cui sopra; pur essendo simile, la domanda di assunzione di lavoratori neocomunitari è molto più semplice di quella per lavoratori extra UE; basti pensare che al datore di lavoro non è richiesto di garantire una sistemazione alloggiativa, né di impegnarsi a rimborsare allo Stato le spese di rimpatrio del lavoratore;

·     le limitazioni all’ingresso nel mercato del lavoro dei cittadini neocomunitari sono destinate a sparire al più tardi entro 5 anni dalla data di adesione all’Unione Europea (1° maggio 2004); inoltre, i neocomunitari che potevano vantare 12 mesi di lavoro subordinato in Italia alla data del 1° maggio 2004, erano esenti da ulteriori limitazioni per l’accesso al mercato del lavoro; analogamente, i neocomunitari autorizzati al lavoro di anno in anno, avranno libero accesso al mercato del lavoro italiano dopo un periodo ininterrotto di lavoro pari o superiore a 12 mesi.

A.P. 03.03.2006

 

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