Rinnovi contrattuali: settore Legno

AUMENTI RETRIBUTIVI
Gli importi degli aumenti retributivi lordi, espressi un Euro, sono riportati nella tabella che segue.
Categorie |
Aumento | Aumento | Nuove categorie | Aumento |
attuali | 1° luglio 2006 | 1° marzo 2007 | dal 1° maggio 2007 | 1° ottobre 2007 |
AS | 41,77 | 51,06 | AD3 | 30,48 |
A | 37,41 | 45,73 | AD2 | 28,35 |
AD1 | 27,23 | |||
AC4 | 24,10 | |||
B | 31,44 | 38,43 | AS3-AC2-AC3 | 21,97 |
AC1 | 20,13 | |||
AS2 | 19,85 | |||
C | 27,00 | 33,00 | AS1 | 19,00 |
AE3 | 17,93 | |||
D | 23,94 | 29,27 | AE2 | 16,85 |
E | 20,38 | 24,90 | AE1 | 14,17 |
NUOVO INQUADRAMENTO E NUOVA SCALA PARAMETRALE
Le Parti concordano che le modifiche dell’inquadramento e della scala parametrale (nuove categorie) previste dalle tabelle 1 e 2 dell’art. 5 bis, Parte Seconda – Regolamentazione comune – del ccnl 22 settembre 2004, saranno applicate a decorrere dal 1° maggio 2007 e non dal 1° gennaio 2007, come previsto dall’articolo contrattuale menzionato.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 5 luglio 2006 è riconosciuto un importo forfettario di € 135,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006. La frazione di mese superiore ai 15 gg. sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, mentre non si terrà alcun conto della frazione di mese pari o inferiore a 15 gg.. Dall’importo di cui sopra dovrà essere detratto quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale.Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, l’una tantum sarà proporzionata all’orario concordato.L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di luglio 2006 Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, e quelle per malattia ed infortunio e congedo matrimoniale, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Agli apprendisti l’importo menzionato verrà corrisposto in proporzione alla percentuale di retribuzione così come calcolata ai sensi dell’art. 4, parte settima, del vigente CCNL. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – ACCORDO INTEGRATIVO
Le Parti stipulanti si impegnano reciprocamente a incontrarsi entro il 31/07/2006 al fine di raggiungere un accordo integrativo sull’istituto dell’Apprendistato Professionalizzante di cui all’art. 49 del Decreto legislativo n. 276/2003 (recepito nel Verbale di Accordo del 22 dicembre 2005); l’accordo che le parti auspicano, avrà evidentemente ad oggetto la disciplina dei profili professionali conseguibili mediante il rapporto di apprendistato e le modalità di erogazione della formazione formale.
Per consultare e scaricare il testo originale dell'Accordo si veda la pagina del contratti su questo sito
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