Rinnovato il ccnl Plastica e Gomma Confapi

Le parti hanno inteso tener fermi gli assetti contrattuali vigenti: pertanto il rinnovo in parola, per la parte normativa, ha durata quadriennale e copre il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2011; la parte economica avrà vigenza per il biennio 01.01.2008 – 31.12.2009.
Con decorrenza 1° gennaio 2008 sono previsti gli aumenti dei minimi contrattuali riportati nella tabelle che segue, che contempla altre due tranches di aumento, rispettivamente in data 1° gennaio 2009 e 1° ottobre 2009
LIVELLI |
Aumenti de minimi contrattuali |
Totale aumenti |
||
01.01.2008 |
01.01.2009 |
01.10.2009 |
||
I |
28,73 |
21,53 |
21,53 |
71,79 |
II |
34,87 |
26,15 |
26,15 |
87,17 |
III |
35,90 |
26,92 |
26,92 |
89,74 |
IV |
37,44 |
28,07 |
28,07 |
93,58 |
V |
40,00 |
30,00 |
30,00 |
100,00 |
VI |
43,59 |
32,69 |
32,69 |
108,97 |
VII |
49,23 |
36,92 |
36,92 |
123,07 |
VIII |
54,87 |
41,15 |
41,15 |
137,17 |
Q |
57,95 |
43,46 |
43,46 |
144,87 |
Il breve lasso di tempo intercorso tra la scadenza del ccnl (31.12.2007) e il suo rinnovo, consente di evitare il ricorso all’Una Tantum; le aziende dovranno conguagliare gli aumenti previsti dal 1° gennaio con la prima retribuzione utile.
L’accordo in parola è intervenuto a disciplinare o modificare i seguenti istituti:
> viene introdotto un limite cumulativo per i rapporti a tempo determinato e per la somministrazione a termine; l’azienda potrà utilizzare i due contratti menzionati per un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 15% degli assunti a tempo indeterminato, in forza al momento della stipula; in ogni singolo mese il numero di lavoratori a termine o in somministrazione non potrà comunque eccedere il 30% degli assunti a tempo indeterminato; è previsto un numero minimo di 3 contratti (sommando lavoro a termine e somministrazione) per le aziende più piccole; se la causale invocata è la sostituzione di personale, i relativi contratti sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo; la medesima causale sostitutiva consente di anticipare (di un mese) l’inizio e posticipare (di un mese) il termine dei contratti temporanei, rispetto all’assenza da coprire, per consentire il passaggio di consegne;
> è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di infungibilità nelle mansioni; nella suddetta percentuale sono ricomprese le trasformazioni a part-time previste da disposizioni di legge e quelle già in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova norma contrattuale;
> la durata massima dell’orario di lavoro, comprensiva del lavoro straordinario (48 ore settimanali) è calcolata come media in un periodo di riferimento pari a 6 mesi, anziché i 4 mesi previsti per legge; allo scadere del periodo di riferimento di 6 mesi, le aziende che occupano più di 10 dipendenti dovranno comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro le settimane in cui sono state superate le 48 ore di lavoro
> si introduce una deroga all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, prevedendo la possibilità di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore in caso di anticipo del turno successivo dovuto a situazioni di emergenza; ulteriori deroghe, rispetto a quelle previste dal ccnl, possono essere stabilite da accordi (sindacali) a livello aziendale;
> la possibilità di non retribuire il primo giorno di malattia, dopo tre certificati nell’anno solare, resta in vigore fino al 31.12.2009;
in aggiunta a quanto già previsto da norme di legge e contrattuali, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuita in occasione della nascita del figlio;
> per coloro che sono iscritti al fondo di previdenza complementare di settore (FONDAPI) è prevista una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,20% della retribuzione utile per il TFR, a carico dell’azienda, finalizzata alla stipula di una polizza assicurativa per il caso di premorienza o invalidità permanente; l’attuazione di tale iniziativa (e il versamento della relativa contribuzione) è subordinata alla verifica di fattibilità da parte del Fondo stesso;
> le parti hanno convenuto di istituire una commissione paritetica per la revisione del sistema di inquadramento, in relazione all’evoluzione tecnologica del settore e al fine di adeguare le declaratorie e i profili professionali;
> le parti hanno altresì assunto un solenne impegno ad iniziare quanto prima i lavori per l’unificazione contrattuale dei settori chimica-concia, plastica-gomma, ceramica-abrasivi e vetro.
Le aziende potranno consultare e scaricare dal sito internet dell’Associazione, senza particolari formalità, il testo originale dell’Accordo del 5 marzo 2008 e la circolare esplicativa di Unionchimica del 14.03.2008, selezionando le pagine Sindacale > Approfondimenti > Contratti collettivi.
Il Servizio Sindacale dell’Associazione (n. tel. 0444/232222 - fax 0444/960835 - e-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
L’accordo in parola è intervenuto a disciplinare o modificare i seguenti istituti:
> viene introdotto un limite cumulativo per i rapporti a tempo determinato e per la somministrazione a termine; l’azienda potrà utilizzare i due contratti menzionati per un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 15% degli assunti a tempo indeterminato, in forza al momento della stipula; in ogni singolo mese il numero di lavoratori a termine o in somministrazione non potrà comunque eccedere il 30% degli assunti a tempo indeterminato; è previsto un numero minimo di 3 contratti (sommando lavoro a termine e somministrazione) per le aziende più piccole; se la causale invocata è la sostituzione di personale, i relativi contratti sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo; la medesima causale sostitutiva consente di anticipare (di un mese) l’inizio e posticipare (di un mese) il termine dei contratti temporanei, rispetto all’assenza da coprire, per consentire il passaggio di consegne;
> è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di infungibilità nelle mansioni; nella suddetta percentuale sono ricomprese le trasformazioni a part-time previste da disposizioni di legge e quelle già in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova norma contrattuale;
> la durata massima dell’orario di lavoro, comprensiva del lavoro straordinario (48 ore settimanali) è calcolata come media in un periodo di riferimento pari a 6 mesi, anziché i 4 mesi previsti per legge; allo scadere del periodo di riferimento di 6 mesi, le aziende che occupano più di 10 dipendenti dovranno comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro le settimane in cui sono state superate le 48 ore di lavoro
> si introduce una deroga all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, prevedendo la possibilità di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore in caso di anticipo del turno successivo dovuto a situazioni di emergenza; ulteriori deroghe, rispetto a quelle previste dal ccnl, possono essere stabilite da accordi (sindacali) a livello aziendale;
> la possibilità di non retribuire il primo giorno di malattia, dopo tre certificati nell’anno solare, resta in vigore fino al 31.12.2009;
in aggiunta a quanto già previsto da norme di legge e contrattuali, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuita in occasione della nascita del figlio;
> per coloro che sono iscritti al fondo di previdenza complementare di settore (FONDAPI) è prevista una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,20% della retribuzione utile per il TFR, a carico dell’azienda, finalizzata alla stipula di una polizza assicurativa per il caso di premorienza o invalidità permanente; l’attuazione di tale iniziativa (e il versamento della relativa contribuzione) è subordinata alla verifica di fattibilità da parte del Fondo stesso;
> le parti hanno convenuto di istituire una commissione paritetica per la revisione del sistema di inquadramento, in relazione all’evoluzione tecnologica del settore e al fine di adeguare le declaratorie e i profili professionali;
> le parti hanno altresì assunto un solenne impegno ad iniziare quanto prima i lavori per l’unificazione contrattuale dei settori chimica-concia, plastica-gomma, ceramica-abrasivi e vetro.
Le aziende potranno consultare e scaricare dal sito internet dell’Associazione, senza particolari formalità, il testo originale dell’Accordo del 5 marzo 2008 e la circolare esplicativa di Unionchimica del 14.03.2008, selezionando le pagine Sindacale > Approfondimenti > Contratti collettivi.
Il Servizio Sindacale dell’Associazione (n. tel. 0444/232222 - fax 0444/960835 - e-mail:
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