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Unificazione del ccnl Area Chimica

approfondimenti

In data 12 novembre 2008 la delegazione di UNIONCHIMICA-CONFAPI da un lato e quella di FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL dall'altro, hanno siglato il Verbale di Accordo per l'unificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Chimica.

Il nuovo ccnl unificato entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituirà integralmente le normative contrattuali precedetemente applicate nei seguenti settori:
  1. Chimica-Concia e settori accorpati;
  2. Plastica-Gomma e settori accorpati;
  3. Abrasivi;
  4. Ceramica (escluso il settore delle piastrelle);
  5. Vetro e settori accorpati.
La stipula del ccnl unificato dell’Area Chimica riveste grande importanza per Unionchimica, in relazione a due motivi di fondo:
- la necessità, più volte ribadita dalle parti sociali, di semplificare il panorama della contrattazione collettiva privata (che annovera oltre 400 contratti collettivi);
- la possibilità di rappresentare 3 nuovi grandi settori del comparto chimico, quali la Ceramica, gli Abrasivi e il Vetro.
Unificare due o più contratti collettivi nazionali non è un’operazione semplice: lo testimonia il fatto che Unionchimica persegue questo obiettivo da 6 anni circa; obiettivo che non è stato raggiunto prima per l’opposizione di alcune componenti all’interno delle OO.SS. di categoria.
L’unificazione non è un’operazione semplice nemmeno quando ricorrono le condizioni preliminari di natura “politico-associativa”, perché è massima l’attenzione delle parti a mantenere le posizioni acquisite.
Per giungere all’unificazione è stato seguito il seguente percorso:
  1. individuazione di un nucleo di norme valevoli per tutti i settori a cui si applicherà il ccnl, adottando quale riferimento comune il ccnl “di settore” in fase più avanzata di elaborazione, ossia il ccnl Plastica e Gomma rinnovato il 5 marzo 2008;
  2. mantenimento delle normative irriducibili, legate alle specificità dei singoli settori, all’interno del nuovo ccnl quali parti speciali, con il chiaro auspicio di procedere ad ulteriori armonizzazioni nelle future tornate contrattuali.
Per quanto concerne la prima parte del percorso, sfociata nel testo dell’Accordo del 12.11.2008, i contenuti immediatamente unificabili, sono stati individuati come segue:
  1. Relazioni industriali e altre clausole obbligatorie (Osservatorio Nazionale Plurisettoriale, Commissione Paritetica, obblighi di informazione)
  2. Disciplina del Mercato del lavoro
    • Apprendistato (norme comuni; rinvio per le parti specifiche)
    • Contratto di Inserimento
    • Contratto a Termine e Somministrazione
    • Part-time
  3. Deroghe alla normativa legale sull’orario di lavoro (rinvio per discipline specifiche su orario di lavoro)
  4. Disciplina individuale del rapporto
    • Assunzione
    • Cumulo di mansioni
    • Passaggio di mansioni e di qualifica
    • Riposi e festività (mantenute alcune differenziazioni settoriali)
    • Trasferimento
    • Aspettativa
    • Congedo matrimoniale
    • Gravidanza e puerperio
    • Diritto allo studio
    • Rapporti in azienda
    • Norme disciplinari
    • Permessi e assenze
    • Consegna e conservazione materiali
    • Risarcimento danni
  5. Disciplina collettiva del rapporto
    • Contrattazione aziendale
    • Premio per obiettivi
    • Istituti di carattere sindacale (RSU, Assemblee, permessi  e aspettative per cariche sindacali)
  6. Decorrenze e durate (il ccnl unificato, decorre a far data dal 01.01.2010 e avrà come durata quella stabilita a livello interconfederale dagli accordi nel frattempo intervenuti in materia di riforma degli assetti contrattuali).
Quanto agli istituti non unificabili in ragione della loro specificità, che confluiranno nel testo del ccnl in sede di stesura definitiva quali parti speciali, ricordiamo i più importanti:
  1. Organizzazione del lavoro
  2. Classificazione (inquadramento) del personale
  3. Disciplina dell’orario di lavoro (ordinario, straordinario, flessibilità, turni ecc.)
  4. Trattamento in caso di malattia ed infortunio
  5. Retribuzione contrattuale e altri istituti economici (mensilità aggiuntive, scatti di anzianità ecc.).
Due argomenti meritano di essere puntualizzati:
  • in tema di Ambiente e Sicurezza le Parti hanno concordato che le normative di cui ai CCNL di riferimento rimangono in vigore fino alla data del 31.12.2010 (1 anno dopo l’entrata in vigore) e verranno riportate nel nuovo testo unificato. Si è convenuto altresì di procedere, entro 6 mesi dalla firma dell’ accordo, alla costituzione di una Commissione Paritetica, eventualmente integrata da esperti indicati dalle Parti stesse, per procedere all’adeguamento delle normative in materia di ambiente e sicurezza (da applicare poi ad ogni settore di attività), con le nuove disposizioni di legge emanate in proposito. La Commissione concluderà i propri lavori entro il 31.12.2010. La normativa aggiornata, in materia di ambiente e sicurezza, decorrerà dalla data successiva all’ultimazione dei lavori della Commissione.
  • per quanto riguarda, infine, i trattamenti economici, le Parti hanno concordato che nel corso del mese di gennaio 2010 si definiranno (solamente) i nuovo minimi contrattuali; in altri termini le OO.SS. si sono assunte l’impegno di non avanzare alcuna richiesta sul piano normativo, dando luogo ad una sostanziale “tregua rivendicativa” per i prossimi 4 anni.
Per consultare e scaricare il testo dell'Accordo del 12 novembre 2008, vedasi le pagine di questo sito dedicate alla contrattazione collettiva .

Vicenza, 24.11.2008   
  • Creato il .
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