DETRAZIONE IVA: APERTURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI PRINCIPI UE
Totale apprezzamento di ANC-Confimi che in maggio presentarono denuncia alla Commissione
Totale apprezzamento di ANC-Confimi che in maggio presentarono denuncia alla Commissione
Nota congiunta ANC-CONFIMI - 18/01/2018
Art. 2 D.L. 50/17 (detrazione). I principi unionali prevalgono su una norma scritta senz'anima. Dopo un lungo silenzio si è sbilanciata, finalmente, anche l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17/01/2018, e l’ha fatto nel migliore dei modi al momento possibili ossia riconoscendo che il "dies a quo" (termine di decorrenza iniziale) è legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura) come sostenuto nella denuncia ANC-Confimi presentata lo scorso maggio alla Commissione UE. Fugato altresì qualsiasi possibile dubbio sulla percorribilità della dichiarazione integrativa a favore.
L’interpretazione euro orientata
L’iter della denuncia presso la Commissione UE è iniziato lo scorso agosto con l’assegnazione del funzionario competente e proseguito nei mesi scorsi con l’invio di note aggiuntive mirate a evidenziare il rafforzamento dell’interpretazione giurisprudenziale su cui ora poggia anche l’interpretazione della stessa Agenzia. Come evidenziato nella denuncia e come conferma la nuova circolare, infatti, la detrazione immediata (legata al momento di esigibilità) è di carattere non esclusivo pena l’insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02. Insegnamenti confermati anche nelle recenti conclusioni dell’Avvocato generale in due cause pendenti in Corte di Giustizia che vedono coinvolte le norme della Repubblica slovacca e del Portogallo (conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa C-533/16) secondo le quale il dies a quo (momento iniziale) della detrazione non può, infatti, prescindere dal disporre di una fattura (o nota di addebito/fattura integrativa) indicante l’importo dell’Iva versata a monte. Diversamente, aspetto importante, come osservato dalla stessa Commissione Ue (punto 40 delle conclusioni del 26/10) “se si accogliesse la tesi dell’Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna fattura”. Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (C.M. n. 328/E/1997, punto 3.5.2) aveva peraltro già spinto l’Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”. La nuova circolare dell’Agenzia conferma di fatto tale impianto interpretativo ridimensionando notevolmente le criticità prodotte (in particolare per le fatture di fine anno) dalla riduzione del dies ad quem (termine finale) operato con l’articolo 2 del D.L. 50.
Toni distensivi
Come confermano gli esempi della nuova circolare quindi, per una fattura datata 31 dicembre che arriva il 20 gennaio successivo (ma è uguale per quella che arriva il giorno 2), il diritto alla detrazione potrà essere esercitato (previa annotazione) nel corso dell’intero anno di arrivo e al più tardi con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 30 aprile dell’anno successivo all’arrivo della fattura. Viene suggerito, in tal’ultima ipotesi, l’adozione di un apposito registro sezionale ferma restando la possibilità di adottare anche soluzioni gestionali e informatiche diverse che garantiscano i medesimi effetti. Tono apprezzabilmente distensivo anche per quanto riguarda le modalità di verifica della data di arrivo della fattura (punto di spartiacque potenzialmente critico per le fatture di fine anno) di fatto riconducibile alla protocollazione progressiva richiesta dall’articolo 25 laddove la ricezione non risulti da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Accorgimento comunque, a nostro giudizio consigliabile, quello di documentare l’arrivo quantomeno per le fatture di fine anno e ferma restando la necessità (che la circolare ricorda ma che non rappresenta una novità) di presidiare i termini dell’autofatturazione denuncia di cui all’articolo 6 comma 8 e comma 9-bis del D.Lgs 471/97. Distensiva, in nome dello Statuto del Contribuente (e visto che la circolare è uscita dopo la scadenza del 16/01/2018), anche la precisazione con cui si fanno salvi i comportamenti di coloro che hanno imputato a dicembre 2017 la detrazione dell’Iva relativa alle fatture arrivate successivamente al 31/12/2017 ed entro il 16/01/2018.
I principali contrasti assorbiti
Sono molti i presunti contrasti con il diritto comunitario o comunque le criticità che l’interpretazione dell’Agenzia permette di superare (anche se non completamente) e che avrebbero messo in crisi il principio di neutralità dell’imposta. Ne elenchiamo alcuni, fermo restando che sarà comunque opportuno un prossimo aggiustamento normativo che consideri l’opportunità di (ri)espandere un dies ad quem più ragionevole dell’attuale.
L’appello
Apprezziamo indubbiamente lo sforzo del direttore Ruffini e di chi, dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, ha dimostrato di aver colto perfettamente la drammaticità delle complicazioni di una norma scritta da un legislatore che ha completamente sbagliato il tiro (un’interpretazione letterale-restrittiva non avrebbe comunque soddisfatto gli obiettivi di allineare i flussi DTE e DTR della comunicazione dati fatture). Il percorso dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale quello della detrazione Iva, ritorna su una via meno tortuosa ma la strada per arrivare ad un fisco a misura di contribuente è ancora tutta in salita a causa di cambiamenti vecchi e nuovi su cui c’è molto da fare e da riflettere. Ora l’appello, per la questione dell’articolo 2 DL 50/2017, passa comunque alla politica. Chiunque vincerà le prossime elezione dovrà mettere all’ordine del giorno la riscrittura di una norma che letteralmente è in chiara violazione dei principi unionali di neutralità dell’Iva. Questo ora è chiaro anche per l’autorevole interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ma la supremazia della certezza del diritto deve passare per le norme. L’auspicio è quindi che, anche al fine di evitare future divergenze interpretative (non sarebbe la prima volta), la norma venga quanto prima sistemata. ANC e Confimi sarebbero quindi ben liete di ritirare una denuncia che si sono viste costrette, loro malgrado, a presentare a salvaguardia di un diritto fondamentale per imprese e professionisti che un’interpretazione letterale della norma avrebbe, invece, drasticamente compromesso.
Totale apprezzamento di ANC-Confimi che in maggio presentarono denuncia alla Commissione
Nota congiunta ANC-CONFIMI - 18/01/2018
Art. 2 D.L. 50/17 (detrazione). I principi unionali prevalgono su una norma scritta senz'anima. Dopo un lungo silenzio si è sbilanciata, finalmente, anche l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17/01/2018, e l’ha fatto nel migliore dei modi al momento possibili ossia riconoscendo che il "dies a quo" (termine di decorrenza iniziale) è legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura) come sostenuto nella denuncia ANC-Confimi presentata lo scorso maggio alla Commissione UE. Fugato altresì qualsiasi possibile dubbio sulla percorribilità della dichiarazione integrativa a favore.
L’interpretazione euro orientata
L’iter della denuncia presso la Commissione UE è iniziato lo scorso agosto con l’assegnazione del funzionario competente e proseguito nei mesi scorsi con l’invio di note aggiuntive mirate a evidenziare il rafforzamento dell’interpretazione giurisprudenziale su cui ora poggia anche l’interpretazione della stessa Agenzia. Come evidenziato nella denuncia e come conferma la nuova circolare, infatti, la detrazione immediata (legata al momento di esigibilità) è di carattere non esclusivo pena l’insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02. Insegnamenti confermati anche nelle recenti conclusioni dell’Avvocato generale in due cause pendenti in Corte di Giustizia che vedono coinvolte le norme della Repubblica slovacca e del Portogallo (conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa C-533/16) secondo le quale il dies a quo (momento iniziale) della detrazione non può, infatti, prescindere dal disporre di una fattura (o nota di addebito/fattura integrativa) indicante l’importo dell’Iva versata a monte. Diversamente, aspetto importante, come osservato dalla stessa Commissione Ue (punto 40 delle conclusioni del 26/10) “se si accogliesse la tesi dell’Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna fattura”. Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (C.M. n. 328/E/1997, punto 3.5.2) aveva peraltro già spinto l’Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”. La nuova circolare dell’Agenzia conferma di fatto tale impianto interpretativo ridimensionando notevolmente le criticità prodotte (in particolare per le fatture di fine anno) dalla riduzione del dies ad quem (termine finale) operato con l’articolo 2 del D.L. 50.
Toni distensivi
Come confermano gli esempi della nuova circolare quindi, per una fattura datata 31 dicembre che arriva il 20 gennaio successivo (ma è uguale per quella che arriva il giorno 2), il diritto alla detrazione potrà essere esercitato (previa annotazione) nel corso dell’intero anno di arrivo e al più tardi con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 30 aprile dell’anno successivo all’arrivo della fattura. Viene suggerito, in tal’ultima ipotesi, l’adozione di un apposito registro sezionale ferma restando la possibilità di adottare anche soluzioni gestionali e informatiche diverse che garantiscano i medesimi effetti. Tono apprezzabilmente distensivo anche per quanto riguarda le modalità di verifica della data di arrivo della fattura (punto di spartiacque potenzialmente critico per le fatture di fine anno) di fatto riconducibile alla protocollazione progressiva richiesta dall’articolo 25 laddove la ricezione non risulti da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Accorgimento comunque, a nostro giudizio consigliabile, quello di documentare l’arrivo quantomeno per le fatture di fine anno e ferma restando la necessità (che la circolare ricorda ma che non rappresenta una novità) di presidiare i termini dell’autofatturazione denuncia di cui all’articolo 6 comma 8 e comma 9-bis del D.Lgs 471/97. Distensiva, in nome dello Statuto del Contribuente (e visto che la circolare è uscita dopo la scadenza del 16/01/2018), anche la precisazione con cui si fanno salvi i comportamenti di coloro che hanno imputato a dicembre 2017 la detrazione dell’Iva relativa alle fatture arrivate successivamente al 31/12/2017 ed entro il 16/01/2018.
I principali contrasti assorbiti
Sono molti i presunti contrasti con il diritto comunitario o comunque le criticità che l’interpretazione dell’Agenzia permette di superare (anche se non completamente) e che avrebbero messo in crisi il principio di neutralità dell’imposta. Ne elenchiamo alcuni, fermo restando che sarà comunque opportuno un prossimo aggiustamento normativo che consideri l’opportunità di (ri)espandere un dies ad quem più ragionevole dell’attuale.
La fattura differita emessa il 15 gennaio per le consegne con DDT di dicembre (art. 21, co 4, lett. a) DPR 633/72) |
|
Fattura emessa il 31/12 |
|
Acquisti in reverse charge (intra o interni) |
|
Bollette d’importazioni |
|
Fatture smarrite e/o arrivate in epoca ultratardiva (oltre la scadenza della dichiarazione annuale Iva) |
|
Note di variazione in diminuzione (note di accredito con recupero dell’Iva) |
|
Apprezziamo indubbiamente lo sforzo del direttore Ruffini e di chi, dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, ha dimostrato di aver colto perfettamente la drammaticità delle complicazioni di una norma scritta da un legislatore che ha completamente sbagliato il tiro (un’interpretazione letterale-restrittiva non avrebbe comunque soddisfatto gli obiettivi di allineare i flussi DTE e DTR della comunicazione dati fatture). Il percorso dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale quello della detrazione Iva, ritorna su una via meno tortuosa ma la strada per arrivare ad un fisco a misura di contribuente è ancora tutta in salita a causa di cambiamenti vecchi e nuovi su cui c’è molto da fare e da riflettere. Ora l’appello, per la questione dell’articolo 2 DL 50/2017, passa comunque alla politica. Chiunque vincerà le prossime elezione dovrà mettere all’ordine del giorno la riscrittura di una norma che letteralmente è in chiara violazione dei principi unionali di neutralità dell’Iva. Questo ora è chiaro anche per l’autorevole interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ma la supremazia della certezza del diritto deve passare per le norme. L’auspicio è quindi che, anche al fine di evitare future divergenze interpretative (non sarebbe la prima volta), la norma venga quanto prima sistemata. ANC e Confimi sarebbero quindi ben liete di ritirare una denuncia che si sono viste costrette, loro malgrado, a presentare a salvaguardia di un diritto fondamentale per imprese e professionisti che un’interpretazione letterale della norma avrebbe, invece, drasticamente compromesso.
- Creato il .