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Lo scorso 11 maggio si è tenuto, presso la sede vicentina dell’Associazione, un incontro di approfondimento sulla Tunisia al quale hanno partecipato, in qualità di relatori: - Zied Lahbib, Direttore dell’agenzia FIPA (Foreign Investment Promotion Agency) di Milano - Alessandro Morelli, Responsabile Pianificazione e Sviluppo di FINEST SpA - Riccardo Vianello Simoli, Responsabile Veneto – Area Nord Est, Rete domestica di SACE Spa - Elena Fassa, funzionario Servizio Estero e Affari Internazionali di Apindustria Confimi Vicenza
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Il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza 22.02.2015 affronta una delle problematiche più discusse negli ultimi tempi connessa alla validità giuridica e rilevanza probatoria del documento informatico. In particolare si discute circa la valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica "semplice" che va considerato, alla luce dell'attuale normativa, come un atto informatico sottoscritto con firma elettronica "leggera".
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In periodi di particolare instabilità politica ed economica può essere utile avere una visione d’insieme circa il grado di rischiosità attribuito ai vari paesi nel mondo.
DICHIARAZIONE F-GAS 2015 (dati riferiti dell'anno 2014): Termine per la “Dichiarazione f-gas” relativa al 2014 con le informazioni relative la quantità di emissioni in atmosfera, per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas ).
La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature.
Si ricorda che tale adempimento è stabilito dal DPR 43/2012 in attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 sull’acquisizione dei dati sulle emissioni di gas fluorurati in atmosfera, che prevede tra l’altro la tenuta di un Registro di impianto (art. 16, comma 1 DPR 43/2012).
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VICENZA, 9 e 10 LUGLIO 2015
Made in Vicenza, in collaborazione con Apindustria e le altre Associazioni di Categoria di Vicenza organizza un workshop per il settore agroalimentare e vitivinicolo per il prossimo LUGLIO, con operatori provenienti da Estonia, Lettonia, Polonia e Repubblica Ceca. Per le modalità di svolgimento, costi e partecipazione vi invitiamo a consultare la circolare informativa e la scheda di adesione al seguente LINK Le aziende interessate possono inviare la propria adesione entro il 3 giugno p.v.
pdf Il 3 novembre 2015 è diventata operativa la Decisione[1] siglata il 16 maggio 2014 concernente il mutuo riconoscimento, tra l’Unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese, dei soggetti aventi status di AEO[2] (Operatori Economici Autorizzati – Authorized Economic Operator) secondo il programma AEO dell’Unione e i titolari di un Certificato ACE (Advanced Certified Enterprise) in conformità al programma cinese MCME.
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Riteniamo necessario rammentare alle aziende clienti che dal 1° gennaio 2016 si darà applicazione alla norma introdotta dal Decreto legislativo 81/2015 (art. 2, comma 1) che riconduce alla disciplina del lavoro subordinato i rapporti di collaborazione che presentano contemporaneamente i seguenti tratti distintivi:
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Una delle misure più significative - per imprese e professionisti - contenute del disegno di legge Stabilità 2015 licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre - riguarda indubbiamente la disciplina contenuta nell’art. 7 sul c.d. “superammortamento”.
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Alleghiamo schede di lettura relative alla disciplina del plafond per gli esportatori abituali. Il materiale è aggiornato con le novità 2015 in materia di dichiarazioni d’intento.
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Com’è noto, gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi senza subire l’addebito dell’Iva dal proprio fornitore, ai sensi dell’art. 8, co. 2, del DPR 633/72, nel limite di un determinato plafond. L’acquisto senza addebito di Iva da parte del fornitore evita o, comunque, limita la formazione di un credito Iva nei confronti dell’Erario, con eliminazione a monte delle problematiche connesse al suo recupero tramite rimborsi o compensazioni. La situazioni di credito Iva strutturale è, infatti, piuttosto diffusa nelle aziende che effettuano prevalentemente operazioni attive con l’estero è trae origine dal fatto che mentre le operazioni attive sono non imponibili (e quindi non generano Iva a debito), per quelle passive, in mancanza di un meccanismo correttivo (qual è appunto l’istituto del plafond), vengono normalmente assoggettate all’imposta (generando quindi Iva a credito), tanto a livello di forniture interne che di importazioni. [1] Contribuenti Iva che hanno registrato esportazioni ed altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari rettificato (status esportatore abituale).
Nell’ambito delle attività a supporto delle aziende che operano nei mercati esteri, il Servizio Estero e Affari Internazionali dell’Associazione organizza degli incontri, gratuiti per gli Associati, con esperti nei temi seguenti:
L’art. 13 della Legge n. 115/2015, c.d. “Legge Europea 2014”, in vigore dal 18 agosto 2015, ha modificato gli artt. 38 co.5 lett. a) e 41 co. 3 del D.L. n. 331/1993 relativi alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l’effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.
pdf Aziende ...occhio alle truffe !!! La sezione Polizia Postale di Vicenza ha rilevato negli ultimi mesi un incremento di denunce e segnalazioni da parte di aziende del vicentino vittime di “truffe” online.
Come di consueto, alla fine di ottobre di ogni anno la Commissione UE pubblica l’aggiornamento della Tariffa Doganale Comune. La versione aggiornata, in vigore dal 1° gennaio 2016, è contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1754 del 6 ottobre 2015 pubblicato nella GUUE L285 del 30 ottobre 2015[1]
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Com’è noto dal 31 marzo di quest’anno è a pieno regime l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutti gli enti pubblici (vedi notiziario n. 3/2015). Ricordiamo che le PMI, limitatamente a 24 fatture annue, possono fruire gratuitamente del servizio FePA di Unioncamere/Agid (tramite Infocamere) che offre una soluzione per la compilazione della fattura in formato XML, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI) e la conservazione sostitutiva a norma per 10 anni. Le imprese in questo caso hanno la necessità di essere dotate della firma digitale del legale rappresentante per firmare digitalmente – prima della trasmissione – la fattura XML.
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Fra le misure più significative del decreto crescita e internazionalizzazione n. 147 del 14/9/2015 vi è sicuramente quella ascrivibile alla riscrittura delle regole dell’art. 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR. Le novità, introdotte dall’art. 5 del decreto, sono in vigore con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 7/10/2015 (quindi già dal 2015 per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare) e, rispetto all’impostazione precedente, sembrano configurare un approccio meno “esagerato” rispetto al passato. Prima di gioire, tuttavia, sarà necessario capire quali saranno gli approcci adottati dall’Agenzia delle Entrate.
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Le merci destinate ad essere importate in Nigeria sono sottoposte a un programma[1] di verifica obbligatoria di conformità agli standard e ai requisiti tecnici stabiliti dall’Organizzazione nigeriana per gli standard (SON[2]). Ciò al fine di impedire l’ingresso nel paese africano di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, di qualità scadente, non conformi, evitare pratiche di concorrenza sleale nei confronti dei produttori locali nonché prevenire eventuali danni ambientali. [1]programma SONCAP – Standards Organisation of Nigeria Conformity Assessment Programme [2] Standard Organisation of Nigeria http://son.gov.ng/
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Informiamo gli associati che nel sito www.apindustria.vi.it è disponibile un servizio di informazione, costantemente aggiornato, sulle attività promozionali, finanziate e non, organizzate sia in Italia che all’estero da Apindustria Vicenza e dagli enti con cui l’associazione collabora (ICE, Veneto Promozione, Made In Vicenza, CCIAA, etc.), per supportare ed accompagnare le aziende nei mercati internazionali.
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La disciplina relativa al credito d’imposta sui consumi di gasolio[1] dispone che l’istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all’inserimento del comma 13-ter all’art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012[2], viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà. Per il terzo trimestre 2015, il termine di presentazione della predetta richiesta scade il prossimo 31 ottobre 2015.
[1] Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d’imposta sui consumi di gasolio. [2] Il comma 13-ter dell’art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell’art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.
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