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Tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici: soggetto attuatore e modalità di erogazione

Il Ministero delle attività produttive ha adottato in data 28 luglio 2005 (GURI 181 del 5/08/2005) un decreto recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare (per maggiori informazioni clicca qui).

Il decreto ministeriale dispone la concessione, per l'incentivazione della produzione di energia mediante conversione fotovoltaica, di tariffe incentivanti di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Possono beneficiare di tali tariffe le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili degli impianti progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni del decreto

Per i soggetti che presentano richiesta di cambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kw la tariffa incentivante è così stabilita:

  • per le domande inoltrate nel 2005 e nel 2006 il valore della tariffa è pari a 0,445 euro/kwh per un periodo di 20 anni, per le domande inoltrate negli anni successivi al 2006 tale valore è decurtato del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2006 fermo restando il periodo di 20 anni.

Per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kw, l'energia prodotta è ritirata dal gestore di rete come previsto dal D.Lgs 387/03 che attua la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e ha diritto alla seguente tariffa incentivante:

impianti di potenza nominale compresa tra 20 kw e 50 kw:

  • per le domande inoltrate nel 2005 e nel 2006 il valore della tariffa è pari a 0,460 euro/kwh per un periodo di 20 anni, per le domande inoltrate negli anni successivi al 2006 tale valore è decurtato del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2006 fermo restando il periodo di 20 anni.


impianti di potenza nominale compresa tra 50 kw e 1000 kw:

  • per le domande inoltrate nel 2005 e nel 2006 il valore della tariffa è pari a 0,490 euro/kwh per un periodo di 20 anni, per le domande inoltrate negli anni successivi al 2006 tale valore è decurtato del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2006 fermo restando il periodo di 20 anni.


Il soggetto responsabile che intenda realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe suddette presenta istanza al soggetto attuatore entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Il soggetto attuatore è stato identificato nella società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

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TEMPORANEO RIPRISTINO DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE ITALIANE PER IL G7

In vista del vertice G7 che si terrà a Bari e Taormina nel corrente mese, il Ministero degli Interni ha deciso di sospendere per venti giorni il trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone.
Verranno pertanto ripristinati i controlli alle frontiere interne (aeree, terrestri e marittime) dalle ore 00:00 del 10 maggio alle ore 24:00 del 30 maggio 2017.
L’ENAC, in particolare, “invita i passeggeri con voli tra il 10 e il 30 maggio a recarsi in aeroporto dotati di documento d’identità in corso di validità e in anticipo rispetto ai tempi normalmente previsti, in modo da non incorrere in eventuali ritardi determinati dalla reintroduzione del controllo documentale”.
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Torna a crescere l’economia vicentina

Il Presidente di Apindustria Vicenza, Sergio Dalla Verde: “Positivi i dati del primo semestre con un fatturato in crescita del 7,6%, gli ordinativi a +6,3% e la produzione a +5,7%. Prevale però la prudenza tra gli imprenditori”

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Tornano gli Intra Acquisti ... ma solo a metà!

La sera di venerdì scorso, dopo una giornata “nervosa” in cui si sono susseguiti vari commenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate e l’Istat hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto relativo al modelli INTRA-2, disponibile al link https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/883891/cre-s-20170217-comunicato20661.pdf/52d0e276-25c2-4f18-b60f-1f82795554c7

Il documento in parola comunica che, nelle more della definizione del quadro giuridico(*), permane l’obbligo di trasmissione degli INTRA-2bis per gli acquisti di beni solamente a carico dei soggetti mensili (niente quindi per chi è trimestrale) in quanto l’Istat deve comunque raccogliere ai fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017.

Sempre per il mese di gennaio 2017, nelle more della definizione del quadro giuridico, i modelli INTRA-2quater relativi ai servizi ricevuti non sono richiesti (fermo restando che un eventuale invio facoltativo non darà alcun problema).

La ratio del comunicato è quella di mettere l’Istat nelle condizioni di onorare gli adempimenti statistici comunitari (che non riguardano gli INTRA 2-quater). L’Agenzia delle Entrate e delle Dogane acquisiranno infatti i dati di propria pertinenza attraverso il nuovo spesometro, da cui l’abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 (come peraltro evidenziato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 10 gennaio 2017); è quindi ragionevole ritenere che quanto emerge dal comunicato in parola debba trovare applicazione anche per i mesi successivi. Considerata, tuttavia, la confusione in questa vicenda, per le scadenze successive a quella del prossimo 27 febbraio (per gennaio) ci riserviamo di ritornare sul tema a tempo debito.

Vicenza, 20 febbraio 2017











(*) Come segnalato dalla stampa nei giorni scorsi, la legge di conversione del decreto Milleproroghe reintrodurrà l’obbligo di comunicazione (appena abrogato dal D.L. 193/2016) dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e (letteralmente anche) servizi ricevuti da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE; trattasi di una norma scritta male che dovrà necessariamente essere riconsiderata giacché contiene anche ulteriori novità dal 2018 che sono in contrasto con la Direttiva IVA.
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Trattamento obbligatorio degli imballaggi in legno

Poiché gli imballaggi in legno, che costituiscono il materiale più diffuso nelle spedizioni internazionali, possono essere un veicolo di introduzione e diffusione di organismi nocivi lignivori, si è reso necessario prevedere adeguate misure fitosanitarie per evitare gravi danni al patrimonio forestale mondiale senza, al contempo, ostacolare il commercio tra i paesi.

I prodotti considerati “pericolosi” sono i legni grezzi non trattati o non lavorati, mentre sono ritenuti non pericolosi: compensati (con eccezione dell’Australia – v. tabella), truciolati, MDF, OSB, lamellare, i legni trattati con collanti e vernici, calore e pressione, e il materiale molto sottile, ovvero inferiore ai6 mmdi spessore, in quanto non idonei ad ospitare larve di parassiti.

CLICCARE QUI per scaricare l'approfondimento in .pdf estratto dal notiziario n. 3 del 15 marzo 2012   

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