Seminario Fake News, l'informazione nell'epoca della post-verità
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Il Ministero delle attività produttive ha adottato in data 28 luglio 2005 (GURI 181 del 5/08/2005) un decreto recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare (per maggiori informazioni clicca qui).
Il decreto ministeriale dispone la concessione, per l'incentivazione della produzione di energia mediante conversione fotovoltaica, di tariffe incentivanti di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Possono beneficiare di tali tariffe le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili degli impianti progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni del decreto
Per i soggetti che presentano richiesta di cambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kw la tariffa incentivante è così stabilita:
Per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kw, l'energia prodotta è ritirata dal gestore di rete come previsto dal D.Lgs 387/03 che attua la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e ha diritto alla seguente tariffa incentivante:
impianti di potenza nominale compresa tra 20 kw e 50 kw:
impianti di potenza nominale compresa tra 50 kw e 1000 kw:
Il soggetto responsabile che intenda realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe suddette presenta istanza al soggetto attuatore entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Il soggetto attuatore è stato identificato nella società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
Testo normativo codice della privacy in vigore dal 01/01/2004
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Poiché gli imballaggi in legno, che costituiscono il materiale più diffuso nelle spedizioni internazionali, possono essere un veicolo di introduzione e diffusione di organismi nocivi lignivori, si è reso necessario prevedere adeguate misure fitosanitarie per evitare gravi danni al patrimonio forestale mondiale senza, al contempo, ostacolare il commercio tra i paesi.
I prodotti considerati “pericolosi” sono i legni grezzi non trattati o non lavorati, mentre sono ritenuti non pericolosi: compensati (con eccezione dell’Australia – v. tabella), truciolati, MDF, OSB, lamellare, i legni trattati con collanti e vernici, calore e pressione, e il materiale molto sottile, ovvero inferiore ai6 mmdi spessore, in quanto non idonei ad ospitare larve di parassiti.
CLICCARE QUI per scaricare l'approfondimento in .pdf estratto dal notiziario n. 3 del 15 marzo 2012