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CRISI UCRAINA E SANZIONI ECONOMICHE TRA UE E RUSSIA - prorogate di 6 mesi le sanzioni

PROROGATE DI ALTRI SEI MESI LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA - aggiornamento luglio 2016
In data 1° luglio 2016 il Consiglio europeo[1] ha prorogato le sanzioni economiche decise dall’UE nei confronti della Russia fino al 31 gennaio 2017.
Restano pertanto in vigore le misure restrittive già a suo tempo illustrate e successivamente aggiornate:
pdf 16 07 eNot Russia misure restrittive estero AGGIORNAMENTO (96 KB)
Info: Servizio Estero dell’Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1071&from=IT
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PROROGATE DI ALTRI SEI MESI LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA - aggiornamento gennaio 2016

In data 21 dicembre 2015 il Consiglio europeo ha prorogato le sanzioni economiche dell’UE nei confronti della Russia fino al 31 luglio 2016.
Ciò in conseguenza del fatto che la Russia non ha adempiuto a tutte le clausole previste dagli accordi di Minsk entro il 31.12.2015.
Restano pertanto in vigore le misure restrittive già a suo tempo illustrate (Notiziari Apindustria n. 8/2014 aggiornato nel luglio 2015 e n. 9/2014) e di cui si fornisce il link per comodità di lettura:
http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4994:misure-economiche-restrittive-tra-ue-e-russia-3&catid=468&Itemid=245 
http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4856:vietata-l-importazione-nell-ue-di-merci-originarie-della-crimea-e-di-sebastopoli-ucraina-3&catid=468&Itemid=245

Info: Servizio Estero dell’Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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In risposta alle azioni intraprese dalla Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, l’UE ha istituito alcune misure restrittive nei confronti della Russia che colpiscono i settori dell’energia, delle armi, delle tecnologie a doppio uso (civile e militare), della finanza.
Un primo pacchetto di misure è entrato in vigore il 1° agosto 2014 al quale si sono aggiunte ulteriori restrizioni a partire dal 12 settembre 2014.
Al provvedimento europeo sono seguite alcune decisioni russe che hanno introdotto:
- il divieto di importazione in Russia – per un anno, a partire dal 7 agosto 2014 - di determinati prodotti agricoli, alimentari e materie prime UE[1];
- il divieto di acquisto di tessuti, calzature e capi di abbigliamento di produzione straniera da parte di istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico, a partire dal 1° settembre 2014;
- il divieto di esportare semilavorati in pelledal territorio della Federazione russa, per il periodo compreso dal 1° ottobre 2014 al 1° aprile 2015.
[1] sono bloccati anche gli stessi prodotti originari (come attestato dal Certificato di Origine) di Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Norvegia


Clicca qui per l’approfondimento 
pdf Crisi ucraina e sanzioni economiche tra UE e Russia - Aggiornamento LUGLIO 2015 (FORMATO PDF)

- Russia – Prodotti decreto 102

- Russia – Prodotti decreto 778

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Russia – prodotto decreto 830, modifica decreto 778

- Russia – Prodotti decreto 791

- Russia – Prodotti decreto 826

- Nota Prot. . 140398/RU del 16/12/2014 dell'Agenzia delle Dogane

- Comunicazione del 4.12.2014 dell'Agenzia delle Dogane

- Nota Prot. 128188/RU del 12.11.2014 dell'Agenzia delle Dogane e Interpretazione congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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Dazi supplementari per importazioni dagli U.S.A.

Antefatto
Con il Regolamento (CE) n. 673 del 25 aprile 2005, l’Unione Europea, su autorizzazione dell’OMC, ha istituito una serie di dazi doganali supplementari pari al 15% ad valorem sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, la cui applicazione è iniziata il 1° maggio 2005.
Tali dazi sono stati decisi in risposta alla legge americana Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA, nota negli USA come “Byrd Amendment”), discriminatoria degli scambi internazionali ed incompatibile con gli obblighi assunti dagli USA nell’ambito degli accordi dell’OMC, nonché penalizzante per i prodotti originari dell’UE.

VISUALIZZA L'ARTICOLO COMPLETO IN FORMATO PDF
pdf 16 05 eNot Dazi supplementari import USA estero(63 KB)

Aggiornato al 19/05/2016
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DAZIO ANTIDUMPING SULL’IMPORT DI PIASTRELLE CINESI

Come si ricorderà, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio UE istituì, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011[1], un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese. In prossimità della scadenza, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame della misura antidumping che si è conclusa con il mantenimento della stessa.Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179[2] del 22 novembre 2017 la Commissione UE ha istituito, a partire dal 24 novembre u.s., un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907, originari della Repubblica popolare cinese.
L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 69,7%.
Ai prodotti di cui sopra fabbricati dalle aziende elencate nella tabella di cui all’art. 1 par. 2) del regolamento 2017/2179, è applicato un dazio individuale inferiore, subordinatamente alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nel regolamento[3].
In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società (69,7%).
Info: Servizio Estero dell’Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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[1] consultabile al linkhttp://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/RassegnaNormativa/Documents%5C13484%5CRN2011035_00013484.pdf
[2] consultabile al linkhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2179&from=IT 
[3] La fattura commerciale deve riportare la dichiarazione «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte. (Data e firma)
La dichiarazione deve essere firmata da un responsabile (indicando nome e funzione) del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale
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DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI LAMIERA PESANTE CINESE

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 pubblicato nella GUUE L272 del 7.10.2016 ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC (voci doganali):


Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777[1] pubblicato nella GUUE L272 del 7.10.2016 ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC (voci doganali):

» ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80 (codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20),
» 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7225 40 60 10, 7225 99 00 30)

Il dazio antidumping applicabile ai materiali sopra elencati è del 73,7% ad accezione di quelli prodotti da determinate società – elencate nel regolamento sopra richiamato e consultabili nel sito dell’agenzia delle dogane https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html >> Consultazione >> Misure >> Taric >> Importazioni – per le quali l’aliquota daziaria antidumping è inferiore.

Il dazio in parola si applica per un periodo di 6 mesi a partire dall’8.10.2016[2].

L'immissione in libera pratica (pagamento del dazio all’importazione) nell'UE dei prodotti oggetto della misura è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Info: Servizio Estero dell’Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1777&from=IT
[2]
contestualmente le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione.
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