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Riforma fiscale e semplificazioni. Le proposte di Confimi e ANC al Viceministro Leo

Confimi Industria e l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) hanno portato all’attenzione del Viceministro dell’Economia Maurizio Leo una serie di (storiche) criticità provando a suggerire accorgimenti per mettere a terra, nel contesto della riforma fiscale, alcune semplificazioni, per gli operatori, in grado di rendere al contempo più efficace la compliance complessiva e quindi l’efficacia dei controlli contro frodi e abusi.

Fra le molte proposte. 

  • L’eliminazione delle paradossali sanzioni (€ 250-10.000) previste dalla noma in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del TD28 (accompagnata dall’abilitazione dell’uso dell’IdFiscale con codice ISO IT del fornitore) per segnalare l’irrituale addebito dell’Iva da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale; diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il reverse charge (come prevede l’articolo 17 comma 2 del dPR 633/2) e comunicare pertanto l’acquisto con il TD19 (l’Agenzia perderà così l’occasione di vedersi confezionare la lista precisa dei non residenti che, nel B2B, fatturano erroneamente con l’addebito dell’Iva).
  • L’incentivazione dell’invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 (acquisti da non residenti) precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate per la gestione delle precompilate Iva (fine mese successivo al trimestre di riferimento) e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento; la precisazione, laddove fosse adottata dal legislatore, pur non cambiando i termini attuali degli adempimenti, avrebbe il pregio di rendere nei fatti tollerabile l’invio tardivo nei vecchi termini trimestrali offrendo un po’ di respiro agli operatori generalmente in affanno sulla gestione degli acquisti da non residenti.
  • Introduzione di un termine quantomeno trimestrale (anche con maggiorazione dell’1%) per il versamento dell’Iva sugli acquisti in reverse charge di forfetari e minimi e rendere così gestibile l’adempimento.
  • Precisare che la nuova soglia (elevata da € 25,82 a € 100 con l’art. 9 del D.Lgs 1/2024) che determina lo slittamento con quello del periodo successivo del versamento dell’Iva periodica (e delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni) rappresenta una facoltà e non di un obbligo (come direbbe il dettato normativo), anche per evitare incomprensioni che potrebbero generare paradossali lettere di compliance.
  • Eliminare (art. 3 DM 55/2022) l’obbligo di conferma annuale dell’invarianza del titolare effettivo (già un paradosso nei termini) o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente.

E’ stato altresì chiesto di chiarire se i soggetti in area da concordato preventivo biennale (CPB) (soggetti ISA comunque con ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.000) potranno effettivamente confidare sul differimento a fine luglio, “senza maggiorazioni”, del versamento del saldo Iva 2023 ordinariamente in scadenza il prossimo 18 marzo. Il testo del decreto sul CPB non è ancora stato pubblicato in gazzetta e sembra poco convincente quanto si legge nel formulato ufficioso.


UFFICIO FISCALE
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Tel 0444.232210



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